REGIONE EMILIA-ROMAGNA - CONSIGLIO REGIONALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 26 marzo 2002, n. 340

Approvazione della direttiva per la costituzione del Comitato consultivo degli utenti di cui all'art. 24 della L.R. n. 25 del 1999 (proposta della Giunta regionale in data 17 dicembre 2001, n. 2912)

IL CONSIGLIO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                       
Richiamata la deliberazione della Giunta regionale progr. n. 2912 del           
17 dicembre 2001, recante in oggetto "Approvazione direttive per la             
costituzione del Comitato consultivo degli utenti di cui all'art. 24            
della L.R. 25/99";                                                              
preso atto delle modificazioni apportate sulla predetta proposta                
dalla Commissione consiliare "Territorio Ambiente Trasporti", in sede           
preparatoria e referente al Consiglio regionale, giusta nota prot. n.           
3128 in data 14 marzo 2002;                                                     
premesso che:                                                                   
- con L.R. 6 settembre 1999, n. 25 pubblicata nel Bollettino                    
Ufficiale regionale dell'Emilia-Romagna n. 113 del 9 settembre 1999,            
in attuazione di quanto previsto dalla Legge 5 gennaio 1994, n. 36              
sul servizio idrico integrato, sono stati delimitati gli ambiti                 
territoriali ottimali e disciplinate le forme di cooperazione tra gli           
Enti locali ricadenti in ciascun ambito, dettando altresi' termini e            
procedure per l'organizzazione dei servizi pubblici al fine di                  
pervenire ad una gestione di tipo industriale secondo criteri di                
efficienza, efficacia ed economicita' e di assicurare la tutela                 
dell'ambiente e del territorio prevedendo forme di garanzia per i               
consumatori e per assicurare la qualita' dei servizi;                           
- l'art. 24, comma 2 della citata L.R. 25/99 prevede che, su proposta           
dell'Autorita' di cui all'art. 20, la Giunta sottoponga al Consiglio            
regionale una direttiva rivolta alle Agenzie ai fini della                      
costituzione dei Comitati consultivi degli utenti e che tale                    
direttiva contenga, in particolare, criteri in ordine alla                      
composizione, alle modalita' di costituzione ed al funzionamento dei            
predetti Comitati;                                                              
dato atto:                                                                      
- che con deliberazione di Giunta regionale n. 1102 del 12 giugno               
2001 si e' provveduto a nominare l'Autorita' regionale per la                   
vigilanza dei servizi idrici e di gestione dei rifiuti urbani, di cui           
all'art. 20 della citata L.R. 25/99;                                            
- che le Agenzie d'Ambito di Ravenna, Forli'-Cesena e Rimini sono               
gia' attivate, che quella di Parma si e' insediata, che quella di               
Reggio Emilia e' in fase di costituzione, mentre per quelle di                  
Piacenza, Modena, Bologna e Ferrara la Regione ha attivato le                   
procedure obbligatorie per la loro costituzione;                                
vista la proposta dell'Autorita' regionale per la vigilanza dei                 
servizi idrici e di gestione dei rifiuti urbani, ai fini della                  
costituzione dei Comitati consultivi degli utenti acquisita agli atti           
del Servizio regionale competente con prot. reg.le n. 18830 del 2               
ottobre 2001;                                                                   
ritenuto quindi di recepire la proposta formulata dall'Autorita',               
apportando ad essa alcune modifiche, al fine di renderla maggiormente           
conforme alle procedure della Regione;                                          
considerato che, ai sensi del comma 4 dell'art. 24 della L.R. 25/99,            
il Comitato consultivo degli utenti svolge le seguenti funzioni:                
a) acquisisce periodicamente le valutazioni degli utenti sulla                  
qualita' dei servizi;                                                           
b) promuove iniziative per la trasparenza e la semplificazione                  
nell'accesso ai servizi;                                                        
c) segnala all'Agenzia e al soggetto gestore la presenza di eventuali           
clausole vessatorie nei contratti di utenza del servizio al fine di             
una loro abolizione o sostituzione, dandone informazione                        
all'Autorita' di cui all'art. 20;                                               
d) trasmette all'Autorita' di cui all'art. 20 informazioni                      
statistiche sui reclami, sulle istanze, sulle segnalazioni degli                
utenti o dei consumatori singoli o associati in ordine all'erogazione           
del servizio;                                                                   
e) esprime parere sullo schema di riferimento della Carta di servizio           
pubblico prevista dall'art. 23;                                                 
f) puo' proporre quesiti e fare segnalazioni all'Autorita' di cui               
all'art. 20;                                                                    
previa votazione palese, a maggioranza dei presenti,                            
delibera:                                                                       
1) di approvare, ai sensi dell'art. 24, comma 2 della L.R. 25/99 la             
direttiva rivolta alle Agenzie ai fini della costituzione dei                   
Comitati consultivi degli utenti, in allegato alla presente                     
deliberazione di cui e' parte integrante e sostanziale;                         
2) di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale             
della Regione Emilia-Romagna.                                                   
DIRETTIVA PER LA COSTITUZIONE DEL COMITATO CONSULTIVO DEGLI UTENTI DI           
CUI ALL'ART. 24 DELLA L.R. n. 25 DEL 1999                                       
Art. 1 - Comitato consultivo degli utenti                                       
1) La presente direttiva fissa, nel rispetto di quanto previsto dalla           
L.R. n. 25 del 1999, i criteri per la composizione, le modalita' di             
costituzione, il funzionamento e le attribuzioni del Comitato                   
consultivo degli utenti operante presso l'Agenzia di Ambito                     
territoriale, di seguito denominata "Agenzia".                                  
2) Il Comitato consultivo degli utenti, di seguito denominato                   
"Comitato", e' unico ed opera, sulla base delle norme della presente            
direttiva, con compiti di controllo della qualita' dei servizi idrici           
e dei servizi di gestione dei rifiuti urbani. Esso puo' essere                  
articolato in sezioni, cui sono preposti appositi gruppi di lavoro.             
Art. 2 - Autonomia del Comitato                                                 
1) Il Comitato opera nella piu' ampia autonomia funzionale e                    
gestionale nei confronti dell'Agenzia e di altri soggetti pubblici e            
privati.                                                                        
2) L'Agenzia provvede ad assicurare la piena funzionalita' del                  
Comitato definendo annualmente, di concerto con il Comitato stesso,             
la dotazione di un fondo finanziario e le risorse strumentali                   
necessarie per lo svolgimento delle sue attribuzioni favorisce                  
inoltre l'organizzazione e l'accredito presso gli utenti.                       
Art. 3 - Composizione del Comitato                                              
1) Il Comitato e' composto in modo da garantire la piena                        
rappresentativita' degli utenti tramite componenti designati dalle              
associazioni dei consumatori, dalle associazioni di riferimento del             
mondo economico, ambientalista, sindacale e dalle organizzazioni                
comunque interessate agli aspetti gestionali dei servizi idrici e dei           
rifiuti.                                                                        
2) In particolare il Comitato e' composto da soggetti designati dalle           
associazioni dei consumatori, regolarmente iscritte al Registro                 
regionale dell'Emilia-Romagna istituito in base alla L.R. 7 dicembre            
1992, n. 45 recante "Norme per la tutela dei consumatori e degli                
utenti", che abbiano una sede o comunque propri referenti presso il             
territorio della provincia di . . . . . . . . . e che abbiano nei               
fini statutari la tutela del consumatore con riferimento                        
all'erogazione del servizio nei settori idrico o rifiuti.                       
3) Il Comitato e' composto inoltre da soggetti designati dalle:                 
a) associazioni economiche maggiormente rappresentative a livello               
locale (da individuare in ogni regolamento);                                    
b) associazioni ambientaliste riconosciute ai sensi della Legge                 
349/86;                                                                         
c) forme organizzate sociali che rappresentino categorie di utenti              
(da individuare in ogni regolamento);                                           
d) organizzazioni sindacali territoriali riconosciute in                        
rappresentanza dei lavoratori (da individuare in ogni regolamento);             
e) altre associazioni che annoverino tra i propri fini statutari                
norme di difesa dei cittadini, degli utenti e dei consumatori (da               
individuare in ogni regolamento).                                               
4) II numero dei componenti del Comitato e' variabile e non puo'                
superare nel massimo quello dei consiglieri della Provincia di . . .            
. . . . . .; detto numero deve comunque essere sempre pari.                     
5) Il numero dei componenti del Comitato espressi ai sensi del comma            
2 deve comunque essere pari al 50% del numero dei componenti del                
Comitato.                                                                       
6) I componenti del Comitato sono chiamati a rappresentare                      
esclusivamente gli interessi degli utenti assumendone la tutela con             
riferimento all'intero ambito territoriale di competenza                        
dell'Agenzia.                                                                   
Art. 4 - Modalita' di costituzione                                              
1) Al fine di costituire il Comitato, l'Agenzia pubblica un avviso              
nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna dando un                  
termine alle Associazioni individuate ai sensi dell'art. 3 per                  
designare i propri rappresentanti.                                              
2) L'Agenzia determina le modalita' di elezione a componenti del                
Comitato dei soggetti designati.                                                
3) Con atto del Presidente dell'Agenzia, sulla base dell'esito delle            
votazioni, e' costituito il Comitato.                                           
4) I rappresentanti delle categorie indicate possono essere                     
riproposti e rinnovati per una sola volta.                                      
Art. 5 - Incompatibilita'                                                       
1) Non possono far parte del Comitato coloro che versino in                     
situazioni di conflitto di interessi o che intrattengono rapporti di            
natura economica, a qualunque titolo, con l'Agenzia o con gli Enti              
gestori dei servizi idrici e di gestione dei rifiuti urbani presenti            
sul territorio della regione.                                                   
2) Ai componenti del Comitato si applicano in ogni caso le ipotesi di           
incompatibilita' previste dall'art. 4 della L.R. n. 24 del 1994 e               
dall'art. 20 della L.R. n. 25 del 1999.                                         
Art. 6 - Funzionamento                                                          
1) Il Comitato si dota di un regolamento di funzionamento e si                  
riunisce secondo il calendario da esso approvato.                               
2) Le sedute sono, di norma, convocate mediante avviso scritto,                 
contenente l'ordine del giorno, che deve pervenire all'indirizzo                
indicato dal componente cinque giorni prima della seduta; in via                
d'urgenza, si provvede tramite telegramma da spedire due giorni prima           
della data di adunanza. In caso di presenza di tutti i componenti, la           
riunione del Comitato puo' avvenire validamente anche in difetto di             
avviso nei termini sopra indicati.                                              
3) Su richiesta scritta di almeno un terzo dei componenti il Comitato           
puo' essere convocato in via straordinaria.                                     
4) Nella prima seduta del Comitato, convocata dal Presidente                    
dell'Agenzia entro trenta giorni dalla sua costituzione, viene eletto           
a maggioranza il Delegato al coordinamento, che dura in carica tre              
anni ed e' rieleggibile; e' in facolta' del Comitato provvedere anche           
alla nomina di uno o piu' vice Delegati.5) Le sedute del Comitato               
sono valide in prima convocazione con la presenza di due terzi dei              
componenti, oppure in seconda convocazione con la presenza di almeno            
la meta' piu' uno dei componenti.                                               
6) Le decisioni sono assunte a maggioranza dei presenti; in caso di             
parita' prevale il parere del Delegato al coordinamento, il quale               
provvede, in caso di impedimento e ove non sia stato nominato un                
vice, a designare di volta in volta un componente che svolga le                 
funzioni in sua vece.                                                           
7) Il Delegato al coordinamento provvede a nominare, di volta in                
volta, un componente con funzione di Segretario.                                
8) Le sedute del Comitato sono pubbliche. Alle sedute possono essere            
invitati senza diritto di voto il Presidente e il Direttore                     
dell'Agenzia o persone da loro delegate, l'Autorita' regionale per la           
vigilanza dei servizi idrici e di gestione dei rifiuti urbani.                  
9) All'interno del Comitato, puo' esser eletto un gruppo ristretto di           
componenti che provvedono alla attivita' organizzativa ed operativa             
dello stesso. Possono inoltre essere costituiti, nell'ambito del                
Comitato, gruppi di lavoro con il compito di acquisire conoscenze o             
svolgere attivita' istruttorie per l'approfondimento e la valutazione           
di particolari tematiche o questioni afferenti le materie di                    
competenza del Comitato medesimo.                                               
10) Tutti i pareri espressi ai sensi della lett. b) del comma 2                 
dell'art. 8 della direttiva e ai sensi della lett. e) del comma 4               
dell'art. 24 della L.R. n. 25 del 1999 sono trasmessi all'Agenzia.              
Art. 7 - Durata                                                                 
1) I componenti del Comitato durano in carica tre anni.                         
Art. 8 - Attribuzioni                                                           
1) Spettano al Comitato i compiti previsti dall'art. 24, comma 4                
della L.R. n. 25 del 1999.                                                      
2) Il Comitato puo' inoltre:                                                    
a) acquisire informazioni in ordine all'adeguata risposta nei tempi e           
nei modi previsti dalla normativa vigente alle segnalazioni e reclami           
raccolti;                                                                       
b) formulare proposte alla Agenzia per ricercare miglioramenti nella            
erogazione dei servizi;                                                         
c) effettuare studi, analisi e ricerche, in accordo con l'Agenzia,              
aventi ad oggetto la qualita', l'efficienza, l'efficacia e la                   
economicita' dei servizi erogati dagli Enti gestori.                            
3) In relazione allo svolgimento dei compiti di cui ai commi                    
precedenti, ai componenti del Comitato in carica e' riconosciuto il             
pieno diritto di accesso e di informazione e documentazione da parte            
dell'Agenzia e degli Enti gestori.                                              
4) In relazione alle attivita' svolte, il Comitato redige, almeno una           
volta all'anno, un apposito rapporto e lo trasmette all'Agenzia e               
all'Autorita' regionale per la vigilanza dei servizi idrici e di                
gestione dei rifiuti urbani.                                                    
Art. 9 - Norma transitoria                                                      
1) I Comitati gia' costituiti alla data di adozione della presente              
direttiva, qualora le modalita' di costituzione siano coerenti con i            
principi da essa desumibili ed in particolare con le previsioni di              
cui all'art. 3, restano in essere sino alla loro scadenza.                      
2) I Comitati di cui al comma 1, la cui costituzione non sia coerente           
con i principi desumibili dalla presente direttiva sono adeguati alla           
medesima entro sei mesi dall'adozione.                                          

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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