LEGGE REGIONALE 26 luglio 2003, n. 14
DISCIPLINA DELL'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE
TITOLO II
REQUISITI, TIPOLOGIA, AUTORIZZAZIONI
Art. 11
Disposizioni per i distributori automatici
1. L'installazione di distributori automatici per la somministrazione
di alimenti e bevande in locali esclusivamente adibiti a tale
attivita' e all'uopo attrezzati e' soggetta alle disposizioni
concernenti l'autorizzazione degli esercizi di somministrazione di
alimenti e bevande di cui all'articolo 8.
2. Nei casi diversi da quelli indicati dal comma 1 si applicano le
disposizioni di cui al decreto legislativo n. 114 del 1998.
3. E' vietata la somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi
gradazione.
NOTA ALL'ART. 11
Comma 2
Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 concerne (Riforma della
disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo
4, comma 4 della Legge 15 marzo 1997, n. 59).