DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 maggio 2002, n. 904
Modifica al regolamento di cui all'art. 50, comma 2 della L.R. 24/01 relativo all'area dirigenziale approvato con propria deliberazione 2893/01
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Vista la L.R. 8 agosto 2001, n. 24 "Disciplina generale
dell'intervento pubblico nel settore abitativo", nonche' il
regolamento inerente il rapporto di lavoro del personale dell'area
dirigenziale gia' dipendente degli IACP, approvato con propria
deliberazione n. 2893 del 17/12/2001;
Premesso che nel citato regolamento:
- si disciplinano in modo omogeneo, per tutto il personale
interessato le diverse problematiche connesse al passaggio
dall'applicazione del CCNL Regione - Autonomie locali a quella del
CCNL degli Enti pubblici economici di settore ed in particolare le
procedure di gestione dei processi di ricollocazione previsti
dall'articolo 50, comma 3 della L.R. 24/01;
- si individua, inoltre, un'unica data per la conclusione dei
suindicati processi e per il passaggio definitivo all'applicazione
del CCNL degli Enti pubblici economici di settore con decorrenza
giuridica ed economica dall'1/1/2002;
evidenziata l'oggettiva difficolta' di ricollocazione di personale
dell'area dirigenziale e, pertanto, la necessita' di prevedere, in
casi particolari, la possibilita' di prorogare il termine di
definizione dei suindicati processi al fine di consentire piu'
approfondite valutazioni e verifiche di reinserimento dell'eventuale
personale dirigenziale in esubero a seguito dell'approvazione della
prima dotazione organica;
(omissis) delibera:
1) di modificare - per le motivazioni in premessa esplicitate e che
in questa sede si intendono richiamate - il testo del "Regolamento
inerente il rapporto di lavoro del personale dell'area dirigenziale
gia' dipendente degli IACP (articolo 50, comma 2 della L.R. 8 agosto
2001, n. 24)", approvato con propria deliberazione 2893/01, Allegato
B), come segue:
- inserendo all'art. 4, dopo il comma 4, il seguente comma 4 bis):
"4 bis) In casi particolari, qualora ricorrano circostanze tali da
non consentire l'assorbimento di eventuali esuberi, il termine di
conclusione dei processi di cui all'art. 50, comma 3 della L.R. 24/01
potra' essere prorogato con deliberazione della Giunta regionale,
fatto salvo il passaggio al CCNL CISPEL, nei termini di cui al comma
precedente, per tutto il personale non coinvolto nei processi di
ricollocazione.";
2) di pubblicare il presente atto in forma integrale nel Bollettino
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.