LEGGE REGIONALE 26 luglio 2003, n. 14
DISCIPLINA DELL'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE
TITOLO II
REQUISITI, TIPOLOGIA, AUTORIZZAZIONI
Art. 9
Attivita' non soggette ad autorizzazione
1. Non sono soggette alle autorizzazioni di cui all'articolo 8 le
attivita' disciplinate da questa legge svolte direttamente, nei
limiti dei loro compiti istituzionali e senza fini di lucro, da
ospedali, case di cura, case per esercizi spirituali, asili
infantili, scuole, case di riposo, caserme, stabilimenti delle forze
dell'ordine, strutture d'accoglienza per immigrati o rifugiati e
altre simili strutture di accoglienza o sostegno.