DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FITOSANITARIO REGIONALE 11 luglio 2003, n. 8376
Prescrizioni del Servizio Fitosanitario regionale per la lotta contro la parassita da quarantena "Diabrotica virgifera virgifera" Le Conte
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Visti:
- la Legge 18 giugno 1931, n. 987, recante "Disposizioni per la
difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause
nemiche e sui relativi servizi" e successive modificazioni ed
integrazioni, ed in particolare gli articoli 2, 3, 4 e 22;
- il RD 12 ottobre 1933, n. 1700, recante "Approvazione del
regolamento per l'applicazione della Legge 18 giugno 1931, n. 987", e
successive modificazioni ed integrazioni;
- il DLgs 30 dicembre 1992, n, 536, recante "Attuazione della
direttiva 91/683/CEE concernente le misure di protezione contro
l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali e
prodotti vegetali";
- la L.R. 19 gennaio 1998, n. 3, recante "Norme sulla produzione
vivaistica e la commercializzazione dei vegetali e dei prodotti
vegetali ai fini della protezione fitosanitaria. Abrogazione della
L.R. 28 luglio 1982, n. 34";
- la direttiva del Consiglio 2000/29/CE dell'8 maggio 2000
concernente "Misure di protezione contro l'introduzione nella
Comunita' di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e
contro la loro diffusione nella Comunita'" e successive modificazioni
ed integrazioni;
- il DM 21 agosto 2001, recante "Lotta obbligatoria contro la
Diabrotica del mais (Dabrotica virgifera virgifera Le Conte)";
considerato che tale insetto e' inserito nelle liste di quarantena
per l'Unione Europea (Dir 2000/29/CE All. I, parte A, Sez. I, punto
10.4) e che il parassita e' estremamente pericoloso e diffusibile nel
territorio, anche attraverso determinate pratiche agricole, e che si
configura come un grave rischio fitosanitario per il comparto
maidicolo emiliano-romagnolo;
preso atto dei risultati dei monitoraggi sistematici eseguiti
conformemente a guanto previsto dal DM 21 agosto 2001, che hanno
consentito l'accertamento della presenza di esemplari di Diabrotica
virgifera virgifera Le Conte in provincia di Parma e Piacenza;
ritenuto quindi di dovere adottare specifiche misure fitosanitarie;
viste:
- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di
organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione
Emilia-Romagna";
- la deliberazione della Giunta regionale n. 447, in data 24 marzo
2003, recante "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e
funzionali fra le strutture e sull'esercizio delle funzioni
dirigenziali";
richiamate:
- la determinazione del Direttore generale Agricoltura n. 14230, in
data 21 dicembre 2001, concernente l'attribuzione delle
responsabilita' di Servizio, l'istituzione delle posizioni
dirigenziali Professional, la definizione dei rispettivi ambiti di
competenza ed il conferimento dei relativi incarichi, nonche' la
successiva deliberazione della Giunta regionale n. 3021 del 28
dicembre 2001;
- la determinazione dello stesso Direttore generale n. 1289 del 22
febbraio 2002, con la quale sono stati ulteriormente specificati gli
ambiti di competenza assegnati ai Servizi;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 1752 del 30 settembre
2002, nonche' la determinazione del Direttore generale Agricoltura n.
10600 del 14 ottobre 2002, entrambe relative al conferimento
dell'incarico dirigenziale di responsabilita' della posizione
Professional "Certificazione e controlli" presso il Servizio
Fitosanitario regionale;
- la determinazione del Direttore generale Agricoltura n. 1464 del
17/2/2003, recante "Incarichi di sostituzione, per assenza o
impedimento, dei Responsabili dei Servizi della Direzione generale
Agricoltura per l'anno 2003;
attestata la regolarita' amministrativa da parte del Dirigente
Professional Settore Certificazione e Controlli, dr. Alberto
Contessi, in sostituzione del Responsabile del Servizio
Fitosanitario, dr. Ivan Ponti, ai sensi della determinazione del
Direttore generale n. 1464 del 17/2/2003 sopra richiamata, dell'art.
46, comma 2, della L.R. 43/01 e della deliberazione della Giunta
regionale 447/03;
determina:
1) di dichiarare zone "focolaio" per Diabrotica virgifera virgifera
Le Conte, ai sensi dell'art. 4, comma 1 del DM 21 agosto 2001 i
territori dei comuni di Busseto, Polesine Parmense, Roccabianca,
Sissa, Sorbolo e Zibello in provincia di Parma e dei comuni di
Calendasco e Piacenza in provincia di Piacenza;
2) nei territori dichiarati "focolaio" e fino a contraria
disposizione:
a) e' vietato trasportare al di fuori della zona "focolaio", piante o
parti di piante di mais allo stato fresco, compreso il trinciato
integrale ed il pastone di pannocchie;
b) e' vietata la mietitrebbiatura della granella di mais prima dell'1
ottobre;
c) e' vietato lo spostamento, al di fuori della zona focolaio, di
terreno che abbia ospitato mais nell'anno in corso od in quello
precedente;
d) nelle aziende ove sono stati catturati esemplari di Diabrotica
virgifera virgifera Le Conte, e' obbligatorio effettuare,
immediatamente dopo le catture, una lotta insetticida volta
all'eliminazione degli adulti dell'insetto, utilizzando formulati
all'uopo autorizzati. Tale obbligo si intende soddisfatto anche nel
caso che, nel medesimo periodo, vengano effettuati trattamenti
chimici nei confronti della piralide del mais (Ostrinia nubilaris
Hbner);
e) e' vietato procedere al ristoppio del mais (divieto della
successione del mais a se stesso);
3) al fine di prevenire l'espansione di Diabrotica virgifera
virgifera Le Conte e' istituita, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del
DM 21 agosto 2001, una "zona di sicurezza" nei territori limitrofi ai
focolai, comprendente i comuni di Colorno, Mezzani, San Secondo,
Soragna, Torrile e Trecasali, in provincia di Parma, e Caorso, Castel
S. Giovanni, Castelvetro, Monticelli, Rottofreno e Sarmato, in
provincia di Piacenza;
4) nei territori dichiarati "zona di sicurezza" e fino a contraria
disposizione:
a) nelle aziende dove e' stato praticato il ristoppio del mais
(successione del mais a se stesso) e' obbligatorio installare le
trappole per il monitoraggio del parassita fornite dal Servizio
Fitosanitario regionale;
b) in caso di rinvenimento di Diabrotica virgifera virgifera Le
Conte, e' obbligatorio effettuare i trattamenti previsti per le zone
"focolaio";
c) e' vietato procedere al ristoppio del mais (divieto della
successione del mais a se stesso);
5) il Servizio Fitosanitario regionale, sulla base dell'andamento
climatico e della dinamica biologica del parassita, potra' concedere
deroghe alle prescrizioni di cui al punto 2), lett. a) e b) . A tal
fine le aziende interessate dovranno inoltrare motivata richiesta al
Servizio Fitosanitario regionale.
L'inosservanza delle prescrizioni stabilite dal presente atto sara'
punita con una sanzione amministrativa da 516,00 a 3.098,00 Euro, ai
sensi dell'art. 11, comma 8, della L.R. 19 gennaio 1998, n. 3.
Qualora il fatto costituisca reato ai sensi all'art. 500 CP si
provvedera' alla denuncia all'Autorita' Giudiziaria competente.
II presente provvedimento sara' pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'art. 1, lett. c) della
L.R. 9 settembre 1987, n. 28.
per IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
IL DIRIGENTE PROFESSIONAL
Alberto Contessi