DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 maggio 2002, n. 821
Classificazione zone produzione molluschi bivalvi vivi, art. 4, DLgs 530/92
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Premesso che l'art. 4 del DLgs 30 dicembre 1992, n. 530 ha stabilito
che le Regioni provvedano alla classificazione delle zone di
produzione e stabulazione dei molluschi bivalvi vivi, nei territori
di rispettiva competenza;
considerato:
- che con proprie deliberazioni n. 45 del 20/1/1997, n. 1954 del
4/11/1997, n. 1230 del 20/7/1999, n. 170 del 16/2/2000, n. 308
dell'1/3/2000, n. 1768 del 24/10/2000 e n. 140 del 13/2/2001, ha
classificato le zone marine e le acque interne ove avviene la
produzione e la raccolta dei molluschi bivalvi vivi ai sensi
dell'art. 4, comma 1 del decreto sopra richiamato;
- che il comma 5 dello stesso art. 4, stabilisce che la
classificazione delle zone di produzione dei molluschi bivalvi vivi
ed i relativi adempimenti devono essere ripetuti con frequenza almeno
triennale;
- che le deliberazioni sopra richiamate sono state adottate dando
applicazione ai criteri previsti dai Capitoli da V a X dell'allegato
del succitato DLgs 530/92 cosi' come stabilito dall'art. 10, comma 3
della Legge 20/11/1995, n. 490 in quanto il regolamento di esecuzione
previsto dall'art. 15 dello stesso non e' stato ancora emanato;
vista:
- la Circolare n. 703/31.64/1647 del 20/3/1996 del Ministero della
Salute inerente alla classificazione delle zone di produzione dei
molluschi bivalvi vivi ai sensi del DLgs 30/12/1992, n. 530;
- la Circolare n. 19 del 26/3/1996 dell'Assessorato alla Sanita'
della Regione Emilia-Romagna avente per oggetto "Sistema di
sorveglianza sanitaria nelle zone di produzione dei molluschi bivalvi
vivi";
rilevato il sistema di sorveglianza sopra richiamato attuato dai
Servizi dei Dipartimenti di Sanita' pubblica delle Aziende Unita'
sanitarie locali costiere, ha messo in evidenza il superamento dei
valori dei parametri microbiologici nelle zone di produzione costiere
classificate di Tipo A di cui al punto 1.3 della delibera n. 45 del
20/1/1997;
considerato che il Ministero della Salute con note n.
600.9/3183/252/775 del 25/5/2001, n. 600.9/3183/179/740 dell'8/6/2001
e n. 600.9/3183/378/112 del 21/1/2002, ha richiamato l'Assessorato
alla Sanita' a procedere ad una attenta rivalutazione delle zone di
produzione dei molluschi bivalvi in considerazione di positivita'
verificatasi in zone di produzione di Tipo A;
considerate le osservazioni formulate dagli Ispettori della Direzione
generale della Salute e della Tutela dei consumatori della
Commissione Europea durante la missione effettuata nella regione
Emilia-Romagna il 20 e 21 novembre 2001, relativa a una non chiara
identificazione delle zone di produzione dei molluschi bivalvi nella
fascia costiera antistante le provincie di Ferrara, Ravenna, Forli' e
Rimini e delle relative stazioni di monitoraggio;
vista:
- la nota n. M/3.2 del 20/6/2001 acquisita agli atti del competente
Servizio con prot. 29192 del 28/6/2001, con la quale il Dipartimento
di Prevenzione dell'Azienda Unita' sanitaria locale di Ferrara ha
proposto di classificare come zona di Tipo B il tratto del Canale
delle Vene dato in concessione alla Soc. Coop. La Vela con sede a
Lido di Spina - Via Raffaello n. 96 delimitata dalle coordinate
geografiche:
Lat. 44o38'28" N Long. 12o14'21" E
Lat. 44o38'21" N Long. 12o14'22" E
- la nota n. M/939 del Servizio Veterinario dell'Azienda Unita'
sanitaria locale di Ferrara in data 30/10/2001 acquisita agli atti
del competente Servizio con prot. n. 54972 del 17/12/2001, corredata
dei certificati di analisi;
- la nota n. M/191 del 26/2/2002 acquisita agli atti del competente
Servizio con prot. n. 9893 del 28/2/2002 corredata dei certificati di
analisi con la quale il Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda
Unita' sanitaria locale di Ferrara ha preposto di classificare come
zona di Tipo B il tratto del Canale delle Vene dato in concessione
alla Soc. Piccola Soc. Coop. Spina con sede a Comacchio - Via
Stimmate n. 8 - delimitata dalle coordinate geografiche:
Lat. 44o38'25" N Long. 12o14'20" E
Lat. 44o37'20" N Long. 12o14'53" E
e la valle privata di proprieta' della stessa, delimitata dalle
coordinate geografiche:
Lat. 44o38'20" N Long. 12o14'24" E
Lat. 44o38'21" N Long. 12o14'41" E
Lat. 44o37'18" N Long. 12o14'55" E
Lat. 44o37'22" N Long. 12o14'16" E
- la nota n. M/227 del Servizio Veterinario dell'Azienda Unita'
sanitaria locale di Ferrara in data 8/3/2002 acquisita agli atti del
competente Servizio con prot. n. 12074 del 18/3/2002, dalla quale
risulta l'avvenuta cessione da parte della Coop. COPECO Sc a rl di
Comacchio della concessione demaniale alle societa' Nettuno Piccola
societa' coop. a rl e Intrepido Piccola societa' coop. a rl di
Comacchio;
- la nota n. 129/09/923 del Servizio Veterinario dell'Azienda Unita'
sanitaria locale di Cesena in data 14/11/2001 acquisita agli atti del
competente Servizio con prot. n. 50849 del 23/11/2001, corredata dei
certificati di analisi;
- la nota n. 1795 del Servizio Veterinario dell'Azienda Unita'
sanitaria locale di Ravenna in data 17/11/2001 acquisita agli atti
del competente Servizio con prot. n. 351 del 4/1/2002, corredata dei
certificati di analisi;
- la nota n. 343 del Servizio Veterinario e del Servizio Igiene e
Sanita' pubblica dell'Azienda Unita' sanitaria locale di Ravenna in
data 15/3/2002 acquisita agli atti del competente Servizio con prot.
n. 13136 del 18/3/2002 relativa all'elenco aggiornato delle strutture
off shore sedi di banchi naturali di molluschi bivalvi vivi di
proprieta' delle societa' ENI SpA - divisione AGIP e AGIP Petroli;
- la nota n. 1-25-1/00 del Servizio Veterinario dell'Azienda Unita'
sanitaria locale di Rimini in data 13/12/2001 acquisita agli atti del
competente Servizio con prot. n. 56279 del 27/12/2001, corredata dei
certificati di analisi;
atteso:
- che alla luce di quanto sopra esposto, e' necessario provvedere ad
una revisione della classificazione di cui alle deliberazioni n. 45
del 20/1/1997, n. 1954 del 4/11/1997, n. 1230 del 20/7/1999, n. 170
del 16/2/2000, n. 308 dell'1/3/2000, n. 1768 del 24/10/2000 e n. 140
del 13/2/2001;
- che e' necessario altresi' riservarsi di provvedere, con atti
successivi, alle eventuali classificazioni complementari e/o alla
revisione della classificazione di cui trattasi, qualora vengano
acquisiti, anche mediante l'attivazione di specifici programmi di
indagine, nuovi elementi conoscitivi;
acquisito il parere favorevole espresso dalla Commissione consiliare
Sicurezza sociale, nella seduta del 23 maggio 2002;
dato atto ai sensi dell'art. 37, comma 4 della L.R. 43/01 e del punto
3.1 della delibera 2774/01;
- del parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio
Veterinario e Igiene degli alimenti dr. Ivano Massirio in ordine alla
regolarita' tecnica del presente provvedimento;
- del parere favorevole espresso dal Direttore generale alla Sanita'
e Politiche sociali Franco Rossi in ordine alla legittimita' del
presente provvedimento;
su proposta dell'Assessore alla Sanita',
a voti unanimi e palesi, delibera:
di classificare, ai sensi dell'art. 4 del DLgs 30 dicembre 1992, n.
530, le seguenti zone di produzione dei molluschi bivalvi vivi;
Le zone di produzione di Tip. A in cui e' consentita la raccolta e
l'utilizzo per il consumo umano diretto dei molluschi bivalvi sono:
(segue allegato fotografato)5) di vietare la raccolta dei molluschi
bivalvi nei tratti di mare interessati alla balneazione fino ad una
distanza di metri 300 dalla costa nel periodo 1 maggio-30 settembre;
6) di revocare le precedenti delibere n. 45 del 20/1/1997, n. 1954
del 4/11/1997, n. 1230 del 20/7/1999, n. 170 del 16/2/2000, n. 308
dell'1/3/2000, n. 1768 del 24/10/2000 e n. 140 del 13/2/2001;
7) le Aziende Unita' sanitarie locali della costa, attraverso i
Dipartimenti di Sanita' pubblica, hanno il compito di provvedere alla
sorveglianza sanitaria delle zone di produzione dei molluschi bivalvi
vivi con le modalita' e le frequenze stabilite dalla Circolare n. 19
del 26 marzo 1996 emanata dall'Assessorato alla Sanita' della Regione
Emilia-Romagna e sue successive modificazioni;
8) le zone non classificate non sono idonee alla raccolta dei
molluschi bivalvi;
9) di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale
della Regione Emilia Romagna.