REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 26 luglio 2003, n. 14

DISCIPLINA DELL'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE

            TITOLO II                                                           
      REQUISITI, TIPOLOGIA, AUTORIZZAZIONI                                      
          Art. 7                                                                
Tipologia degli esercizi                                                        
di somministrazione di alimenti e bevande                                       
1. Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande sono                  
costituiti da un'unica tipologia cosi' definita: esercizi per la                
somministrazione di alimenti e bevande, comprese quelle alcoliche di            
qualsiasi gradazione.                                                           
2. Il Comune puo' interdire l'attivita' di somministrazione di                  
bevande alcoliche in relazione a comprovate esigenze di interesse               
pubblico.                                                                       
3. Gli esercizi di cui al presente articolo hanno facolta' di vendere           
per asporto i prodotti oggetto dell'attivita'.                                  

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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