DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 1 luglio 2002, n. 1145
Integrazioni delle modalita' di assegnazione, concessione, impegno e liquidazione delle risorse per l'attuazione del Programma triennale di intervento sulla rete di interesse regionale approvate con deliberazione 700/02
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Premesso che, con propria deliberazione n. 700 del 6 maggio 2002,
pubblicata nel Bollettino della Regione Emilia-Romagna n. 71, parte
seconda, del 29 maggio 2002, la Giunta regionale ha approvato le
modalita' e procedure per l'assegnazione, concessione, impegno e
liquidazione alle Province delle risorse per gli interventi relativi
al Programma triennale di intervento sulla rete di interesse
regionale;
dato atto che con lettera del 20 maggio 2002, prot. n. 10414 VIB.10,
e' stata avviata la fase istruttoria del primo programma di
assegnazione di finanziamenti, nell'ambito delle opere contenute nel
programma triennale 2002/2004, approvato con deliberazione del
Consiglio regionale n. 310 del 19 dicembre 2001;
evidenziato che nel corso dell'istruttoria e' risultata una casistica
piu' ampia nella realizzazione delle opere di quella considerata in
sede di proposta delle predette modalita' e procedure;
ritenuto, pertanto, opportuno integrare le stesse per colmare alcune
carenze evidenziatesi, per agevolare le Province, destinatarie dei
finanziamenti, ad una piu' proficua collaborazione tra loro, anche al
fine di una maggiore economicita' degli interventi;
ritenuto, in particolare, di integrare il contenuto della propria
precitata deliberazione 700/02, modificando e sostituendo il testo
delle modalita' e procedure, come di seguito indicato:
"B) Assegnazione
3) nel caso un intervento sia realizzato per stralci funzionali, la
Provincia, ai fini dell'ammissione all'assegnazione del primo di tali
stralci, e' tenuta a produrre una dichiarazione che fornisca il
quadro complessivo della programmazione temporale per la
realizzazione dell'intera opera.
D) Liquidazione ed erogazione dei finanziamenti
La liquidazione ed erogazione dei finanziamenti regionali viene
disposta, con atti formali del dirigente competente secondo la
normativa vigente, con le seguenti modalita':
1) per interventi di importo complessivo inferiore a 5 Meuro
(5.000.000,00 di Euro): - una quota pari al 20% del finanziamento
concesso ad approvazione del progetto definitivo, per far fronte agli
oneri di esproprio, alla pubblicazione dei bandi e ad altre spese in
conto del progetto; - un anticipo, pari al 40% del finanziamento
ridefinito a seguito dell'aggiudicazione dei lavori, a presentazione
del verbale di consegna e della dichiarazione di inizio effettivo dei
lavori; - un acconto, pari al 35% del predetto finanziamento, dietro
presentazione della rendicontazione delle spese liquidate per un
importo complessivo non inferiore al 60% del costo dell'intervento,
mediante attestazione a firma del rappresentante legale dell'Ente e
del responsabile del procedimento; - la restante quota a saldo a
conclusione dei lavori, dietro presentazione dell'atto di collaudo e
di apposito provvedimento di approvazione del rendiconto analitico
delle spese complessivamente sostenute (o impegnate per la
conclusione degli atti espropriativi);
2) per interventi di importo complessivo superiore a 5 Meuro
(5.000.000,00 di Euro): - una quota pari al 20% del finanziamento
concesso ad approvazione del progetto definitivo, per far fronte agli
oneri di esproprio, alla pubblicazione dei bandi e ad altre spese in
conto del progetto; - un anticipo, pari al 25% del finanziamento
ridefinito a seguito dell'aggiudicazione dei lavori, a presentazione
del verbale di consegna e della dichiarazione di inizio effettivo dei
lavori; - un acconto, pari al 25% del predetto finanziamento, dietro
presentazione della rendicontazione delle spese liquidate per un
importo complessivo non inferiore al 45% del costo dell'intervento,
mediante attestazione a firma del rappresentante legale dell'Ente e
del responsabile del procedimento; - un ulteriore acconto, pari al
25% del predetto finanziamento, dietro presentazione della
rendicontazione delle spese liquidate per un importo complessivo non
inferiore al 70% del costo dell'intervento, mediante attestazione a
firma del rappresentante legale dell'Ente e del responsabile del
procedimento; - la restante quota a saldo a conclusione dei lavori,
dietro presentazione dell'atto di collaudo e di apposito
provvedimento di approvazione del rendiconto analitico delle spese
complessivamente sostenute (o impegnate per la conclusione degli atti
espropriativi).
Qualora, a conclusione dei lavori, le spese rendicontate risultassero
inferiori a quelle previste, l'ammontare del finanziamento verra'
proporzionalmente ridotto.
Nel caso in cui l'Amministrazione provinciale beneficiaria del
finanziamento stipuli apposita convenzione con altri soggetti
pubblici o privati per la realizzazione dell'opera e non risulti
pertanto stazione appaltante, dovra' trasmettere alla Regione, al
fine della liquidazione del finanziamento, attestazione, a firma del
rappresentante legale della Provincia e del responsabile del
procedimento, delle spese alla stessa documentate dal soggetto
appaltante individuato nella convenzione, sempre sulla base delle
condizioni richiamate ai precedenti punti 1) e 2).";ritenuto altresi'
di stabilire:
- che il predetto nuovo testo integrato abbia validita' dalla data di
pubblicazione dello stesso nel Bollettino Ufficiale della Regione
Emilia-Romagna e trovi pertanto applicazione fin dal primo programma
di assegnazione che verra' successivamente approvato;
- che, essendo tali modifiche conseguenti alle esigenze istruttorie
verificatesi nel corso di tale fase del procedimento, in base alla
documentazione presentata dalle Province, sia mantenuta valida la
documentazione gia' pervenuta;
dato atto dei pareri favorevoli espressi in merito alla presente
deliberazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 37 della L.R.
43/01 e della propria deliberazione n. 2774 del 10 dicembre 2001:
- di regolarita' tecnica, reso dalla Responsabile del Servizio
Viabilita', ing. Maria Cristina Baldazzi;
- di legittimita', reso dal Direttore generale alla Programmazione
territoriale e Sistemi di mobilita', dott. Roberto Raffaelli;
su proposta dell'Assessore alla Mobilita' e Trasporti,
a voti unanimi e palesi, delibera:
a) di approvare le integrazioni specificate in premessa, a modifica
di quanto previsto con propria deliberazione n. 700 del 6 maggio
2002, definendo le seguenti modalita' di assegnazione, concessione,
impegno e liquidazione delle risorse per l'attuazione del programma
triennale di intervento sulla rete di interesse regionale, nel testo
coordinato di seguito riportato.
A) Istruttoria
1) Ogni anno la Regione, con lettera alle Province, avvia
l'istruttoria sullo stato di "cantierabilita' programmata" delle
opere contenute nel programma triennale di intervento sulla rete di
interesse regionale, indicando le risorse regionali disponibili per
il programma stesso e stabilendo la data entro cui le Province sono
tenute ad inviare le informazioni richieste.
2) Tali informazioni, necessarie all'istruttoria tecnica, sono
relative a:
- copertura finanziaria di ciascuna opera;
- data programmata per l'approntamento tecnico del progetto
definitivo;
- data programmata per l'acquisizione, a corredo della progettazione
definitiva, della seguente documentazione: pareri ambientali, ai
sensi della L.R. 9/91 e successive modifiche, comunicazione
dell'avvenuto avvio del procedimento, ai sensi dell'art. 7 della
Legge 241/90, conformita' alla pianificazione esistente.
3) Nei casi in cui siano previsti cofinanziamenti, l'intervento o il
singolo stralcio funzionale puo' essere ammesso all'assegnazione
(fatte salve le disposizioni di cui ai punti successivi), a
condizione che la Provincia produca la dichiarazione della
disponibilita' finanziaria relativa a tali cofinanziamenti, che
dovra' essere formalizzata con idonea documentazione entro 15 giorni
dall'approvazione del bilancio degli Enti cofinanziatori o della sua
variazione e comunque non oltre 6 mesi dalla data dell'assegnazione.
4) La Regione, sulla base degli elementi di cui sopra, individua
l'ordine della "cantierabilita' programmata" delle opere, intesa come
data programmata del progetto definitivo completo della
documentazione di cui al punto A2.
5) A parita' di data di "cantierabilita' programmata", e' considerato
prioritario l'intervento, o il singolo stralcio funzionale con un
importo maggiore di cofinanziamento.
B) Assegnazione
1) Ogni anno la Regione, nell'ambito delle opere contenute nel
Programma triennale 2002/2004 di intervento sulla rete viaria di
interesse regionale, individua, con proprio atto deliberativo, quelle
oggetto dell'assegnazione, sulla base dell'ordine di "cantierabilita'
programmata" derivante dall'istruttoria di cui ai precedenti punti
A3, A4, e definisce le risorse da destinare a tali opere, sulla base
della disponibilita' del bilancio regionale, derivante dai
trasferimenti dello Stato di cui al DPCM 22/12/2000 e da propri
fondi, allocati rispettivamente sui seguenti capitoli di spesa:
- Cap. 45196 "Finanziamenti a Province per riqualificazione,
ammodernamento, sviluppo e grande infrastrutturazione della rete
viaria di interesse regionale e ulteriore manutenzione straordinaria
(artt. 99 e 101, DLgs 31 marzo 1998, n. 112 e art. 167, comma 2,
lettere A) e B), L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e successive modifiche).
Mezzi statali" di cui all'UPB 1.4.3.3.16201;
- Cap. 45184 "Finanziamenti a Province per riqualificazione,
ammodernamento, sviluppo e grande infrastrutturazione della rete
viaria di interesse regionale e ulteriore manutenzione straordinaria
(art. 167, comma 2, lettere A) e B), L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e
successive modifiche)" di cui all'UPB 1.4.3.3.16200.
2) In ottemperanza a quanto previsto dalla delibera di Consiglio
regionale n. 310 del 19 dicembre 2001 (punto 2 del dispositivo), gli
interventi previsti nel programma triennale possono anche essere
realizzati per stralci funzionali, in numero tuttavia non superiore a
quattro; e' altresi' possibile da parte delle Province accorpare piu'
interventi previsti nel programma triennale, effettuando un unico
appalto.
3) Nel caso un intervento sia realizzato per stralci funzionali, la
Provincia, ai fini dell'ammissione all'assegnazione del primo di tali
stralci, e' tenuta a produrre una dichiarazione che fornisca il
quadro complessivo della programmazione temporale per la
realizzazione dell'intera opera.
C) Concessione e impegno dei finanziamenti
1) La concessione dei finanziamenti, nonche' la contestuale
assunzione dell'impegno di spesa sui competenti esercizi finanziari
in relazione alle prevedibili obbligazioni giuridiche di pagamento,
viene disposta, con atti formali del dirigente competente secondo la
normativa vigente, dietro presentazione del provvedimento di
approvazione del progetto definitivo, con l'indicazione dei mezzi di
copertura finanziaria dell'intervento.
2) Ad avvenuta aggiudicazione dei lavori, sulla base della
definizione dell'importo degli stessi lavori appaltati, la Regione
provvedera' a confermare o a ridurre l'importo del proprio
finanziamento, con contestuale disimpegno (qualora contabilmente
compatibile), in quota proporzionale, dell'economia conseguente
all'eventuale ribasso d'asta, fatta salva una quota non superiore al
5% dell'importo dei lavori appaltati ad incremento delle somme a
disposizione della stazione appaltante per eventuali imprevisti.
All'uopo l'Amministrazione provinciale beneficiaria dovra'
trasmettere:
- il provvedimento di approvazione del progetto esecutivo;
- l'atto di aggiudicazione dei lavori;
- la ridefinizione del quadro economico di progetto, tenuto conto del
ribasso d'asta e dell'eventuale maggiorazione della somma disposta
alla voce imprevisti;
- le principali tavole del progetto esecutivo preferibilmente su
supporto informatico, in formato da concordare, comprendenti almeno
la corografia in scala 1:25000 o in scala 1:10000, la planimetria in
scala 1:5000, il profilo longitudinale e le sezioni trasversali tipo.
D) Liquidazione ed erogazione dei finanziamenti
La liquidazione ed erogazione dei finanziamenti regionali viene
disposta, con atti formali del dirigente competente secondo la
normativa vigente, con le seguenti modalita':
1) per interventi di importo complessivo inferiore a 5 Meuro
(5.000.000,00 di Euro): - una quota pari al 20% del finanziamento
concesso ad approvazione del progetto definitivo, per far fronte agli
oneri di esproprio, alla pubblicazione dei bandi e ad altre spese in
conto del progetto; - un anticipo, pari al 40% del finanziamento
ridefinito a seguito dell'aggiudicazione dei lavori, a presentazione
del verbale di consegna e della dichiarazione di inizio effettivo dei
lavori; - un acconto, pari al 35% del predetto finanziamento, dietro
presentazione della rendicontazione delle spese liquidate per un
importo complessivo non inferiore al 60% del costo dell'intervento,
mediante attestazione a firma del rappresentante legale dell'Ente e
del responsabile del procedimento; la restante quota a saldo a
conclusione dei lavori, dietro presentazione dell'atto di collaudo e
di apposito provvedimento di approvazione del rendiconto analitico
delle spese complessivamente sostenute (o impegnate per la
conclusione degli atti espropriativi);
2) per interventi di importo complessivo superiore a 5 Meuro
(5.000.000,00 di Euro): - una quota pari al 20% del finanziamento
concesso ad approvazione del progetto definitivo, per far fronte agli
oneri di esproprio, alla pubblicazione dei bandi e ad altre spese in
conto del progetto; - un anticipo, pari al 25% del finanziamento
ridefinito a seguito dell'aggiudicazione dei lavori, a presentazione
del verbale di consegna e della dichiarazione di inizio effettivo dei
lavori; - un acconto, pari al 25% del predetto finanziamento, dietro
presentazione della rendicontazione delle spese liquidate per un
importo complessivo non inferiore al 45% del costo dell'intervento,
mediante attestazione a firma del rappresentante legale dell'Ente e
del responsabile del procedimento; - un ulteriore acconto, pari al
25% del predetto finanziamento, dietro presentazione della
rendicontazione delle spese liquidate per un importo complessivo non
inferiore al 70% del costo dell'intervento, mediante attestazione a
firma del rappresentante legale dell'Ente e del responsabile del
procedimento; - la restante quota a saldo a conclusione dei lavori,
dietro presentazione dell'atto di collaudo e di apposito
provvedimento di approvazione del rendiconto analitico delle spese
complessivamente sostenute (o impegnate per la conclusione degli atti
espropriativi).
Qualora, a conclusione dei lavori, le spese rendicontate risultassero
inferiori a quelle previste, l'ammontare del finanziamento verra'
proporzionalmente ridotto.
Nel caso in cui l'Amministrazione provinciale beneficiaria del
finanziamento stipuli apposita convenzione con altri soggetti
pubblici o privati per la realizzazione dell'opera e non risulti
pertanto stazione appaltante, dovra' trasmettere alla Regione, al
fine della liquidazione del finanziamento, attestazione, a firma del
rappresentante legale della Provincia e del responsabile del
procedimento, delle spese alla stessa documentate dal soggetto
appaltante individuato nella convenzione, sempre sulla base delle
condizioni richiamate ai precedenti punti 1) e 2).
E) Monitoraggio e revisione
1) Il Servizio Viabilita' procede ad un monitoraggio della
programmazione della cantierabilita' programmata dei singoli
interventi, effettuata dalle Province, verificando in modo
particolare il rispetto della tempistica indicata dalle stesse in
fase di istruttoria.
2) Nel caso si verifichi una variazione rispetto alle date di
cantierabilita' programmata superiore a quattro mesi, la Giunta
regionale si riserva la facolta' di procedere alla revisione e
all'eventuale revoca delle assegnazioni delle quote relative a tali
opere.
3) La revisione delle assegnazioni puo' essere altresi' effettuata
dalla Giunta regionale, a fronte di:
- variazioni delle disponibilita' di bilancio,
- disponibilita' derivanti da ribassi d'asta relativi a opere le cui
quote siano state assegnate in precedenti programmi: di tali
disponibilita', una quota non inferiore al 40% dovra' essere
destinata ad opere previste nel programma triennale di intervento
sulla rete viaria di interesse regionale, specificamente dedicate
alla sicurezza stradale e alla tutela dell'utente debole, come
indicato nell'OdG n. 2356/1 del 19/12/2001,
- mancata formalizzazione della copertura finanziaria dell'intervento
cofinanziato, nei tempi previsti al precedente punto A3.
4) Le Province nell'ambito della relazione che sono tenute a
trasmettere alla Regione sullo stato della viabilita' di interesse
regionale, in ottemperanza al disposto dell'art. 164, comma 3 della
L.R. 12/01, devono fornire anche specifiche indicazioni circa lo
stato della cantierabilita' programmata e degli appalti relativi agli
stralci degli interventi di cui al precedente punto B3, ivi compresi
quelli per cui non sia previsto un cofinanziamento regionale. Nel
caso di mancato rispetto della cantierabilita' programmata per gli
stralci non oggetto di cofinanziamento regionale, la Regione ne
terra' conto nelle successive assegnazioni;
b) di mantenere valida la documentazione pervenuta dalle Province a
seguito dell'avvio dell'istruttoria, in quanto il presente atto
recepisce, adeguandosi, le esigenze sorte dalla documentazione
stessa;
c) di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale
della Regione Emilia-Romagna.