REGIONE EMILIA-ROMAGNA - GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 3 giugno 2002, n. 943

Decisione in merito alla procedura di verifica (screening) relativa al progetto di costruzione "Canale di gronda di Reggiolo" I e II lotto, presentato dal Consorzio di Bonifica dell'Agro Mantovano-Reggiano (L.R. 9/99, Titolo II)

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                          
(omissis)  delibera:                                                            
a) di escludere, ai sensi dell'art. 10, comma 1 della L.R. 18 maggio            
1999, n. 9 e successive modificazioni ed integrazioni, in                       
considerazione del limitato rilievo degli interventi previsti e dei             
conseguenti impatti ambientali a fronte dei benefici attesi in                  
termini di riduzione dei livelli di rischio idraulico, il progetto              
relativo alla costruzione del "Canale di gronda di Reggiolo" I e II             
lotto, in comune di Reggiolo, dalla ulteriore procedura di VIA con le           
prescrizioni, individuate al punto 7 e di seguito riportate:                    
1) per limitare, in fase di cantierizzazione, le emissioni diffuse e            
puntuali di polveri derivanti dalla movimentazione dei materiali di             
costruzione, dall'esercizio di impianti fissi e dalla movimentazione            
dei mezzi si ritiene necessario: - per l'eventuale impianto di                  
betonaggio e altri impianti fissi, prevedere sistemi di abbattimento            
per le polveri in corrispondenza degli sfiati da serbatoi e                     
miscelatori durante il carico, lo scarico e la lavorazione; -                   
prevedere la umidificazione dei depositi temporanei di terre, dei               
depositi di materie prime ed inerti e delle vie di transito da e per            
i cantieri, soprattutto quando queste si trovino nelle vicinanze                
dell'aggregato urbano; - per il trasporto degli inerti prevedere un             
sistema di ricopertura dei cassoni con teloni;                                  
2) durante la cantierizzazione dell'opera, si prescrive il rispetto             
dei limiti di pressione sonora, previsti dal DPCM 1/3/1991 e                    
successive modifiche per gli eventuali alloggi e ricettori presenti,            
nelle adiacenze dell'infrastruttura progettata, in particolare tali             
aree, vanno considerate appartenenti alla III calsse (area di tipo              
misto) con limite diurno pari a 60 dB(A) e limite notturno pari a 50            
dB(A);                                                                          
3) nel caso si dovessero registrare livelli di rumorosita' superiori            
a quelli previsti dalla normativa vigente, e' necessario predisporre            
opportuni interventi, quali la realizzazione di barriere antirumore             
mobili;                                                                         
4) per il ripristino delle aree di scavo e di eventuali aree di                 
cantiere si riutilizzera' il terreno vegetale proveniente dallo                 
scotico, che si avra' cura di accumulare, separatamente dalle altre             
tipologie di materiale, in spessori adeguati e di provvedere alla sua           
manutenzione per evitarne la morte biologica;                                   
5) per quanto riguarda le operazioni di ripristino, in generale, si             
dovranno utilizzare specie autoctone e/o naturalizzate che                      
garantisono un maggior successo di impianto (facilita' di                       
attecchimento, adattamento pedo-climatico, buona resa nello sviluppo,           
minori costi di manutenzione);                                                  
6) assolutamente da evitare sono le specie riconosciute come                    
invadenti (Robinia, Alianto, etc.);                                             
b) di trasmettere la presente delibera al proponente, Consorzio di              
Bonifica dell'Agro Mantovano-Reggiano, Via G. B. Spagnoli n. 5,                 
Mantova, alla Provincia di Reggio Emilia, al Comune di Reggiolo, al             
Servizio provinciale Difesa del suolo, Risorse idriche e forestali di           
Reggio Emilia ed all'ARPA - Sezione di Reggio Emilia;                           
c) di pubblicare, per estratto, ai sensi dell'art. 10, comma 3, della           
L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e successive modificazioni ed integrazioni            
il presente partito di deliberazione, nel Bollettino Ufficiale della            
Regione.                                                                        

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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