DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 3 giugno 2002, n. 943
Decisione in merito alla procedura di verifica (screening) relativa al progetto di costruzione "Canale di gronda di Reggiolo" I e II lotto, presentato dal Consorzio di Bonifica dell'Agro Mantovano-Reggiano (L.R. 9/99, Titolo II)
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
(omissis) delibera:
a) di escludere, ai sensi dell'art. 10, comma 1 della L.R. 18 maggio
1999, n. 9 e successive modificazioni ed integrazioni, in
considerazione del limitato rilievo degli interventi previsti e dei
conseguenti impatti ambientali a fronte dei benefici attesi in
termini di riduzione dei livelli di rischio idraulico, il progetto
relativo alla costruzione del "Canale di gronda di Reggiolo" I e II
lotto, in comune di Reggiolo, dalla ulteriore procedura di VIA con le
prescrizioni, individuate al punto 7 e di seguito riportate:
1) per limitare, in fase di cantierizzazione, le emissioni diffuse e
puntuali di polveri derivanti dalla movimentazione dei materiali di
costruzione, dall'esercizio di impianti fissi e dalla movimentazione
dei mezzi si ritiene necessario: - per l'eventuale impianto di
betonaggio e altri impianti fissi, prevedere sistemi di abbattimento
per le polveri in corrispondenza degli sfiati da serbatoi e
miscelatori durante il carico, lo scarico e la lavorazione; -
prevedere la umidificazione dei depositi temporanei di terre, dei
depositi di materie prime ed inerti e delle vie di transito da e per
i cantieri, soprattutto quando queste si trovino nelle vicinanze
dell'aggregato urbano; - per il trasporto degli inerti prevedere un
sistema di ricopertura dei cassoni con teloni;
2) durante la cantierizzazione dell'opera, si prescrive il rispetto
dei limiti di pressione sonora, previsti dal DPCM 1/3/1991 e
successive modifiche per gli eventuali alloggi e ricettori presenti,
nelle adiacenze dell'infrastruttura progettata, in particolare tali
aree, vanno considerate appartenenti alla III calsse (area di tipo
misto) con limite diurno pari a 60 dB(A) e limite notturno pari a 50
dB(A);
3) nel caso si dovessero registrare livelli di rumorosita' superiori
a quelli previsti dalla normativa vigente, e' necessario predisporre
opportuni interventi, quali la realizzazione di barriere antirumore
mobili;
4) per il ripristino delle aree di scavo e di eventuali aree di
cantiere si riutilizzera' il terreno vegetale proveniente dallo
scotico, che si avra' cura di accumulare, separatamente dalle altre
tipologie di materiale, in spessori adeguati e di provvedere alla sua
manutenzione per evitarne la morte biologica;
5) per quanto riguarda le operazioni di ripristino, in generale, si
dovranno utilizzare specie autoctone e/o naturalizzate che
garantisono un maggior successo di impianto (facilita' di
attecchimento, adattamento pedo-climatico, buona resa nello sviluppo,
minori costi di manutenzione);
6) assolutamente da evitare sono le specie riconosciute come
invadenti (Robinia, Alianto, etc.);
b) di trasmettere la presente delibera al proponente, Consorzio di
Bonifica dell'Agro Mantovano-Reggiano, Via G. B. Spagnoli n. 5,
Mantova, alla Provincia di Reggio Emilia, al Comune di Reggiolo, al
Servizio provinciale Difesa del suolo, Risorse idriche e forestali di
Reggio Emilia ed all'ARPA - Sezione di Reggio Emilia;
c) di pubblicare, per estratto, ai sensi dell'art. 10, comma 3, della
L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e successive modificazioni ed integrazioni
il presente partito di deliberazione, nel Bollettino Ufficiale della
Regione.