REGIONE EMILIA-ROMAGNA - GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 maggio 2002, n. 821

Classificazione zone produzione molluschi bivalvi vivi, art. 4, DLgs 530/92

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                          
Premesso che l'art. 4 del DLgs 30 dicembre 1992, n. 530 ha stabilito            
che le Regioni provvedano alla classificazione delle zone di                    
produzione e stabulazione dei molluschi bivalvi vivi, nei territori             
di rispettiva competenza;                                                       
considerato:                                                                    
- che con proprie deliberazioni n. 45 del 20/1/1997, n. 1954 del                
4/11/1997, n. 1230 del 20/7/1999, n. 170 del 16/2/2000, n. 308                  
dell'1/3/2000, n. 1768 del 24/10/2000 e n. 140 del 13/2/2001, ha                
classificato le zone marine e le acque interne ove avviene la                   
produzione e la raccolta dei molluschi bivalvi vivi ai sensi                    
dell'art. 4, comma 1 del decreto sopra richiamato;                              
- che il comma 5 dello stesso art. 4, stabilisce che la                         
classificazione delle zone di produzione dei molluschi bivalvi vivi             
ed i relativi adempimenti devono essere ripetuti con frequenza almeno           
triennale;                                                                      
- che le deliberazioni sopra richiamate sono state adottate dando               
applicazione ai criteri previsti dai Capitoli da V a X dell'allegato            
del succitato DLgs 530/92 cosi' come stabilito dall'art. 10, comma 3            
della Legge 20/11/1995, n. 490 in quanto il regolamento di esecuzione           
previsto dall'art. 15 dello stesso non e' stato ancora emanato;                 
vista:                                                                          
- la Circolare n. 703/31.64/1647 del 20/3/1996 del Ministero della              
Salute inerente alla classificazione delle zone di produzione dei               
molluschi bivalvi vivi ai sensi del DLgs 30/12/1992, n. 530;                    
- la Circolare n. 19 del 26/3/1996 dell'Assessorato alla Sanita'                
della Regione Emilia-Romagna avente per oggetto "Sistema di                     
sorveglianza sanitaria nelle zone di produzione dei molluschi bivalvi           
vivi";                                                                          
rilevato il sistema di sorveglianza sopra richiamato attuato dai                
Servizi dei Dipartimenti di Sanita' pubblica delle Aziende Unita'               
sanitarie locali costiere, ha messo in evidenza il superamento dei              
valori dei parametri microbiologici nelle zone di produzione costiere           
classificate di Tipo A di cui al punto 1.3 della delibera n. 45 del             
20/1/1997;                                                                      
considerato che il Ministero della Salute con note n.                           
600.9/3183/252/775 del 25/5/2001, n. 600.9/3183/179/740 dell'8/6/2001           
e n. 600.9/3183/378/112 del 21/1/2002, ha richiamato l'Assessorato              
alla Sanita' a procedere ad una attenta rivalutazione delle zone di             
produzione dei molluschi bivalvi in considerazione di positivita'               
verificatasi in zone di produzione di Tipo A;                                   
considerate le osservazioni formulate dagli Ispettori della Direzione           
generale della Salute e della Tutela dei consumatori della                      
Commissione Europea durante la missione effettuata nella regione                
Emilia-Romagna il 20 e 21 novembre 2001, relativa a una non chiara              
identificazione delle zone di produzione dei molluschi bivalvi nella            
fascia costiera antistante le provincie di Ferrara, Ravenna, Forli' e           
Rimini e delle relative stazioni di monitoraggio;                               
vista:                                                                          
- la nota n. M/3.2 del 20/6/2001 acquisita agli atti del competente             
Servizio con prot. 29192 del 28/6/2001, con la quale il Dipartimento            
di Prevenzione dell'Azienda Unita' sanitaria locale di Ferrara ha               
proposto di classificare come zona di Tipo B il tratto del Canale               
delle Vene dato in concessione alla Soc. Coop. La Vela con sede a               
Lido di Spina - Via Raffaello n. 96 delimitata dalle coordinate                 
geografiche:                                                                    
Lat. 44o38'28" N Long. 12o14'21" E                                              
Lat. 44o38'21" N Long. 12o14'22" E                                              
- la nota n. M/939 del Servizio Veterinario dell'Azienda Unita'                 
sanitaria locale di Ferrara in data 30/10/2001 acquisita agli atti              
del competente Servizio con prot. n. 54972 del 17/12/2001, corredata            
dei certificati di analisi;                                                     
- la nota n. M/191 del 26/2/2002 acquisita agli atti del competente             
Servizio con prot. n. 9893 del 28/2/2002 corredata dei certificati di           
analisi con la quale il Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda                
Unita' sanitaria locale di Ferrara ha preposto di classificare come             
zona di Tipo B il tratto del Canale delle Vene dato in concessione              
alla Soc. Piccola Soc. Coop. Spina con sede a Comacchio - Via                   
Stimmate n. 8 - delimitata dalle coordinate geografiche:                        
Lat. 44o38'25" N Long. 12o14'20" E                                              
Lat. 44o37'20" N Long. 12o14'53" E                                              
e la valle privata di proprieta' della stessa, delimitata dalle                 
coordinate geografiche:                                                         
Lat. 44o38'20" N Long. 12o14'24" E                                              
Lat. 44o38'21" N Long. 12o14'41" E                                              
Lat. 44o37'18" N Long. 12o14'55" E                                              
Lat. 44o37'22" N Long. 12o14'16" E                                              
- la nota n. M/227 del Servizio Veterinario dell'Azienda Unita'                 
sanitaria locale di Ferrara in data 8/3/2002 acquisita agli atti del            
competente Servizio con prot. n. 12074 del 18/3/2002, dalla quale               
risulta l'avvenuta cessione da parte della Coop. COPECO Sc a rl di              
Comacchio della concessione demaniale alle societa' Nettuno Piccola             
societa' coop. a rl e Intrepido Piccola societa' coop. a rl di                  
Comacchio;                                                                      
- la nota n. 129/09/923 del Servizio Veterinario dell'Azienda Unita'            
sanitaria locale di Cesena in data 14/11/2001 acquisita agli atti del           
competente Servizio con prot. n. 50849 del 23/11/2001, corredata dei            
certificati di analisi;                                                         
- la nota n. 1795 del Servizio Veterinario dell'Azienda Unita'                  
sanitaria locale di Ravenna in data 17/11/2001 acquisita agli atti              
del competente Servizio con prot. n. 351 del 4/1/2002, corredata dei            
certificati di analisi;                                                         
- la nota n. 343 del Servizio Veterinario e del Servizio Igiene e               
Sanita' pubblica dell'Azienda Unita' sanitaria locale di Ravenna in             
data 15/3/2002 acquisita agli atti del competente Servizio con prot.            
n. 13136 del 18/3/2002 relativa all'elenco aggiornato delle strutture           
off shore sedi di banchi naturali di molluschi bivalvi vivi di                  
proprieta' delle societa' ENI SpA - divisione AGIP e AGIP Petroli;              
- la nota n. 1-25-1/00 del Servizio Veterinario dell'Azienda Unita'             
sanitaria locale di Rimini in data 13/12/2001 acquisita agli atti del           
competente Servizio con prot. n. 56279 del 27/12/2001, corredata dei            
certificati di analisi;                                                         
atteso:                                                                         
- che alla luce di quanto sopra esposto, e' necessario provvedere ad            
una revisione della classificazione di cui alle deliberazioni n. 45             
del 20/1/1997, n. 1954 del 4/11/1997, n. 1230 del 20/7/1999, n. 170             
del 16/2/2000, n. 308 dell'1/3/2000, n. 1768 del 24/10/2000 e n. 140            
del 13/2/2001;                                                                  
- che e' necessario altresi' riservarsi di provvedere, con atti                 
successivi, alle eventuali classificazioni complementari e/o alla               
revisione della classificazione di cui trattasi, qualora vengano                
acquisiti, anche mediante l'attivazione di specifici programmi di               
indagine, nuovi elementi conoscitivi;                                           
acquisito il parere favorevole espresso dalla Commissione consiliare            
Sicurezza sociale, nella seduta del 23 maggio 2002;                             
dato atto ai sensi dell'art. 37, comma 4 della L.R. 43/01 e del punto           
3.1 della delibera 2774/01;                                                     
- del parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio                  
Veterinario e Igiene degli alimenti dr. Ivano Massirio in ordine alla           
regolarita' tecnica del presente provvedimento;                                 
- del parere favorevole espresso dal Direttore generale alla Sanita'            
e Politiche sociali Franco Rossi in ordine alla legittimita' del                
presente provvedimento;                                                         
su proposta dell'Assessore alla Sanita',                                        
a voti unanimi e palesi, delibera:                                              
di classificare, ai sensi dell'art. 4 del DLgs 30 dicembre 1992, n.             
530, le seguenti zone di produzione dei molluschi bivalvi vivi;                 
Le zone di produzione di Tip. A in cui e' consentita la raccolta e              
l'utilizzo per il consumo umano diretto dei molluschi bivalvi sono:             
(segue allegato fotografato)5) di vietare la raccolta dei molluschi             
bivalvi nei tratti di mare interessati alla balneazione fino ad una             
distanza di metri 300 dalla costa nel periodo 1 maggio-30 settembre;            
6) di revocare le precedenti delibere n. 45 del 20/1/1997, n. 1954              
del 4/11/1997, n. 1230 del 20/7/1999, n. 170 del 16/2/2000, n. 308              
dell'1/3/2000, n. 1768 del 24/10/2000 e n. 140 del 13/2/2001;                   
7) le Aziende Unita' sanitarie locali della costa, attraverso i                 
Dipartimenti di Sanita' pubblica, hanno il compito di provvedere alla           
sorveglianza sanitaria delle zone di produzione dei molluschi bivalvi           
vivi con le modalita' e le frequenze stabilite dalla Circolare n. 19            
del 26 marzo 1996 emanata dall'Assessorato alla Sanita' della Regione           
Emilia-Romagna e sue successive modificazioni;                                  
8) le zone non classificate non sono idonee alla raccolta dei                   
molluschi bivalvi;                                                              
9) di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale             
della Regione Emilia Romagna.                                                   

Azioni sul documento

ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

Valuta il sito

Non hai trovato quello che cerchi ?

Piè di pagina