REGIONE EMILIA-ROMAGNA - GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 3 giugno 2002, n. 940

Decisione in merito alla procedura di verifica (screening) sul progetto di invaso in terra ad uso irriguo in Via Canaletta, comune di Brisighella, in provincia di Ravenna (Titolo II, L.R. 9/99 e successive modifiche ed integrazioni)

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                          
(omissis)  delibera:                                                            
a) di escludere, ai sensi dell'art. 10, comma 1 della L.R. 18 maggio            
1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, in considerazione            
della grandezza relativamente modesta del bacino e degli impatti non            
rilevanti, il progetto di invaso ad uso irriguo in localita'                    
Palazzina da realizzarsi in comune di Brisighella, in provincia di              
Ravenna, dalla ulteriore procedura di VIA con le prescrizioni di cui            
al punto 7, di seguito riportate:                                               
- vista la vicinanza dell'invaso con l'alveo del Fiume Lamone, si               
prescrive l'inerbimento dei riporti esterni con arbusti ed essenze              
vegetali di tipo ripariale e la realizzazione di un corridoio                   
ecologico che inglobi l'invaso nell'ambito naturalistico del Fiume              
Lamone;                                                                         
- per l'inerbimento delle arginature e, per il ripristino delle                 
eventuali aree di cantiere, si riutilizzera' il terreno vegetale                
proveniente dallo scotico, che si avra' cura di accumulare,                     
separatamente dalle altre tipologie di materiale, in spessori                   
adeguati e di provvedere alla sua manutenzione per evitarne la morte            
biologica;                                                                      
- dovra' essere posta ogni cura nella realizzazione                             
dell'impermeabilizzazione del laghetto, affinche' sia assolutamente             
esclusa la possibilita' di infiltrazioni sia del substrato che                  
dispersioni dell'acqua invasata;                                                
- devono essere rese ottimali le condizioni di aderenza tra lo strato           
impermeabile di argilla e il substrato sottostante, onde evitare                
possibili fenomeni di infiltrazioni;                                            
- l'impermeabilizzazione, realizzata per successivi strati di piccolo           
spessore compatti e sovrapposti, dovra' essere realizzata, anche sul            
fondo dell'invaso, nel caso in cui si dovessero ritrovare argille non           
omogenee o del tipo fratturato;                                                 
- deve essere garantita la continuita' della falda subsuperficiale,             
(come previsto dall'art. 28 del PTCP della Provincia di Ravenna) sia            
durante lo scavo, sia in fase d'esercizio, mediante la costruzione di           
setti drenanti permanenti;                                                      
- con riferimento al Piano infraregionale delle attivita' estrattive            
della Provincia di Ravenna (adottato) e, compatibilmente con la                 
quantita' ridotta di materiale, dovranno essere verificate le                   
opportunita' di riutilizzo della ghiaia scavata, in alternativa alla            
loro prevista distribuzione sul suolo agricolo dell'azienda e il loro           
conferimento in discarica;                                                      
- deve essere elaborato uno studio, da presentare al Servizio                   
provinciale Difesa del suolo della Provincia di Ravenna e alla                  
Amministrazione della Provincia di Ravenna, che dimostri come l'opera           
in esame, non comporti una "riduzione apprezzabile della capacita' di           
invaso" del Fiume Lamone, in ottemperanza alla norma dell'art. 17,              
comma 4 del PTCP della Provincia di Ravenna;                                    
- la scarpata delle sponde dovra' essere realizzata in maniera da               
scongiurare pericoli di franamenti;                                             
b) di trasmettere la presente delibera al proponente sig. Zucchini              
Eugenio Maria, al Servizio unico associato per le Attivita'                     
produttive dell'Unione dei Comuni di Brisighella, Casola Valsenio e             
Riolo Terme, all'ARPA - Sezione provinciale di Ravenna, al Servizio             
provinciale Difesa del suolo della Provincia di Ravenna;                        
c) di pubblicare, per estratto, nel Bollettino Ufficiale della                  
Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'art. 10, comma 3 della L.R. 18            
maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, la presente           
deliberazione.                                                                  

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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