DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 26 marzo 2002, n. 340
Approvazione della direttiva per la costituzione del Comitato consultivo degli utenti di cui all'art. 24 della L.R. n. 25 del 1999 (proposta della Giunta regionale in data 17 dicembre 2001, n. 2912)
IL CONSIGLIO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Richiamata la deliberazione della Giunta regionale progr. n. 2912 del
17 dicembre 2001, recante in oggetto "Approvazione direttive per la
costituzione del Comitato consultivo degli utenti di cui all'art. 24
della L.R. 25/99";
preso atto delle modificazioni apportate sulla predetta proposta
dalla Commissione consiliare "Territorio Ambiente Trasporti", in sede
preparatoria e referente al Consiglio regionale, giusta nota prot. n.
3128 in data 14 marzo 2002;
premesso che:
- con L.R. 6 settembre 1999, n. 25 pubblicata nel Bollettino
Ufficiale regionale dell'Emilia-Romagna n. 113 del 9 settembre 1999,
in attuazione di quanto previsto dalla Legge 5 gennaio 1994, n. 36
sul servizio idrico integrato, sono stati delimitati gli ambiti
territoriali ottimali e disciplinate le forme di cooperazione tra gli
Enti locali ricadenti in ciascun ambito, dettando altresi' termini e
procedure per l'organizzazione dei servizi pubblici al fine di
pervenire ad una gestione di tipo industriale secondo criteri di
efficienza, efficacia ed economicita' e di assicurare la tutela
dell'ambiente e del territorio prevedendo forme di garanzia per i
consumatori e per assicurare la qualita' dei servizi;
- l'art. 24, comma 2 della citata L.R. 25/99 prevede che, su proposta
dell'Autorita' di cui all'art. 20, la Giunta sottoponga al Consiglio
regionale una direttiva rivolta alle Agenzie ai fini della
costituzione dei Comitati consultivi degli utenti e che tale
direttiva contenga, in particolare, criteri in ordine alla
composizione, alle modalita' di costituzione ed al funzionamento dei
predetti Comitati;
dato atto:
- che con deliberazione di Giunta regionale n. 1102 del 12 giugno
2001 si e' provveduto a nominare l'Autorita' regionale per la
vigilanza dei servizi idrici e di gestione dei rifiuti urbani, di cui
all'art. 20 della citata L.R. 25/99;
- che le Agenzie d'Ambito di Ravenna, Forli'-Cesena e Rimini sono
gia' attivate, che quella di Parma si e' insediata, che quella di
Reggio Emilia e' in fase di costituzione, mentre per quelle di
Piacenza, Modena, Bologna e Ferrara la Regione ha attivato le
procedure obbligatorie per la loro costituzione;
vista la proposta dell'Autorita' regionale per la vigilanza dei
servizi idrici e di gestione dei rifiuti urbani, ai fini della
costituzione dei Comitati consultivi degli utenti acquisita agli atti
del Servizio regionale competente con prot. reg.le n. 18830 del 2
ottobre 2001;
ritenuto quindi di recepire la proposta formulata dall'Autorita',
apportando ad essa alcune modifiche, al fine di renderla maggiormente
conforme alle procedure della Regione;
considerato che, ai sensi del comma 4 dell'art. 24 della L.R. 25/99,
il Comitato consultivo degli utenti svolge le seguenti funzioni:
a) acquisisce periodicamente le valutazioni degli utenti sulla
qualita' dei servizi;
b) promuove iniziative per la trasparenza e la semplificazione
nell'accesso ai servizi;
c) segnala all'Agenzia e al soggetto gestore la presenza di eventuali
clausole vessatorie nei contratti di utenza del servizio al fine di
una loro abolizione o sostituzione, dandone informazione
all'Autorita' di cui all'art. 20;
d) trasmette all'Autorita' di cui all'art. 20 informazioni
statistiche sui reclami, sulle istanze, sulle segnalazioni degli
utenti o dei consumatori singoli o associati in ordine all'erogazione
del servizio;
e) esprime parere sullo schema di riferimento della Carta di servizio
pubblico prevista dall'art. 23;
f) puo' proporre quesiti e fare segnalazioni all'Autorita' di cui
all'art. 20;
previa votazione palese, a maggioranza dei presenti,
delibera:
1) di approvare, ai sensi dell'art. 24, comma 2 della L.R. 25/99 la
direttiva rivolta alle Agenzie ai fini della costituzione dei
Comitati consultivi degli utenti, in allegato alla presente
deliberazione di cui e' parte integrante e sostanziale;
2) di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale
della Regione Emilia-Romagna.
DIRETTIVA PER LA COSTITUZIONE DEL COMITATO CONSULTIVO DEGLI UTENTI DI
CUI ALL'ART. 24 DELLA L.R. n. 25 DEL 1999
Art. 1 - Comitato consultivo degli utenti
1) La presente direttiva fissa, nel rispetto di quanto previsto dalla
L.R. n. 25 del 1999, i criteri per la composizione, le modalita' di
costituzione, il funzionamento e le attribuzioni del Comitato
consultivo degli utenti operante presso l'Agenzia di Ambito
territoriale, di seguito denominata "Agenzia".
2) Il Comitato consultivo degli utenti, di seguito denominato
"Comitato", e' unico ed opera, sulla base delle norme della presente
direttiva, con compiti di controllo della qualita' dei servizi idrici
e dei servizi di gestione dei rifiuti urbani. Esso puo' essere
articolato in sezioni, cui sono preposti appositi gruppi di lavoro.
Art. 2 - Autonomia del Comitato
1) Il Comitato opera nella piu' ampia autonomia funzionale e
gestionale nei confronti dell'Agenzia e di altri soggetti pubblici e
privati.
2) L'Agenzia provvede ad assicurare la piena funzionalita' del
Comitato definendo annualmente, di concerto con il Comitato stesso,
la dotazione di un fondo finanziario e le risorse strumentali
necessarie per lo svolgimento delle sue attribuzioni favorisce
inoltre l'organizzazione e l'accredito presso gli utenti.
Art. 3 - Composizione del Comitato
1) Il Comitato e' composto in modo da garantire la piena
rappresentativita' degli utenti tramite componenti designati dalle
associazioni dei consumatori, dalle associazioni di riferimento del
mondo economico, ambientalista, sindacale e dalle organizzazioni
comunque interessate agli aspetti gestionali dei servizi idrici e dei
rifiuti.
2) In particolare il Comitato e' composto da soggetti designati dalle
associazioni dei consumatori, regolarmente iscritte al Registro
regionale dell'Emilia-Romagna istituito in base alla L.R. 7 dicembre
1992, n. 45 recante "Norme per la tutela dei consumatori e degli
utenti", che abbiano una sede o comunque propri referenti presso il
territorio della provincia di . . . . . . . . . e che abbiano nei
fini statutari la tutela del consumatore con riferimento
all'erogazione del servizio nei settori idrico o rifiuti.
3) Il Comitato e' composto inoltre da soggetti designati dalle:
a) associazioni economiche maggiormente rappresentative a livello
locale (da individuare in ogni regolamento);
b) associazioni ambientaliste riconosciute ai sensi della Legge
349/86;
c) forme organizzate sociali che rappresentino categorie di utenti
(da individuare in ogni regolamento);
d) organizzazioni sindacali territoriali riconosciute in
rappresentanza dei lavoratori (da individuare in ogni regolamento);
e) altre associazioni che annoverino tra i propri fini statutari
norme di difesa dei cittadini, degli utenti e dei consumatori (da
individuare in ogni regolamento).
4) II numero dei componenti del Comitato e' variabile e non puo'
superare nel massimo quello dei consiglieri della Provincia di . . .
. . . . . .; detto numero deve comunque essere sempre pari.
5) Il numero dei componenti del Comitato espressi ai sensi del comma
2 deve comunque essere pari al 50% del numero dei componenti del
Comitato.
6) I componenti del Comitato sono chiamati a rappresentare
esclusivamente gli interessi degli utenti assumendone la tutela con
riferimento all'intero ambito territoriale di competenza
dell'Agenzia.
Art. 4 - Modalita' di costituzione
1) Al fine di costituire il Comitato, l'Agenzia pubblica un avviso
nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna dando un
termine alle Associazioni individuate ai sensi dell'art. 3 per
designare i propri rappresentanti.
2) L'Agenzia determina le modalita' di elezione a componenti del
Comitato dei soggetti designati.
3) Con atto del Presidente dell'Agenzia, sulla base dell'esito delle
votazioni, e' costituito il Comitato.
4) I rappresentanti delle categorie indicate possono essere
riproposti e rinnovati per una sola volta.
Art. 5 - Incompatibilita'
1) Non possono far parte del Comitato coloro che versino in
situazioni di conflitto di interessi o che intrattengono rapporti di
natura economica, a qualunque titolo, con l'Agenzia o con gli Enti
gestori dei servizi idrici e di gestione dei rifiuti urbani presenti
sul territorio della regione.
2) Ai componenti del Comitato si applicano in ogni caso le ipotesi di
incompatibilita' previste dall'art. 4 della L.R. n. 24 del 1994 e
dall'art. 20 della L.R. n. 25 del 1999.
Art. 6 - Funzionamento
1) Il Comitato si dota di un regolamento di funzionamento e si
riunisce secondo il calendario da esso approvato.
2) Le sedute sono, di norma, convocate mediante avviso scritto,
contenente l'ordine del giorno, che deve pervenire all'indirizzo
indicato dal componente cinque giorni prima della seduta; in via
d'urgenza, si provvede tramite telegramma da spedire due giorni prima
della data di adunanza. In caso di presenza di tutti i componenti, la
riunione del Comitato puo' avvenire validamente anche in difetto di
avviso nei termini sopra indicati.
3) Su richiesta scritta di almeno un terzo dei componenti il Comitato
puo' essere convocato in via straordinaria.
4) Nella prima seduta del Comitato, convocata dal Presidente
dell'Agenzia entro trenta giorni dalla sua costituzione, viene eletto
a maggioranza il Delegato al coordinamento, che dura in carica tre
anni ed e' rieleggibile; e' in facolta' del Comitato provvedere anche
alla nomina di uno o piu' vice Delegati.5) Le sedute del Comitato
sono valide in prima convocazione con la presenza di due terzi dei
componenti, oppure in seconda convocazione con la presenza di almeno
la meta' piu' uno dei componenti.
6) Le decisioni sono assunte a maggioranza dei presenti; in caso di
parita' prevale il parere del Delegato al coordinamento, il quale
provvede, in caso di impedimento e ove non sia stato nominato un
vice, a designare di volta in volta un componente che svolga le
funzioni in sua vece.
7) Il Delegato al coordinamento provvede a nominare, di volta in
volta, un componente con funzione di Segretario.
8) Le sedute del Comitato sono pubbliche. Alle sedute possono essere
invitati senza diritto di voto il Presidente e il Direttore
dell'Agenzia o persone da loro delegate, l'Autorita' regionale per la
vigilanza dei servizi idrici e di gestione dei rifiuti urbani.
9) All'interno del Comitato, puo' esser eletto un gruppo ristretto di
componenti che provvedono alla attivita' organizzativa ed operativa
dello stesso. Possono inoltre essere costituiti, nell'ambito del
Comitato, gruppi di lavoro con il compito di acquisire conoscenze o
svolgere attivita' istruttorie per l'approfondimento e la valutazione
di particolari tematiche o questioni afferenti le materie di
competenza del Comitato medesimo.
10) Tutti i pareri espressi ai sensi della lett. b) del comma 2
dell'art. 8 della direttiva e ai sensi della lett. e) del comma 4
dell'art. 24 della L.R. n. 25 del 1999 sono trasmessi all'Agenzia.
Art. 7 - Durata
1) I componenti del Comitato durano in carica tre anni.
Art. 8 - Attribuzioni
1) Spettano al Comitato i compiti previsti dall'art. 24, comma 4
della L.R. n. 25 del 1999.
2) Il Comitato puo' inoltre:
a) acquisire informazioni in ordine all'adeguata risposta nei tempi e
nei modi previsti dalla normativa vigente alle segnalazioni e reclami
raccolti;
b) formulare proposte alla Agenzia per ricercare miglioramenti nella
erogazione dei servizi;
c) effettuare studi, analisi e ricerche, in accordo con l'Agenzia,
aventi ad oggetto la qualita', l'efficienza, l'efficacia e la
economicita' dei servizi erogati dagli Enti gestori.
3) In relazione allo svolgimento dei compiti di cui ai commi
precedenti, ai componenti del Comitato in carica e' riconosciuto il
pieno diritto di accesso e di informazione e documentazione da parte
dell'Agenzia e degli Enti gestori.
4) In relazione alle attivita' svolte, il Comitato redige, almeno una
volta all'anno, un apposito rapporto e lo trasmette all'Agenzia e
all'Autorita' regionale per la vigilanza dei servizi idrici e di
gestione dei rifiuti urbani.
Art. 9 - Norma transitoria
1) I Comitati gia' costituiti alla data di adozione della presente
direttiva, qualora le modalita' di costituzione siano coerenti con i
principi da essa desumibili ed in particolare con le previsioni di
cui all'art. 3, restano in essere sino alla loro scadenza.
2) I Comitati di cui al comma 1, la cui costituzione non sia coerente
con i principi desumibili dalla presente direttiva sono adeguati alla
medesima entro sei mesi dall'adozione.