LEGGE REGIONALE 26 luglio 2003, n. 14
DISCIPLINA DELL'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE
Art. 5
Esercizio delle funzioni amministrative
da parte dei Comuni
1. Il rilascio delle autorizzazioni e degli altri atti previsti dalla
presente legge e' di competenza del Comune competente per
territorio.
2. Le funzioni amministrative sono esercitate dal Comune in
conformita' ai criteri definiti sulla base delle direttive emanate
dalla Giunta regionale, sentita la competente Commissione
consiliare.
3. Le direttive di cui all'articolo 4, comma 2, sono oggetto di
aggiornamento da parte della Giunta regionale, anche sulla base delle
indicazioni fornite dalla Commissione regionale di cui all'articolo
4, comma 3.