LEGGE REGIONALE 26 luglio 2003, n. 14
DISCIPLINA DELL'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE
TITOLO II
REQUISITI, TIPOLOGIA, AUTORIZZAZIONI
Art. 10
Autorizzazioni temporanee
1. In occasione di fiere, feste, mercati o di altre riunioni
straordinarie di persone, l'attivita' temporanea di somministrazione
e' soggetta a autorizzazione rilasciata dal Comune in cui l'attivita'
si svolge. Essa puo' essere svolta soltanto per il periodo di
svolgimento delle predette manifestazioni e per i locali o luoghi cui
si riferiscono e se il richiedente risulta in possesso di requisiti
di cui all'articolo 6, commi 1, 2 e 3 o se designa un responsabile in
possesso di medesimi requisiti, incaricato di seguire direttamente lo
svolgimento della manifestazione.
2. Per l'esercizio dell'attivita' di somministrazione di cui al comma
1 si osservano le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 5, con
esclusione di quelle relative alla destinazione d'uso dei locali e
degli edifici.
3. Per lo svolgimento delle attivita' di somministrazione svolte in
forma temporanea, nell'ambito di manifestazioni a carattere
religioso, benefico, solidaristico, sociale o politico, sono
richiesti esclusivamente i requisiti morali di cui all'articolo 6,
comma 1, nonche' il rispetto delle norme igienico-sanitarie e in
materia di sicurezza.
4. Le autorizzazioni temporanee non possono avere una durata
superiore a trenta giorni consecutivi.
5. Le attivita' di somministrazione svolte in forma occasionale e
completamente gratuite non sono soggette alle disposizioni della
presente legge, salvo il rispetto delle norme igienico-sanitarie.