DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 10 giugno 2002, n. 976
Modifica requisiti oggettivi Legge 457/78 da attuare su interventi per particolari categorie speciali
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Viste:
- la deliberazione di Consiglio regionale n. 134 del 21 dicembre 2000
(Bando regionale per la promozione di programmi innovativi di
edilizia abitativa);
- la deliberazione di Consiglio regionale n. 251 del 26 settembre
2001, con la quale sono stati localizzati i finanziamenti di cui alla
predetta deliberazione;
- la deliberazione di Giunta regionale n. 2198 del 22 ottobre 2001
(Bando per la selezione di progetti pilota per la realizzazione di
tipologie abitative adatte ai bambini);
- la deliberazione di Giunta regionale n. 703 del 6 maggio 2002, con
la quale sono stati localizzati i finanziamenti di cui alla predetta
deliberazione;
considerato che le numerose proposte finanziate riguardanti
particolari categorie sociali (anziani, disabili, studenti,
lavoratori immigrati) richiedono sovente la realizzazione di
tipologie non strettamente riconducibili ad alloggi destinati a
famiglie, bensi' piuttosto a strutture con posti letto e spazi comuni
e di servizio, e che le proposte dirette a nuclei familiari con
bambini sono caratterizzate spesso da alloggi con doppi volumi per
favorirne la trasformazione nel tempo;
richiamata la propria deliberazione n. 1663 del 17 luglio 1996, con
la quale tra l'altro, relativamente a realizzazioni destinate a
lavoratori extracomunitari, anziani e studenti nell'ambito del
programma quadriennale 1992/1995, era stata concessa una deroga, ai
sensi dell'art. 4 della Legge 179/92, dai requisiti oggettivi
(altezze e limiti di superficie) previsti dagli artt. 16, ultimo
comma e 43, primo comma della Legge 457/78;
ritenuto di concedere analoga deroga anche per gli interventi
localizzati con la deliberazione del Consiglio regionale 251/01 e
destinati ad anziani, disabili, studenti, lavoratori immigrati, e con
la deliberazione di Giunta regionale 703/02 e destinati a nuclei
familiari con bambini, precisando in particolare che, per quanto
riguarda gli alloggi collettivi per portatori di handicap e per
anziani, vanno considerati nella superficie utile anche gli spazi
destinati agli operatori che prestano assistenza notturna;
dato atto, ai sensi del quarto comma dell'art. 37 della L.R. 43/01 e
della deliberazione della Giunta regionale n. 2774 del 10 dicembre
2001, dei pareri favorevoli espressi:
- dal Responsabile del Servizio Programmazione e Sviluppo
dell'attivita' edilizia, arch. Piero Orlandi, in merito alla
regolarita' tecnica della presente deliberazione;
- dal Direttore generale Programmazione territoriale e Sistemi di
mobilita', dott. Roberto Raffaelli, in merito alla legittimita' della
presente deliberazione;
su proposta dell'Assessore regionale competente,
a voti unanimi e palesi, delibera:
1) di derogare, ai sensi dell'art. 4 della Legge 179/92, dai
requisiti oggettivi previsti dagli artt. 16 e 43 della Legge 457/78,
per gli interventi di edilizia residenziale pubblica localizzati con
deliberazione di Consiglio regionale n. 251 del 26 settembre 2001 e
destinati ad anziani, disabili, studenti, lavoratori immigrati, e con
deliberazione di Giunta regionale n. 703 del 6 maggio 2002 e
destinati a nuclei familiari con bambini;
2) di considerare superficie utile, negli alloggi collettivi per
portatori di handicap e per anziani, anche gli spazi destinati agli
operatori che prestano assistenza notturna.