LEGGE REGIONALE 26 luglio 2003, n. 14
DISCIPLINA DELL'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE
TITOLO II
REQUISITI, TIPOLOGIA, AUTORIZZAZIONI
Art. 7
Tipologia degli esercizi
di somministrazione di alimenti e bevande
1. Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande sono
costituiti da un'unica tipologia cosi' definita: esercizi per la
somministrazione di alimenti e bevande, comprese quelle alcoliche di
qualsiasi gradazione.
2. Il Comune puo' interdire l'attivita' di somministrazione di
bevande alcoliche in relazione a comprovate esigenze di interesse
pubblico.
3. Gli esercizi di cui al presente articolo hanno facolta' di vendere
per asporto i prodotti oggetto dell'attivita'.