REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 giugno 2002, n. 175

Divieto di somministrazione di prodotti alimentari contenenti uova crude e non sottoposte prima del consumo a trattamento termico di cottura nelle strutture ospitanti categorie a rischio

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE                                            
Considerato:                                                                    
- che gli alimenti contenenti uova crude sono frequentemente                    
individuati come il veicolo responsabile della maggior parte degli              
episodi di tossinfezione alimentare da salmonella;                              
- che alcune categorie di soggetti (quali: bambini di eta' inferiore            
ai 3 anni, anziani, immunodepressi) sono particolarmente vulnerabili            
a tale infezione, potendone sviluppare le piu' gravi                            
complicanze;richiamata la propria ordinanza n. 156 del 6/6/2001 con             
la quale si vieta nelle strutture ospitanti le suddette categorie a             
rischio la somministrazione di prodotti alimentari contenenti uova              
crude e non sottoposti, prima del consumo, a trattamento termico di             
cottura;                                                                        
considerato che nelle collettivita' a rischio si e' verificato un               
numero ridotto di episodi di tossinfezione da salmonella nell'ultimo            
anno;                                                                           
ritenuto pertanto opportuno confermare le norme cautelari per evitare           
i possibili rischi nelle collettivita' vulnerabili;                             
considerato che la scadenza dell'ordinanza succitata era fissata per            
il 31/5/2002;                                                                   
ritenuto opportuno di dover confermare le misure adottate con la                
succitata ordinanza;                                                            
dato atto della facolta' attribuita ai Sindaci, quali Autorita'                 
sanitaria locale, di disporre ordinanze di divieto della preparazione           
e vendita per il consumo di prodotti alimentari a rischio - quali               
sono quelli contenenti uova crude e non sottoposti, prima del                   
consumo, a trattamento termico di cottura, nonche' carni non                    
adeguatamente cotte - per gli esercizi pubblici, nonche' per le mense           
collettive che servono un'utenza non particolarmente suscettibile ma            
comunque esposta al rischio di tossinfezione alimentare soprattutto             
nella stagione estiva;                                                          
visto l'art. 32 della Legge 833/78;                                             
dato atto ai sensi dell'art. 37, comma IV, della L.R. 43/01 e della             
delibera di Giunta regionale n. 2774 del 10 dicembre 2001:                      
- del parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio                  
Veterinario e Igiene degli alimenti dr. Ivano Massirio in merito alla           
regolarita' tecnica della presente ordinanza;                                   
- del parere favorevole espresso dal Direttore generale alla Sanita'            
e Politiche sociali Franco Rossi in merito alla legittimita' della              
presente ordinanza;                                                             
su proposta dell'Assessore alla Sanita';                                        
ordina:                                                                         
1) e' confermato il divieto fino al 31/5/2003 nelle strutture che               
ospitano categorie a rischio (bambini di eta' inferiore ai 3 anni,              
anziani, immunodepressi) della somministrazione di prodotti                     
alimentari contenenti uova crude e non sottoposti, prima del consumo,           
a trattamento termico di cottura;                                               
2) le violazioni alla presente ordinanza sono perseguite ai sensi               
dell'art. 650 del Codice Penale;                                                
3) al presente provvedimento e' data pubblicazione tramite invio                
dello stesso alle Aziende Unita' sanitarie locali, alle Aziende                 
ospedaliere, agli Enti locali, Prefetture, Comandi NAS della regione            
Emilia-Romagna, per la massima diffusione nel territorio di                     
competenza, nonche' alle associazioni maggiormente rappresentative              
delle categorie interessate.                                                    
Il presente atto sara' pubblicato nel Bollettino Ufficiale della                
Regione Emilia-Romagna.                                                         
IL PRESIDENTE                                                                   
Vasco Errani                                                                    

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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