DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FITOSANITARIO REGIONALE 1 luglio 2002, n. 6194
Prescrizioni fitosanitarie ai sensi della L.R. 19 gennaio 1998, n. 3
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Visti:
- la Direttiva 2000/29/CE dell'8 maggio 2000 concernente le misure di
protezione contro l'introduzione nella comunita', di organismi nocivi
ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella
comunita';
- il DLgs 30 dicembre 1992, n. 536 concernente le misure di
protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi
nocivi ai vegetali e prodotti vegetali;
- il DM 31 gennaio 1996 "Misure di protezione contro l'introduzione e
la diffusione nel territorio della Repubblica Italiana di organismi
nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali";
- il decreto del Ministero delle Risorse Agricole Alimentari e
Forestali del 14 aprile 1997, concernente la commercializzazione dei
materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da
frutto destinate alla produzione di frutto;
- la L.R. 19 gennaio 1998, n. 3 "Norme sulla produzione vivaistica e
la commercializzazione dei vegetali e dei prodotti vegetali ai fini
della protezione fitosanitaria. Abrogazione della L.R. 28 luglio
1982, n. 34";
- il DM 29 novembre 1996 "Lotta obbligatoria contro il virus della
ôVaiolatura delle drupacee', (Sharka)";
- il DM 10 settembre 1999 "Regolamento recante misure per la lotta
obbligatoria contro il colpo di fuoco batterico (Erwinia amylovora)
nel territorio della Repubblica";
considerata:
- la necessita' di conoscere l'esatta ubicazione dei campi di piante
madri di piante da frutto (pomoidee e prunoidee) contemplate nella
normativa fitosanitaria al fine di poter espletare puntualmente i
controlli fitosanitari obbligatori;
- la necessita' di vietare l'utilizzo di gemme o marze per la
costituzione di astoni di piante da frutto (pomoidee e prunoidee) non
provenienti da campi di piante madri ufficialmente dichiarati, al
fine di ridurre il rischio fitosanitario;
viste:
- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di
organizzazione e di rapporti di lavoro nelle Regione Emilia-Romagna",
ed in particolare l'art. 37, comma 4;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 2832 del 17 dicembre
2001, concernente la riorganizzazione della struttura organizzativa
dirigenziale della Giunta regionale;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 3021 del 28 dicembre
2001, con la quale sono stati approvati gli atti direttoriali di
conferimento degli incarichi a livello dirigenziale;
richiamata, inoltre, la deliberazione della stessa Giunta regionale
n. 2774 in data 10 dicembre 2001 recante "Direttiva sulle modalita'
di espressione dei pareri di regolarita' amministrativa e contabile
dopo l'entrata in vigore della L.R. 43/01;
dato atto della regolarita' tecnica e della legittimita' del presente
atto, ai sensi del citato art. 37, comma IV, della L.R. 43/01 e della
predetta deliberazione 2774/01;
determina:
che le aziende vivaistiche, iscritte al Registro ufficiale dei
produttori che producono piante da frutto (pomoidee e prunoidee),
hanno l'obbligo di:
a) comunicare al Servizio Fitosanitario regionale entro il 30 agosto
2002 l'ubicazione dei campi di piante madri di pomoidee e prunoidee
attualmente costituiti per la produzione di materiale di
moltiplicazione di categoria "CAC";
b) comunicare al Servizio Fitosanitario regionale l'ubicazione di
nuovi campi di piante madri di pomoidee e prunoidee di categoria
"CAC" entro 30 giorni dalla loro costituzione e comunque prima del
loro utilizzo;
c) allegare, alle citate comunicazioni, copia della carta tecnica
regionale (CTR) in scala 1:25.000 nonche' l'estratto della mappa
catastale in cui siano evidenziati gli appezzamenti di terreno nei
quali sono presenti i campi di piante madri;
d) allegare mappa degli appezzamenti riproducenti le file, il numero
di piante per fila, distinto per specie e varieta';
e) utilizzare, per la costituzione di astoni di piante da frutto
(pomoidee e prunoidee), gemme o marze provenienti esclusivamente da
campi di piante madri ufficialmente dichiarati;
f) richiedere la preventiva autorizzazione del Servizio Fitosanitario
regionale per prelevare gemme o marze da piante non presenti in campi
di piante madri ufficialmente dichiarati per la costituzione di
piante da frutto (pomoidee e prunoidee).
La mancata ottemperanza delle suddette prescrizioni e' punita con la
sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 516,00 a Euro 3.098,00
prevista dall'art. 11, comma 8, della L.R. 19 gennaio 1998, n. 3.
Il presente provvedimento sara' pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Emilia-Romagna.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Ivan Ponti