DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 3 giugno 2002, n. 940
Decisione in merito alla procedura di verifica (screening) sul progetto di invaso in terra ad uso irriguo in Via Canaletta, comune di Brisighella, in provincia di Ravenna (Titolo II, L.R. 9/99 e successive modifiche ed integrazioni)
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
(omissis) delibera:
a) di escludere, ai sensi dell'art. 10, comma 1 della L.R. 18 maggio
1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, in considerazione
della grandezza relativamente modesta del bacino e degli impatti non
rilevanti, il progetto di invaso ad uso irriguo in localita'
Palazzina da realizzarsi in comune di Brisighella, in provincia di
Ravenna, dalla ulteriore procedura di VIA con le prescrizioni di cui
al punto 7, di seguito riportate:
- vista la vicinanza dell'invaso con l'alveo del Fiume Lamone, si
prescrive l'inerbimento dei riporti esterni con arbusti ed essenze
vegetali di tipo ripariale e la realizzazione di un corridoio
ecologico che inglobi l'invaso nell'ambito naturalistico del Fiume
Lamone;
- per l'inerbimento delle arginature e, per il ripristino delle
eventuali aree di cantiere, si riutilizzera' il terreno vegetale
proveniente dallo scotico, che si avra' cura di accumulare,
separatamente dalle altre tipologie di materiale, in spessori
adeguati e di provvedere alla sua manutenzione per evitarne la morte
biologica;
- dovra' essere posta ogni cura nella realizzazione
dell'impermeabilizzazione del laghetto, affinche' sia assolutamente
esclusa la possibilita' di infiltrazioni sia del substrato che
dispersioni dell'acqua invasata;
- devono essere rese ottimali le condizioni di aderenza tra lo strato
impermeabile di argilla e il substrato sottostante, onde evitare
possibili fenomeni di infiltrazioni;
- l'impermeabilizzazione, realizzata per successivi strati di piccolo
spessore compatti e sovrapposti, dovra' essere realizzata, anche sul
fondo dell'invaso, nel caso in cui si dovessero ritrovare argille non
omogenee o del tipo fratturato;
- deve essere garantita la continuita' della falda subsuperficiale,
(come previsto dall'art. 28 del PTCP della Provincia di Ravenna) sia
durante lo scavo, sia in fase d'esercizio, mediante la costruzione di
setti drenanti permanenti;
- con riferimento al Piano infraregionale delle attivita' estrattive
della Provincia di Ravenna (adottato) e, compatibilmente con la
quantita' ridotta di materiale, dovranno essere verificate le
opportunita' di riutilizzo della ghiaia scavata, in alternativa alla
loro prevista distribuzione sul suolo agricolo dell'azienda e il loro
conferimento in discarica;
- deve essere elaborato uno studio, da presentare al Servizio
provinciale Difesa del suolo della Provincia di Ravenna e alla
Amministrazione della Provincia di Ravenna, che dimostri come l'opera
in esame, non comporti una "riduzione apprezzabile della capacita' di
invaso" del Fiume Lamone, in ottemperanza alla norma dell'art. 17,
comma 4 del PTCP della Provincia di Ravenna;
- la scarpata delle sponde dovra' essere realizzata in maniera da
scongiurare pericoli di franamenti;
b) di trasmettere la presente delibera al proponente sig. Zucchini
Eugenio Maria, al Servizio unico associato per le Attivita'
produttive dell'Unione dei Comuni di Brisighella, Casola Valsenio e
Riolo Terme, all'ARPA - Sezione provinciale di Ravenna, al Servizio
provinciale Difesa del suolo della Provincia di Ravenna;
c) di pubblicare, per estratto, nel Bollettino Ufficiale della
Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'art. 10, comma 3 della L.R. 18
maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, la presente
deliberazione.