REGIONE EMILIA-ROMAGNA - RESPONSABILE DEL SERVIZIO FITOSANITARIO REGIONALE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FITOSANITARIO REGIONALE 1 luglio 2002, n. 6194

Prescrizioni fitosanitarie ai sensi della L.R. 19 gennaio 1998, n. 3

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO                                                    
Visti:                                                                          
- la Direttiva 2000/29/CE dell'8 maggio 2000 concernente le misure di           
protezione contro l'introduzione nella comunita', di organismi nocivi           
ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella            
comunita';                                                                      
- il DLgs 30 dicembre 1992, n. 536 concernente le misure di                     
protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi                
nocivi ai vegetali e prodotti vegetali;                                         
- il DM 31 gennaio 1996 "Misure di protezione contro l'introduzione e           
la diffusione nel territorio della Repubblica Italiana di organismi             
nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali";                                     
- il decreto del Ministero delle Risorse Agricole Alimentari e                  
Forestali del 14 aprile 1997, concernente la commercializzazione dei            
materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da           
frutto destinate alla produzione di frutto;                                     
- la L.R. 19 gennaio 1998, n. 3 "Norme sulla produzione vivaistica e            
la commercializzazione dei vegetali e dei prodotti vegetali ai fini             
della protezione fitosanitaria. Abrogazione della L.R. 28 luglio                
1982, n. 34";                                                                   
- il DM 29 novembre 1996 "Lotta obbligatoria contro il virus della              
ôVaiolatura delle drupacee', (Sharka)";                                         
- il DM 10 settembre 1999 "Regolamento recante misure per la lotta              
obbligatoria contro il colpo di fuoco batterico (Erwinia amylovora)             
nel territorio della Repubblica";                                               
considerata:                                                                    
- la necessita' di conoscere l'esatta ubicazione dei campi di piante            
madri di piante da frutto (pomoidee e prunoidee) contemplate nella              
normativa fitosanitaria al fine di poter espletare puntualmente i               
controlli fitosanitari obbligatori;                                             
- la necessita' di vietare l'utilizzo di gemme o marze per la                   
costituzione di astoni di piante da frutto (pomoidee e prunoidee) non           
provenienti da campi di piante madri ufficialmente dichiarati, al               
fine di ridurre il rischio fitosanitario;                                       
viste:                                                                          
- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di                    
organizzazione e di rapporti di lavoro nelle Regione Emilia-Romagna",           
ed in particolare l'art. 37, comma 4;                                           
- la deliberazione della Giunta regionale n. 2832 del 17 dicembre               
2001, concernente la riorganizzazione della struttura organizzativa             
dirigenziale della Giunta regionale;                                            
- la deliberazione della Giunta regionale n. 3021 del 28 dicembre               
2001, con la quale sono stati approvati gli atti direttoriali di                
conferimento degli incarichi a livello dirigenziale;                            
richiamata, inoltre, la deliberazione della stessa Giunta regionale             
n. 2774 in data 10 dicembre 2001 recante "Direttiva sulle modalita'             
di espressione dei pareri di regolarita' amministrativa e contabile             
dopo l'entrata in vigore della L.R. 43/01;                                      
dato atto della regolarita' tecnica e della legittimita' del presente           
atto, ai sensi del citato art. 37, comma IV, della L.R. 43/01 e della           
predetta deliberazione 2774/01;                                                 
determina:                                                                      
che le aziende vivaistiche, iscritte al Registro ufficiale dei                  
produttori che producono piante da frutto (pomoidee e prunoidee),               
hanno l'obbligo di:                                                             
a) comunicare al Servizio Fitosanitario regionale entro il 30 agosto            
2002 l'ubicazione dei campi di piante madri di pomoidee e prunoidee             
attualmente costituiti per la produzione di materiale di                        
moltiplicazione di categoria "CAC";                                             
b) comunicare al Servizio Fitosanitario regionale l'ubicazione di               
nuovi campi di piante madri di pomoidee e prunoidee di categoria                
"CAC" entro 30 giorni dalla loro costituzione e comunque prima del              
loro utilizzo;                                                                  
c) allegare, alle citate comunicazioni, copia della carta tecnica               
regionale (CTR) in scala 1:25.000 nonche' l'estratto della mappa                
catastale in cui siano evidenziati gli appezzamenti di terreno nei              
quali sono presenti i campi di piante madri;                                    
d) allegare mappa degli appezzamenti riproducenti le file, il numero            
di piante per fila, distinto per specie e varieta';                             
e) utilizzare, per la costituzione di astoni di piante da frutto                
(pomoidee e prunoidee), gemme o marze provenienti esclusivamente da             
campi di piante madri ufficialmente dichiarati;                                 
f) richiedere la preventiva autorizzazione del Servizio Fitosanitario           
regionale per prelevare gemme o marze da piante non presenti in campi           
di piante madri ufficialmente dichiarati per la costituzione di                 
piante da frutto (pomoidee e prunoidee).                                        
La mancata ottemperanza delle suddette prescrizioni e' punita con la            
sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 516,00 a Euro 3.098,00               
prevista dall'art. 11, comma 8, della L.R. 19 gennaio 1998, n. 3.               
Il presente provvedimento sara' pubblicato nel Bollettino Ufficiale             
della Regione Emilia-Romagna.                                                   
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO                                                    
Ivan Ponti                                                                      

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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