REGIONE EMILIA-ROMAGNA - RESPONSABILE DEL SERVIZIO FITOSANITARIO REGIONALE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FITOSANITARIO REGIONALE 11 luglio 2003, n. 8376

Prescrizioni del Servizio Fitosanitario regionale per la lotta contro la parassita da quarantena "Diabrotica virgifera virgifera" Le Conte

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO                                                    
Visti:                                                                          
- la Legge 18 giugno 1931, n. 987, recante "Disposizioni per la                 
difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause                 
nemiche e sui relativi servizi" e successive modificazioni ed                   
integrazioni, ed in particolare gli articoli 2, 3, 4 e 22;                      
- il RD 12 ottobre 1933, n. 1700, recante "Approvazione del                     
regolamento per l'applicazione della Legge 18 giugno 1931, n. 987", e           
successive modificazioni ed integrazioni;                                       
- il DLgs 30 dicembre 1992, n, 536, recante "Attuazione della                   
direttiva 91/683/CEE concernente le misure di protezione contro                 
l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali e             
prodotti vegetali";                                                             
- la L.R. 19 gennaio 1998, n. 3, recante "Norme sulla produzione                
vivaistica e la commercializzazione dei vegetali e dei prodotti                 
vegetali ai fini della protezione fitosanitaria. Abrogazione della              
L.R. 28 luglio 1982, n. 34";                                                    
- la direttiva del Consiglio 2000/29/CE dell'8 maggio 2000                      
concernente "Misure di protezione contro l'introduzione nella                   
Comunita' di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e              
contro la loro diffusione nella Comunita'" e successive modificazioni           
ed integrazioni;                                                                
- il DM 21 agosto 2001, recante "Lotta obbligatoria contro la                   
Diabrotica del mais (Dabrotica virgifera virgifera Le Conte)";                  
considerato che tale insetto e' inserito nelle liste di quarantena              
per l'Unione Europea (Dir 2000/29/CE All. I, parte A, Sez. I, punto             
10.4) e che il parassita e' estremamente pericoloso e diffusibile nel           
territorio, anche attraverso determinate pratiche agricole, e che si            
configura come un grave rischio fitosanitario per il comparto                   
maidicolo emiliano-romagnolo;                                                   
preso atto dei risultati dei monitoraggi sistematici eseguiti                   
conformemente a guanto previsto dal DM 21 agosto 2001, che hanno                
consentito l'accertamento della presenza di esemplari di Diabrotica             
virgifera virgifera Le Conte in provincia di Parma e Piacenza;                  
ritenuto quindi di dovere adottare specifiche misure fitosanitarie;             
viste:                                                                          
- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di                    
organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione                            
Emilia-Romagna";                                                                
- la deliberazione della Giunta regionale n. 447, in data 24 marzo              
2003, recante "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e               
funzionali fra le strutture e sull'esercizio delle funzioni                     
dirigenziali";                                                                  
richiamate:                                                                     
- la determinazione del Direttore generale Agricoltura n. 14230, in             
data 21 dicembre 2001, concernente l'attribuzione delle                         
responsabilita' di Servizio, l'istituzione delle posizioni                      
dirigenziali Professional, la definizione dei rispettivi ambiti di              
competenza ed il conferimento dei relativi incarichi, nonche' la                
successiva deliberazione della Giunta regionale n. 3021 del 28                  
dicembre 2001;                                                                  
- la determinazione dello stesso Direttore generale n. 1289 del 22              
febbraio 2002, con la quale sono stati ulteriormente specificati gli            
ambiti di competenza assegnati ai Servizi;                                      
- la deliberazione della Giunta regionale n. 1752 del 30 settembre              
2002, nonche' la determinazione del Direttore generale Agricoltura n.           
10600 del 14 ottobre 2002, entrambe relative al conferimento                    
dell'incarico dirigenziale di responsabilita' della posizione                   
Professional "Certificazione e controlli" presso il Servizio                    
Fitosanitario regionale;                                                        
- la determinazione del Direttore generale Agricoltura n. 1464 del              
17/2/2003, recante "Incarichi di sostituzione, per assenza o                    
impedimento, dei Responsabili dei Servizi della Direzione generale              
Agricoltura per l'anno 2003;                                                    
attestata la regolarita' amministrativa da parte del Dirigente                  
Professional Settore Certificazione e Controlli, dr. Alberto                    
Contessi, in sostituzione del Responsabile del Servizio                         
Fitosanitario, dr. Ivan Ponti, ai sensi della determinazione del                
Direttore generale n. 1464 del 17/2/2003 sopra richiamata, dell'art.            
46, comma 2, della L.R. 43/01 e della deliberazione della Giunta                
regionale 447/03;                                                               
determina:                                                                      
1) di dichiarare zone "focolaio" per Diabrotica virgifera virgifera             
Le Conte, ai sensi dell'art. 4, comma 1 del DM 21 agosto 2001 i                 
territori dei comuni di Busseto, Polesine Parmense, Roccabianca,                
Sissa, Sorbolo e Zibello in provincia di Parma e dei comuni di                  
Calendasco e Piacenza in provincia di Piacenza;                                 
2) nei territori dichiarati "focolaio" e fino a contraria                       
disposizione:                                                                   
a) e' vietato trasportare al di fuori della zona "focolaio", piante o           
parti di piante di mais allo stato fresco, compreso il trinciato                
integrale ed il pastone di pannocchie;                                          
b) e' vietata la mietitrebbiatura della granella di mais prima dell'1           
ottobre;                                                                        
c) e' vietato lo spostamento, al di fuori della zona focolaio, di               
terreno che abbia ospitato mais nell'anno in corso od in quello                 
precedente;                                                                     
d) nelle aziende ove sono stati catturati esemplari di Diabrotica               
virgifera virgifera Le Conte, e' obbligatorio effettuare,                       
immediatamente dopo le catture, una lotta insetticida volta                     
all'eliminazione degli adulti dell'insetto, utilizzando formulati               
all'uopo autorizzati. Tale obbligo si intende soddisfatto anche nel             
caso che, nel medesimo periodo, vengano effettuati trattamenti                  
chimici nei confronti della piralide del mais (Ostrinia nubilaris               
Hbner);                                                                         
e) e' vietato procedere al ristoppio del mais (divieto della                    
successione del mais a se stesso);                                              
3) al fine di prevenire l'espansione di Diabrotica virgifera                    
virgifera Le Conte e' istituita, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del             
DM 21 agosto 2001, una "zona di sicurezza" nei territori limitrofi ai           
focolai, comprendente i comuni di Colorno, Mezzani, San Secondo,                
Soragna, Torrile e Trecasali, in provincia di Parma, e Caorso, Castel           
S. Giovanni, Castelvetro, Monticelli, Rottofreno e Sarmato, in                  
provincia di Piacenza;                                                          
4) nei territori dichiarati "zona di sicurezza" e fino a contraria              
disposizione:                                                                   
a) nelle aziende dove e' stato praticato il ristoppio del mais                  
(successione del mais a se stesso) e' obbligatorio installare le                
trappole per il monitoraggio del parassita fornite dal Servizio                 
Fitosanitario regionale;                                                        
b) in caso di rinvenimento di Diabrotica virgifera virgifera Le                 
Conte, e' obbligatorio effettuare i trattamenti previsti per le zone            
"focolaio";                                                                     
c) e' vietato procedere al ristoppio del mais (divieto della                    
successione del mais a se stesso);                                              
5) il Servizio Fitosanitario regionale, sulla base dell'andamento               
climatico e della dinamica biologica del parassita, potra' concedere            
deroghe alle prescrizioni di cui al punto 2), lett. a) e b) . A tal             
fine le aziende interessate dovranno inoltrare motivata richiesta al            
Servizio Fitosanitario regionale.                                               
L'inosservanza delle prescrizioni stabilite dal presente atto sara'             
punita con una sanzione amministrativa da 516,00 a  3.098,00 Euro, ai           
sensi dell'art. 11, comma 8, della L.R. 19 gennaio 1998, n. 3.                  
Qualora il fatto costituisca reato ai sensi all'art. 500 CP si                  
provvedera' alla denuncia all'Autorita' Giudiziaria competente.                 
II presente provvedimento sara' pubblicato nel Bollettino Ufficiale             
della Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'art. 1, lett. c) della              
L.R. 9 settembre 1987, n. 28.                                                   
per IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO                                                
IL DIRIGENTE PROFESSIONAL                                                       
Alberto Contessi                                                                

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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