REGIONE EMILIA-ROMAGNA - GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 1 luglio 2002, n. 1145

Integrazioni delle modalita' di assegnazione, concessione, impegno e liquidazione delle risorse per l'attuazione del Programma triennale di intervento sulla rete di interesse regionale approvate con deliberazione 700/02

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                          
Premesso che, con propria deliberazione n. 700 del 6 maggio 2002,               
pubblicata nel Bollettino della Regione Emilia-Romagna n. 71, parte             
seconda, del 29 maggio 2002, la Giunta regionale ha approvato le                
modalita' e procedure per l'assegnazione, concessione, impegno e                
liquidazione alle Province delle risorse per gli interventi relativi            
al Programma triennale di intervento sulla rete di interesse                    
regionale;                                                                      
dato atto che con lettera del 20 maggio 2002, prot. n. 10414 VIB.10,            
e' stata avviata la fase istruttoria del primo programma di                     
assegnazione di finanziamenti, nell'ambito delle opere contenute nel            
programma triennale 2002/2004, approvato con deliberazione del                  
Consiglio regionale n. 310 del 19 dicembre 2001;                                
evidenziato che nel corso dell'istruttoria e' risultata una casistica           
piu' ampia nella realizzazione delle opere di quella considerata in             
sede di proposta delle predette modalita' e procedure;                          
ritenuto, pertanto, opportuno integrare le stesse per colmare alcune            
carenze evidenziatesi, per agevolare le Province, destinatarie dei              
finanziamenti, ad una piu' proficua collaborazione tra loro, anche al           
fine di una maggiore economicita' degli interventi;                             
ritenuto, in particolare, di integrare il contenuto della propria               
precitata deliberazione 700/02, modificando e sostituendo il testo              
delle modalita' e procedure, come di seguito indicato:                          
"B) Assegnazione                                                                
3) nel caso un intervento sia realizzato per stralci funzionali, la             
Provincia, ai fini dell'ammissione all'assegnazione del primo di tali           
stralci, e' tenuta a produrre una dichiarazione che fornisca il                 
quadro complessivo della programmazione temporale per la                        
realizzazione dell'intera opera.                                                
D) Liquidazione ed erogazione dei finanziamenti                                 
La liquidazione ed erogazione dei finanziamenti regionali viene                 
disposta, con atti formali del dirigente competente secondo la                  
normativa vigente, con le seguenti modalita':                                   
1) per interventi di importo complessivo inferiore a 5 Meuro                    
(5.000.000,00 di Euro): - una quota pari al 20% del finanziamento               
concesso ad approvazione del progetto definitivo, per far fronte agli           
oneri di esproprio, alla pubblicazione dei bandi e ad altre spese in            
conto del progetto; - un anticipo, pari al 40% del finanziamento                
ridefinito a seguito dell'aggiudicazione dei lavori, a presentazione            
del verbale di consegna e della dichiarazione di inizio effettivo dei           
lavori; - un acconto, pari al 35% del predetto finanziamento, dietro            
presentazione della rendicontazione delle spese liquidate per un                
importo complessivo non inferiore al 60% del costo dell'intervento,             
mediante attestazione a firma del rappresentante legale dell'Ente e             
del responsabile del procedimento; - la restante quota a saldo a                
conclusione dei lavori, dietro presentazione dell'atto di collaudo e            
di apposito provvedimento di approvazione del rendiconto analitico              
delle spese complessivamente sostenute (o impegnate per la                      
conclusione degli atti espropriativi);                                          
2) per interventi di importo complessivo superiore a 5 Meuro                    
(5.000.000,00 di Euro): - una quota pari al 20% del finanziamento               
concesso ad approvazione del progetto definitivo, per far fronte agli           
oneri di esproprio, alla pubblicazione dei bandi e ad altre spese in            
conto del progetto; - un anticipo, pari al 25% del finanziamento                
ridefinito a seguito dell'aggiudicazione dei lavori, a presentazione            
del verbale di consegna e della dichiarazione di inizio effettivo dei           
lavori; - un acconto, pari al 25% del predetto finanziamento, dietro            
presentazione della rendicontazione delle spese liquidate per un                
importo complessivo non inferiore al 45% del costo dell'intervento,             
mediante attestazione a firma del rappresentante legale dell'Ente e             
del responsabile del procedimento; - un ulteriore acconto, pari al              
25% del predetto finanziamento, dietro presentazione della                      
rendicontazione delle spese liquidate per un importo complessivo non            
inferiore al 70% del costo dell'intervento, mediante attestazione a             
firma del rappresentante legale dell'Ente e del responsabile del                
procedimento; - la restante quota a saldo a conclusione dei lavori,             
dietro presentazione dell'atto di collaudo e di apposito                        
provvedimento di approvazione del rendiconto analitico delle spese              
complessivamente sostenute (o impegnate per la conclusione degli atti           
espropriativi).                                                                 
Qualora, a conclusione dei lavori, le spese rendicontate risultassero           
inferiori a quelle previste, l'ammontare del finanziamento verra'               
proporzionalmente ridotto.                                                      
Nel caso in cui l'Amministrazione provinciale beneficiaria del                  
finanziamento stipuli apposita convenzione con altri soggetti                   
pubblici o privati per la realizzazione dell'opera e non risulti                
pertanto stazione appaltante, dovra' trasmettere alla Regione, al               
fine della liquidazione del finanziamento, attestazione, a firma del            
rappresentante legale della Provincia e del responsabile del                    
procedimento, delle spese alla stessa documentate dal soggetto                  
appaltante individuato nella convenzione, sempre sulla base delle               
condizioni richiamate ai precedenti punti 1) e 2).";ritenuto altresi'           
di stabilire:                                                                   
- che il predetto nuovo testo integrato abbia validita' dalla data di           
pubblicazione dello stesso nel Bollettino Ufficiale della Regione               
Emilia-Romagna e trovi pertanto applicazione fin dal primo programma            
di assegnazione che verra' successivamente approvato;                           
- che, essendo tali modifiche conseguenti alle esigenze istruttorie             
verificatesi nel corso di tale fase del procedimento, in base alla              
documentazione presentata dalle Province, sia mantenuta valida la               
documentazione gia' pervenuta;                                                  
dato atto dei pareri favorevoli espressi in merito alla presente                
deliberazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 37 della L.R.                
43/01 e della propria deliberazione n. 2774 del 10 dicembre 2001:               
- di regolarita' tecnica, reso dalla Responsabile del Servizio                  
Viabilita', ing. Maria Cristina Baldazzi;                                       
- di legittimita', reso dal Direttore generale alla Programmazione              
territoriale e Sistemi di mobilita', dott. Roberto Raffaelli;                   
su proposta dell'Assessore alla Mobilita' e Trasporti,                          
a voti unanimi e palesi, delibera:                                              
a) di approvare le integrazioni specificate in premessa, a modifica             
di quanto previsto con propria deliberazione n. 700 del 6 maggio                
2002, definendo le seguenti modalita' di assegnazione, concessione,             
impegno e liquidazione delle risorse per l'attuazione del programma             
triennale di intervento sulla rete di interesse regionale, nel testo            
coordinato di seguito riportato.                                                
A) Istruttoria                                                                  
1) Ogni anno la Regione, con lettera alle Province, avvia                       
l'istruttoria sullo stato di "cantierabilita' programmata" delle                
opere contenute nel programma triennale di intervento sulla rete di             
interesse regionale, indicando le risorse regionali disponibili per             
il programma stesso e stabilendo la data entro cui le Province sono             
tenute ad inviare le informazioni richieste.                                    
2) Tali informazioni, necessarie all'istruttoria tecnica, sono                  
relative a:                                                                     
- copertura finanziaria di ciascuna opera;                                      
- data programmata per l'approntamento tecnico del progetto                     
definitivo;                                                                     
- data programmata per l'acquisizione, a corredo della progettazione            
definitiva, della seguente documentazione: pareri ambientali, ai                
sensi della L.R. 9/91 e successive modifiche, comunicazione                     
dell'avvenuto avvio del procedimento, ai sensi dell'art. 7 della                
Legge 241/90, conformita' alla pianificazione esistente.                        
3) Nei casi in cui siano previsti cofinanziamenti, l'intervento o il            
singolo stralcio funzionale puo' essere ammesso all'assegnazione                
(fatte salve le disposizioni di cui ai punti successivi), a                     
condizione che la Provincia produca la dichiarazione della                      
disponibilita' finanziaria relativa a tali cofinanziamenti, che                 
dovra' essere formalizzata con idonea documentazione entro 15 giorni            
dall'approvazione del bilancio degli Enti cofinanziatori o della sua            
variazione e comunque non oltre 6 mesi dalla data dell'assegnazione.            
4) La Regione, sulla base degli elementi di cui sopra, individua                
l'ordine della "cantierabilita' programmata" delle opere, intesa come           
data programmata del progetto definitivo completo della                         
documentazione di cui al punto A2.                                              
5) A parita' di data di "cantierabilita' programmata", e' considerato           
prioritario l'intervento, o il singolo stralcio funzionale con un               
importo maggiore di cofinanziamento.                                            
B) Assegnazione                                                                 
1) Ogni anno la Regione, nell'ambito delle opere contenute nel                  
Programma triennale 2002/2004 di intervento sulla rete viaria di                
interesse regionale, individua, con proprio atto deliberativo, quelle           
oggetto dell'assegnazione, sulla base dell'ordine di "cantierabilita'           
programmata" derivante dall'istruttoria di cui ai precedenti punti              
A3, A4, e definisce le risorse da destinare a tali opere, sulla base            
della disponibilita' del bilancio regionale, derivante dai                      
trasferimenti dello Stato di cui al DPCM 22/12/2000 e da propri                 
fondi, allocati rispettivamente sui seguenti capitoli di spesa:                 
- Cap. 45196 "Finanziamenti a Province per riqualificazione,                    
ammodernamento, sviluppo e grande infrastrutturazione della rete                
viaria di interesse regionale e ulteriore manutenzione straordinaria            
(artt. 99 e 101, DLgs 31 marzo 1998, n. 112 e art. 167, comma 2,                
lettere A) e B), L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e successive modifiche).             
Mezzi statali" di cui all'UPB 1.4.3.3.16201;                                    
- Cap. 45184 "Finanziamenti a Province per riqualificazione,                    
ammodernamento, sviluppo e grande infrastrutturazione della rete                
viaria di interesse regionale e ulteriore manutenzione straordinaria            
(art. 167, comma 2, lettere A) e B), L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e                
successive modifiche)" di cui all'UPB 1.4.3.3.16200.                            
2) In ottemperanza a quanto previsto dalla delibera di Consiglio                
regionale n. 310 del 19 dicembre 2001 (punto 2 del dispositivo), gli            
interventi previsti nel programma triennale possono anche essere                
realizzati per stralci funzionali, in numero tuttavia non superiore a           
quattro; e' altresi' possibile da parte delle Province accorpare piu'           
interventi previsti nel programma triennale, effettuando un unico               
appalto.                                                                        
3) Nel caso un intervento sia realizzato per stralci funzionali, la             
Provincia, ai fini dell'ammissione all'assegnazione del primo di tali           
stralci, e' tenuta a produrre una dichiarazione che fornisca il                 
quadro complessivo della programmazione temporale per la                        
realizzazione dell'intera opera.                                                
C) Concessione e impegno dei finanziamenti                                      
1) La concessione dei finanziamenti, nonche' la contestuale                     
assunzione dell'impegno di spesa sui competenti esercizi finanziari             
in relazione alle prevedibili obbligazioni giuridiche di pagamento,             
viene disposta, con atti formali del dirigente competente secondo la            
normativa vigente, dietro presentazione del provvedimento di                    
approvazione del progetto definitivo, con l'indicazione dei mezzi di            
copertura finanziaria dell'intervento.                                          
2) Ad avvenuta aggiudicazione dei lavori, sulla base della                      
definizione dell'importo degli stessi lavori appaltati, la Regione              
provvedera' a confermare o a ridurre l'importo del proprio                      
finanziamento, con contestuale disimpegno (qualora contabilmente                
compatibile), in quota proporzionale, dell'economia conseguente                 
all'eventuale ribasso d'asta, fatta salva una quota non superiore al            
5% dell'importo dei lavori appaltati ad incremento delle somme a                
disposizione della stazione appaltante per eventuali imprevisti.                
All'uopo l'Amministrazione provinciale beneficiaria dovra'                      
trasmettere:                                                                    
- il provvedimento di approvazione del progetto esecutivo;                      
- l'atto di aggiudicazione dei lavori;                                          
- la ridefinizione del quadro economico di progetto, tenuto conto del           
ribasso d'asta e dell'eventuale maggiorazione della somma disposta              
alla voce imprevisti;                                                           
- le principali tavole del progetto esecutivo preferibilmente su                
supporto informatico, in formato da concordare, comprendenti almeno             
la corografia in scala 1:25000 o in scala 1:10000, la planimetria in            
scala 1:5000, il profilo longitudinale e le sezioni trasversali tipo.           
D) Liquidazione ed erogazione dei finanziamenti                                 
La liquidazione ed erogazione dei finanziamenti regionali viene                 
disposta, con atti formali del dirigente competente secondo la                  
normativa vigente, con le seguenti modalita':                                   
1) per interventi di importo complessivo inferiore a 5 Meuro                    
(5.000.000,00 di Euro): - una quota pari al 20% del finanziamento               
concesso ad approvazione del progetto definitivo, per far fronte agli           
oneri di esproprio, alla pubblicazione dei bandi e ad altre spese in            
conto del progetto; - un anticipo, pari al 40% del finanziamento                
ridefinito a seguito dell'aggiudicazione dei lavori, a presentazione            
del verbale di consegna e della dichiarazione di inizio effettivo dei           
lavori; - un acconto, pari al 35% del predetto finanziamento, dietro            
presentazione della rendicontazione delle spese liquidate per un                
importo complessivo non inferiore al 60% del costo dell'intervento,             
mediante attestazione a firma del rappresentante legale dell'Ente e             
del responsabile del procedimento; la restante quota a saldo a                  
conclusione dei lavori, dietro presentazione dell'atto di collaudo e            
di apposito provvedimento di approvazione del rendiconto analitico              
delle spese complessivamente sostenute (o impegnate per la                      
conclusione degli atti espropriativi);                                          
2) per interventi di importo complessivo superiore a 5 Meuro                    
(5.000.000,00 di Euro): - una quota pari al 20% del finanziamento               
concesso ad approvazione del progetto definitivo, per far fronte agli           
oneri di esproprio, alla pubblicazione dei bandi e ad altre spese in            
conto del progetto; - un anticipo, pari al 25% del finanziamento                
ridefinito a seguito dell'aggiudicazione dei lavori, a presentazione            
del verbale di consegna e della dichiarazione di inizio effettivo dei           
lavori; - un acconto, pari al 25% del predetto finanziamento, dietro            
presentazione della rendicontazione delle spese liquidate per un                
importo complessivo non inferiore al 45% del costo dell'intervento,             
mediante attestazione a firma del rappresentante legale dell'Ente e             
del responsabile del procedimento; - un ulteriore acconto, pari al              
25% del predetto finanziamento, dietro presentazione della                      
rendicontazione delle spese liquidate per un importo complessivo non            
inferiore al 70% del costo dell'intervento, mediante attestazione a             
firma del rappresentante legale dell'Ente e del responsabile del                
procedimento; - la restante quota a saldo a conclusione dei lavori,             
dietro presentazione dell'atto di collaudo e di apposito                        
provvedimento di approvazione del rendiconto analitico delle spese              
complessivamente sostenute (o impegnate per la conclusione degli atti           
espropriativi).                                                                 
Qualora, a conclusione dei lavori, le spese rendicontate risultassero           
inferiori a quelle previste, l'ammontare del finanziamento verra'               
proporzionalmente ridotto.                                                      
Nel caso in cui l'Amministrazione provinciale beneficiaria del                  
finanziamento stipuli apposita convenzione con altri soggetti                   
pubblici o privati per la realizzazione dell'opera e non risulti                
pertanto stazione appaltante, dovra' trasmettere alla Regione, al               
fine della liquidazione del finanziamento, attestazione, a firma del            
rappresentante legale della Provincia e del responsabile del                    
procedimento, delle spese alla stessa documentate dal soggetto                  
appaltante individuato nella convenzione, sempre sulla base delle               
condizioni richiamate ai precedenti punti 1) e 2).                              
E) Monitoraggio e revisione                                                     
1) Il Servizio Viabilita' procede ad un monitoraggio della                      
programmazione della cantierabilita' programmata dei singoli                    
interventi, effettuata dalle Province, verificando in modo                      
particolare il rispetto della tempistica indicata dalle stesse in               
fase di istruttoria.                                                            
2) Nel caso si verifichi una variazione rispetto alle date di                   
cantierabilita' programmata superiore a quattro mesi, la Giunta                 
regionale si riserva la facolta' di procedere alla revisione e                  
all'eventuale revoca delle assegnazioni delle quote relative a tali             
opere.                                                                          
3) La revisione delle assegnazioni puo' essere altresi' effettuata              
dalla Giunta regionale, a fronte di:                                            
- variazioni delle disponibilita' di bilancio,                                  
- disponibilita' derivanti da ribassi d'asta relativi a opere le cui            
quote siano state assegnate in precedenti programmi: di tali                    
disponibilita', una quota non inferiore al 40% dovra' essere                    
destinata ad opere previste nel programma triennale di intervento               
sulla rete viaria di interesse regionale, specificamente dedicate               
alla sicurezza stradale e alla tutela dell'utente debole, come                  
indicato nell'OdG n. 2356/1 del 19/12/2001,                                     
- mancata formalizzazione della copertura finanziaria dell'intervento           
cofinanziato, nei tempi previsti al precedente punto A3.                        
4) Le Province nell'ambito della relazione che sono tenute a                    
trasmettere alla Regione sullo stato della viabilita' di interesse              
regionale, in ottemperanza al disposto dell'art. 164, comma 3 della             
L.R. 12/01, devono fornire anche specifiche indicazioni circa lo                
stato della cantierabilita' programmata e degli appalti relativi agli           
stralci degli interventi di cui al precedente punto B3, ivi compresi            
quelli per cui non sia previsto un cofinanziamento regionale. Nel               
caso di mancato rispetto della cantierabilita' programmata per gli              
stralci non oggetto di cofinanziamento regionale, la Regione ne                 
terra' conto nelle successive assegnazioni;                                     
b) di mantenere valida la documentazione pervenuta dalle Province a             
seguito dell'avvio dell'istruttoria, in quanto il presente atto                 
recepisce, adeguandosi, le esigenze sorte dalla documentazione                  
stessa;                                                                         
c) di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale             
della Regione Emilia-Romagna.                                                   

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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