COMUNICATO
Titolo III - Decisione relativa alla procedura di VIA del progetto di coltivazione di una cava per l'estrazione di materiali ghiaiosi e sabbiosi, commercializzazione degli stessi in natura e/o trasformazione in loco e relativa commercializzazione del prodotto finito
Lo Sportello Unico del comune di Forli' comunica la deliberazione
relativa alla procedura di VIA concernente il
- progetto: coltivazione di una cava per l'estrazione di materiali
ghiaiosi e sabbiosi, commercializzazione degli stessi in natura e/o
trasformazione in loco e relativa commercializzazione del prodotto
finito; quantita' di materiale estraibile: mc. 500.000, superfice
autorizzabile: mq. 274.179;
- presentato da: Trascoop Trasporti Sc a rl, con sede legale in
Forli', Via Edison n. 25;
- localizzato: nel comune di Forli', localita' Ladino, in area
indicata nel PAE come "Polo estrattivo n. 16".
Il progetto interessa il territorio dei comuni di Forli', di
Castrocaro Terme e Terra del Sole e della provincia di
Forli'-Cesena.
Ai sensi del Titolo III della L.R. 18 maggio 1999, n. 9, come
modificata dalla L.R. 16 novembre 2000, n. 35, il Comune di Forli'
con deliberazione di Giunta comunale n. 191 del 29/4/2003 ha assunto
la seguente decisione:
a) di approvare la valutazione di impatto ambientale positiva, ai
sensi dell'art. 16 della L.R. 18 maggio 1999, n. 9, per le attivita'
previste dal progetto per la coltivazione dell'area di cava
denominata "Polo 16 - Ladino" di interesse della Societa' Trascoop
Trasporti Sc a rl con sede legale a Forli', in Via Edison, n. 25 e
legalmente rappresentata dal sig. Zanoni Valerio, poiche' le
attivita' ivi previste sono, secondo gli esiti dell'apposita
Conferenza di Servizi conclusasi il 31 gennaio 2003, nel complesso
ambientalmente compatibili;
b) di ritenere, quindi, possibile effettuare le attivita' di cui al
punto a) a condizione che siano rispettate le prescrizioni indicate
ai punti 1.C., 2.C. e 3.C. del Rapporto conclusivo della Conferenza
di Servizi, che costituisce l'Allegato 1 parte integrante e
sostanziale della presente deliberazione e di seguito riportate:
Prescrizioni, emerse in merito al Quadro di riferimento progettuale:
- la fascia di rinaturalizzazione e di messa a dimora di una
opportuna compagine vegetazionale dovra' avere una superficie di
circa 3 ha, per la maggior parte in fregio all'area di cava adiacente
al SIC e riguardera' sia il sedime della cava sia l'area esterna. Le
essenze arboree e la densita' di piantumazione verranno impartite al
momento del rilascio dell'autorizzazione all'attivita' estrattiva ai
sensi della L.R. 17/91; in particolare la progettazione della
rinaturalizzazione dovra' tenere conto degli elementi caratterizzanti
il paesaggio che costituiranno indirizzo per la progettazione;
inoltre si ribadisce come la scarpata fluviale costituisca un
elemento geomorfologico importante, testimonianza dei terrazzi
fluviali a suo tempo studiati e descritti dallo Zangheri, che anche
per questo motivo, andra' preservata completamente con la relativa
vegetazione;
- contemporaneamente all'avvio del cantiere di cava, dovra' essere
realizzato il rimboschimento in quell'area nella quale non e'
previsto sia svolta attivita' estrattiva.
Per quanto riguarda l'area da rimboschire all'interno della zona di
scavo, per ogni lotto che verra' completato, si dovra' procedere alla
copertura con terreno vegetale di qualita' e spessore idonei (minimo
1 metro) e all'impianto delle essenze forestali individuate allo
scopo. Se necessario, pertanto, si dovra' prevedere l'apporto di
letame (20-30 ton/ha) al fine di conferire sufficiente grado di
fertilita' al terreno stesso.
Per i cinque anni successivi all'impianto e comunque fino al
raggiungimento di un attecchimento sufficiente, si suggerisce di
effettuare il controllo della vegetazione erbacea, tramite sfalci,
eseguiti in modo da evitare il soffocamento delle piante messe a
dimora.
Il controllo delle specie infestanti potra' essere agevolato dall'uso
di dischi di materiale biodegradabile posto alla base delle piantine
al momento dell'impianto. Nello stesso periodo si dovranno sostituire
le fallanze con cadenza annuale, avendo cura di mantenere un certo
livello di variabilita' tra le specie utilizzate.
Le piante arboree dovranno essere protette selettivamente dagli
eventuali danni provocati dalla fauna selvatica.
L'impianto non dovra' essere fatto in maniera geometrica bensi' in
modo da conferire al bosco caratteristiche il piu' possibile vicino
alla naturalita'.
Le piantine dovranno essere di buon sviluppo e di dimensioni adeguate
alla specie. La mescolanza tra le diverse specie dovra'
preferibilmente attuarsi per piccoli gruppi, eventualmente alternando
ai gruppi di alberi qualche gruppo di arbusti.
Per le specie arboree sono consigliabili distanze di impianto
variabili tra 2.5 e 3.5 metri; le specie arbustive possono invece
essere poste a dimora in gruppi piu' densi (0.5-1.5) anche per
ottenere una piu' rapida copertura del suolo. La distribuzione delle
piante sul terreno dovra' tener conto dell' eventuale presenza di
microambiente gia' naturalmente differenziati: fascia vicino al
fiume, zone piu' o meno umide. La buca dovra' essere dimensionata in
base alla specie che si mette a dimora e comunque adeguata per una
corretta sistemazione delle radici.
La scelta delle specie da impiegare dovra' tener conto della
vegetazione naturale presente nelle zone limitrofe in particolare del
bosco di Ladino escludendo comunque le piante della famiglia delle
rosaceae in quanto vettori della malattia "colpo di fuoco batterico"
e delle specie infestanti o non autoctone quali robinia e ailanto. A
tal scopo, per la redazione del progetto di rimboschimento, si potra'
far riferimento alla pubblicazione "II campo e la siepe" a cura
dell'Amministrazione provinciale di Forli'-Cesena e dell'Osservatorio
agroambientale di Cesena, edito nell'anno 1995, che contiene tutti
gli elementi necessari in riferimento alle tecniche di impianto e per
le cure colturali.
Si elencano alcune specie che possono essere utilizzate:
specie arboree: acero campestre, carpino bianco, farnia, frassino
meridionale, olmo campestre, rovere, roverella.
Specie arbustive: euonimo o fusaggine, frangola, ligustro, marruca o
paliuro, nocciolo, sambuco, sanguinella, tamerice;
- prevedere una apposita clausola contrattuale all'interno della
convenzione da stipulare ai sensi della L.R 17/91 che obblighi la
proprieta' alla manutenzione della suddetta fascia boschiva per
almeno 5 anni;
- alla luce della prossima disponibilita' di terre di risulta nel
territorio forlivese, occorre progettare il ritombamento fino al
piano campagna dei lotti 3 e 4 e prevedere l'ipotesi anche per i
lotti 1 e 2. Quindi va prevista l'ubicazione delle aree per il
deposito delle terre di risulta e tutti gli opportuni accorgimenti
per evitare polverosita', traffico, rumori, etc.;
- nell'ambito della convenzione da stipularsi ai sensi della L.R.
17/91 dovra' essere prevista una servitu' di pubblico transito, a
favore del Comune di Forli', avente larghezza di m. 3,5 lunghezza
corrispondente alla proprieta' interessata dall'attivita' estrattiva,
distante circa m. 10 dal ciglio della scarpata fluviale, onde
garantire l'eventuale futura realizzazione di un itinerario
ciclo-pedonale e a cavallo lungo il fiume Montone;
- per quanto concerne gli aspetti legati alla viabilita' della SP 56
"Vecchiazzano" e' opportuno installare presso l'intersezione con la
viabilita' di cava la segnaletica verticale contraddistinta alla Fig.
388 del Codice della strada (mezzi di lavoro in azione) inserita nel
pannello luminoso, ripetuta 3 volte per entrambi i sensi di marcia, e
posta a debita distanza (da concordare con la Provincia di
Forli'-Cesena); la segnaletica orizzontale dovra' essere conforme al
Codice della strada;
- dovra' essere previsto un unico accesso all'area di cava per tutta
la durata della stessa direttamente su Via del Partigiano;
- prescrizioni particolari per gli adeguamenti della struttura
stradale della vicinale Ladino verranno impartite nell'ambito del
rilascio dell'autorizzazione di cui alla L.R. 17/91;
- per quanto concerne il prelievo dell'acqua del laghetto esistente,
la ditta dovra' munirsi dell'autorizzazione prima dell'inizio degli
attingimenti.
Prescrizioni in merito al Quadro di riferimento ambientale:
- per quanto concerne il monitoraggio occorre prevedere il
posizionamento di una centralina di rilevamento, meteo per vento,
pioggia, pressione, temperatura e umidita', ubicata in prossimita'
dell'area di cava. In merito al rilevamento dei parametri si richiede
di predisporre un programma, concordato preventivamente con ARPA, di
due distinte campagne stagionali di monitoraggio di 4 settimane
ciascuna, da eseguirsi durante l'attivita' estrattiva presso i
ricettori piu' prossimi all'area di cava ed al bosco di Ladino. Gli
inquinanti che dovranno essere monitorati sono: PTS, PM10, NOX, SOX.
Ante operam dovra' essere eseguita presso i medesimi ricettori una
campagna di monitoraggio di 4 settimane al fine di verificare lo
stato di fatto. In relazione agli esiti riscontrati nel I anno di
monitoraggio in corso di attivita' estrattiva, l'Amministrazione
comunale, assieme ad ARPA, valutera' se richiedere l'installazione di
una centralina di rilevamento continuo per le polveri e gli
inquinanti ritenuti critici stabilendo "limiti o valori" al
superamento dei quali l'attivita' di cava dovra' essere
temporaneamente interrotta.
Il monitoraggio in continuo dovra' essere eseguito a carico della
ditta affidandosi ad un operatore idoneamente certificato che
fornira' i dati al Comune di Forli' e all'ARPA che provvedera' ad
effettuare i controlli di competenza;
- si richiede quanto prima di avviare la fase di monitoraggio, da
concordarsi con ARPA, al fine di ottenere una congrua serie di dati
"ante operam" riferiti al punto precedente prima dell'inizio
dell'attivita' estrattiva;
- qualora si verificassero giornate particolarmente ventilate occorre
interrompere i lavori onde evitare il trasporto di polveri sulle case
limotrofe e sulla vicina Selva di Ladino. Si ribadisce che in base
agli esiti dei rilevamenti previsti dai monitoraggi ambientale
potranno essere disposti dalla Amministrazione comunale, assieme ad
ARPA, valori limiti della velocita' del vento al di sopra dei quali
interrompere i lavori;
- dovra' essere limitato l'uso delle luci notturne al fine di non
disturbare in maniera eccessiva la fauna locale;
- non dovranno essere utilizzati diserbanti;
- si richiede la realizzazione di un rilevato di altezza non
inferiore a 5 metri in prossimita' del ricettore R3, prevedendo
altresi' l'autorizzazione in deroga per le attivita' di escavazione
in prossimita' del ricettore R2.
Durante l'attivita' della cava, dovranno inoltre essere eseguite
misure di verifica dei livelli previsionali attesi nelle condizioni
piu' gravose presso i ricettori esposti, comunicando alle
Amministrazioni preposte il programma dei rilevamenti e i risultati
degli stessi;
- onde ridurre al minimo il disagio, dovuto al sollevamento di
polveri, per le abitazioni poste nella zona interessata, le procedure
di coltivazione dovranno tener conto della direzione dei venti
dominanti e pertanto saranno di volta in volta coltivate solo le
porzioni esposte in posizione sotto vento in modo da evitare che le
polveri sollevate possano investire i fabbricati vicini;
- nell'area, dovra' essere eseguito un idoneo sistema di monitoraggio
idrogeologico tramite misurazione del livello della falda e
progettualmente dovranno essere lasciate intatte delle fasce di
rispetto onde mantenere inalterato il regolare flusso delle acque di
falda;
c) di esprimere, sulle osservazioni scritte pervenute, tenuto conto
delle controdeduzioni da parte della ditta, in base alle valutazioni
espresse ai punti 1B, 2B e 3B del Rapporto sull'impatto ambientale,
delle attivita' previste dal progetto per la coltivazione dell'area
di cava denominata "Polo 16 - Ladino", la risposta scaturita dalla
Conferenza dei Servizi come risulta nelle opportune schede Allegato A
del Rapporto sull'impatto ambientale;
d) di non attivare per quanto motivato in premessa il contraddittorio
ex art. 15, comma IV della L.R. 35/00 fra i soggetti che hanno
presentato osservazioni ed il proponente;
e) di dare atto che il parere della Provincia e del Comune di
Castrocaro espresso ai sensi dell'art. 18, comma 6 della L.R. 18
maggio 1999, n. 9, e' contenuto all'interno del Rapporto sull'impatto
ambientale;
f) di dare atto che la Regione Emilia-Romagna conferma il parere
acquisito in ambito di Conferenza di Servizi con nota del 5 marzo
2003, pg n. FO1453;
g) di trasmettere, ai sensi dell'art. 16, comma 3 della L.R. 18
maggio 1999, n. 9, copia della presente deliberazione alla Societa'
proponente Trascoop Trasporti Sc a rl, affinche' ne tenga conto ai
fini della presentazione della richiesta di autorizzazione per
l'attivita' estrattiva ai sensi della L.R. 17/91 e successive
modifiche e integrazioni;
h) di trasmettere, ai sensi dell'art. 16, comma 3 della L.R. 18
maggio 1999, n. 9, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di
rispettiva competenza, copia della presente deliberazione:
- al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio,
Dipartimento per la Protezione ambientale, Direzione per la
Valutazione di impatto ambientale, trattandosi di un intervento in
parte ricadente in zona tutelata ai sensi dell'art. 151 del DLgs
490/99;
- al Presidente della Regione Emilia-Romagna;
- alla Regione Emilia-Romagna Servizio Tecnico di Bacino;
- alla Provincia di Forli'-Cesena;
- all'ARPA - Sezione provinciale di Forli'-Cesena;
- al Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Unita' sanitaria locale
di Forli';
- al Comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole;
i) di stabilire, ai sensi dell'art. 17, comma 7 della L.R. 18 maggio
1999, n. 9, che l'efficacia temporale della presente Valutazione di
impatto ambientale e' fissata in anni 5;
l) di pubblicare, per estratto, nel Bollettino Ufficiale della
Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'art. 16, comma 3 della L.R. 18
maggio 1999, n. 9, il presente partito di deliberazione;
j) di disporre il versamento a favore di questo Comune della somma di
Euro 3.600 quale rimborso delle spese istruttorie per la procedura di
VIA determinate secondo i criteri stabiliti dalla delibera di Giunta
comunale n. 340 del 20/8/2002;
k) di dare atto che la somma di Euro 3.600 verra' introitata al Cap.
40600/7059 CdR 371 del bilancio 2003.