ARPA - AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE E L'AMBIENTE DELL'EMILIA-ROMAGNA - SEZIONE PROVINCIALE DI BOLOGNA

CONFERIMENTI BORSE DI STUDIO

Conferimento di n. 1 borsa di studio finanziata da ARPA - Agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente nell'ambito delle attivita' di ricerca della Specializzazione Prevenzione collettiva

Art. 1                                                                          
Istituzione della borsa di studio                                               
e sue caratteristiche                                                           
Con determinazione n. 24 del 13/6/2002 del Direttore della Sezione              
provinciale di Bologna e' stata istituita n. 1 borsa di studio,                 
riservata a laureati in Chimica o Chimica Industriale aventi i                  
requisiti richiesti dal presente bando al successivo art. 3,                    
finalizzata allo svolgimento di attivita' della Specializzazione                
Prevenzione Collettiva in tema di "Produzione e somministrazione                
pasti, bevande e cosmetici", della durata di mesi 12, rinnovabili per           
ulteriori 12 mesi, da svolgersi sotto forma di stage presso ARPA -              
Sezione provinciale di Bologna - Via Triachini n. 17, sotto il                  
coordinamento e la responsabilita' scientifica della dott.ssa Cecilia           
Bergamini.                                                                      
Art. 2                                                                          
Vincoli giuridici ed economici                                                  
La borsa di studio non e' cumulabile con altre conferite dallo Stato,           
da altri Enti pubblici o privati. Il suo godimento e' incompatibile             
con qualsiasi rapporto di impiego.                                              
L'importo lordo della borsa di studio e' di Euro 12.000,00 e verra'             
corrisposto al vincitore a cura dell'Area Gestione e Risorse umane,             
previa dichiarazione del responsabile scientifico che il borsista               
attende con regolarita' alle attivita' di studio e formazione cui la            
borsa e' finalizzata.                                                           
Art. 3                                                                          
Requisiti richiesti per la partecipazione                                       
Per essere ammessi al presente avviso i candidati dovranno essere in            
possesso di:                                                                    
1) cittadinanza italiana, salvo le equiparazioni stabilite dalle                
leggi vigenti o cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione Europea;              
2) diploma di laurea in Chimica o Chimica Industriale;                          
3) un'esperienza professionale documentabile di 6 mesi, successivi              
alla data di laurea, nel campo delle indagini chimiche o                        
chimico-cliniche.                                                               
I requisiti dovranno essere posseduti alla data di scadenza del                 
termine stabilito nel presente avviso per la presentazione delle                
domande di ammissione.                                                          
Art. 4                                                                          
Modalita' di presentazione delle domande                                        
Le domande di ammissione alla borsa di studio, redatte in carta                 
semplice e la documentazione allegata devono:                                   
- essere inviate a mezzo Servizio postale con raccomandata a.r. al              
seguente indirizzo: Direttore Sezione provinciale ARPA di Bologna -             
Via Triachini n. 17 - 40138 Bologna;                                            
oppure                                                                          
- consegnate a mano alla Staff Sistemi di Gestione e Controllo                  
risorse - Settore Personale della Sezione provinciale ARPA di Bologna           
- Via Triachini n. 17 - Bologna dal lunedi' al venerdi' dalle ore               
11,30 alle ore 13, nel solo giorno di scadenza dalle ore 9 alle ore             
12. All'atto della presentazione sara' rilasciata apposita ricevuta.            
Le domande devono pervenire entro le ore 12 del quindicesimo giorno             
non festivo successivo alla data di pubblicazione del bando nel                 
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna a pena di                     
esclusione.                                                                     
Qualora il termine venga a scadere in giorno festivo si intendera'              
protratto al primo giorno non festivo immediatamente seguente. Non              
saranno prese in considerazione le domande che perverranno oltre tale           
data. A tal fine si precisa che non fa fede il timbro postale                   
dell'ufficio accettante.                                                        
Il termine fissato per la presentazione della domanda e dei documenti           
e' perentorio; l'eventuale riserva di invio successivo di documenti             
e' priva di effetto.                                                            
Nella domanda ciascun candidato dovra' dichiarare sotto la propria              
personale responsabilita':                                                      
- nome, cognome, data e luogo di nascita;                                       
- la residenza, con l'indicazione della via, del numero civico, della           
citta', della provincia, del codice di avviamento postale, del                  
prefisso e del numero telefonico;                                               
- l'indirizzo presso il quale desidera che vengano inviate le                   
eventuali comunicazioni relative al presente avviso;                            
- di essere in possesso della cittadinanza italiana o della                     
cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione Europea;                     
- il comune nelle cui liste elettorali e' iscritto ovvero i motivi              
della non iscrizione o della cancellazione dalla liste medesime;                
- la specificazione dei requisiti di ammissione richiesti dal bando             
(titolo di studio con indicazione della data e del luogo di                     
conseguimento nonche' della votazione finale - eventuale esperienza             
lavorativa con indicazione dell'ente presso il quale e' stata                   
presentata, settore di attivita', date di inizio e termine);                    
- di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti              
penali in corso (ovvero di aver riportato le seguenti condanne penali           
- da indicarsi anche se sia stata concessa amnistia, indulto o                  
perdono giudiziale, di avere pendenti a proprio carico i procedimenti           
penali . . . . .);                                                              
- la posizione nei confronti degli obblighi militari;                           
- il possesso di eventuali titoli di preferenza in caso di parita' di           
punteggio.                                                                      
Il candidato dovra' apporre la propria firma in calce alla domanda              
senza necessita' di autenticazione ai sensi dell'art. 3, comma 5                
della Legge 127/97.                                                             
Alla domanda dovranno essere allegati:                                          
1) diploma di laurea;                                                           
2) documentazione attestante l'esperienza professionale richiesta               
all'art. 3, p. 3;                                                               
3) curriculum formativo e professionale datato e firmato, debitamente           
documentato;                                                                    
4) ogni altro titolo che riterra' opportuno presentare agli effetti             
della valutazione di merito.                                                    
I titoli devono essere presentati in originale o in fotocopia                   
autenticata ai sensi di legge oppure autocertificati nei casi e con i           
limiti previsti dalla normativa vigente.                                        
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa e dovranno essere                 
allegate in originale o in copia autenticata. Le pubblicazioni solo             
elencate non saranno valutate.                                                  
I candidati degli Stati membri dell'Unione Europea diversi                      
dall'Italia dovranno specificare se il titolo di studio, qualora                
conseguito all'estero, sia stato riconosciuto equipollente al titolo            
di studio italiano.                                                             
I candidati portatori di handicap, ai sensi della Legge 104/92                  
dovranno fare esplicita richiesta, in relazione al proprio handicap,            
riguardo all'ausilio necessario, nonche' l'eventuale necessita' di              
tempi aggiuntivi per l'espletamento della prova.                                
ARPA non assumera' alcuna responsabilita' per la dispersione di                 
comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da                
parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del               
cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, ne' per eventuali            
disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa                           
dell'Amministrazione stessa o, comunque, imputabili a fatti di terzi,           
a caso fortuito o forza maggiore, ne' per mancata restituzione                  
dell'avviso di ricevimento, in caso di spedizione per raccomandata.             
Art. 5                                                                          
Modalita' di assegnazione                                                       
La borsa di studio verra' assegnata tramite avviso pubblico, per                
titoli ed esami. I titoli saranno valutati dalla Commissione                    
esaminatrice di cui al successivo articolo in base ad un punteggio              
preventivamente definito sulla base dei seguenti criteri:                       
- voto finale del titolo di studio richiesto;                                   
- eventuali pubblicazioni;                                                      
- esperienze professionali;                                                     
- titoli vari.                                                                  
La Commissione avra' a disposizione per la valutazione dei titoli un            
massimo di punti 50.                                                            
La prova d'esame consistera' in un colloquio riguardante argomenti di           
carattere generale inerenti la tematica della borsa di studio e piu'            
specificatamente:                                                               
- quadro legislativo generale inerente le problematiche alimentari              
con particolare riferimento alle tematiche "Micotossine" e "controlli           
nutrizionali" (Legge 283/62, DPR 327/80, DLgs 123/93, DLgs 155/97,              
DLgs 156/98, Regolamento CE n. 178/02 del Parlamento Europeo e del              
Consiglio del 28 gennaio 2002, Regolamento CE n. 472/2002 della                 
Commissione del 12/3/2002, DLgs n. 77 del 16/2/1993);                           
- modelli preventivi per garantire la salubrita' degli alimenti, con            
particolare riferimento al sistema HACCP;                                       
- principali contaminanti ed additivi chimici relativi a matrici                
alimentari.                                                                     
La data ed il luogo in cui verra' espletata la prova di esame saranno           
comunicate ai candidati ammessi con raccomandata a.r. almeno 15                 
giorni prima dell'espletamento della stessa. I candidati convocati              
dovranno presentarsi muniti di un valido documento di identita' pena            
l'esclusione dalla prova.                                                       
Per la valutazione della prova d'esame la Commissione avra' a                   
disposizione un massimo di punti 50.                                            
Conseguiranno l'idoneita' i candidati che avranno conseguito una                
votazione nella prova di almeno punti 26 su punti 50.                           
Art. 6                                                                          
Commissione esaminatrice                                                        
La Commissione esaminatrice sara' composta da rappresentanti di ARPA,           
nominati con determinazione del Direttore di Sezione contestualmente            
all'approvazione del presente bando.                                            
Art. 7                                                                          
Formazione della graduatoria                                                    
La Commissione esaminatrice formulera' la graduatoria degli idonei              
sulla base della somma dei punteggi ottenuti dai candidati nei titoli           
e nella prova.                                                                  
La graduatoria predetta sara' formulata con l'osservanza di quanto              
stabilito dall'art. 5 del DPR 487/94.                                           
La graduatoria avra' durata 3 anni dalla data di pubblicazione nel              
Bollettino Ufficiale regionale e sara' utilizzata in caso di rinuncia           
e/o decadenza.                                                                  
I candidati utilmente collocati in graduatoria, ai fini                         
dell'assegnazione della borsa di studio, saranno invitati a                     
presentare in originale o in fotocopia autenticata i documenti                  
comprovanti il possesso, alla data di scadenza del bando, dei titoli            
valutabili che nella domanda siano stati solo dichiarati.                       
Art. 8                                                                          
Conferimento della borsa di studio e decorrenza                                 
La borsa di studio verra' ufficialmente assegnata con determinazione            
del Direttore della Sezione provinciale ARPA di Bologna sulla base              
della graduatoria di merito formulata dalla Commissione esaminatrice,           
con indicazione della decorrenza che sara' proposta dal Direttore               
stesso.                                                                         
fatta salva la facolta' del Direttore di accettare eventuale                    
richiesta di inizio posticipato della stessa.                                   
Art. 9                                                                          
Accettazione da parte dei vincitori                                             
Nel perentorio termine di 10 giorni dalla data di ricevimento della             
notifica di assegnazione della borsa di studio che sara' effettuata             
con raccomandata a.r., l'assegnatario dovra' far pervenire ad ARPA -            
Sezione provinciale di Bologna - Via Triachini n. 17 - 40138 Bologna,           
pena decadenza, la dichiarazione di accettazione senza riserve della            
borsa di studio, alle condizioni previste nel bando.                            
Con la medesima dichiarazione l'assegnatario dovra' inoltre dare                
esplicita assicurazione, sotto la propria personale responsabilita',            
che non usufruira' durante il periodo di godimento della borsa di               
studio di altri analoghi assegni o sovvenzioni da parte dello Stato,            
di altri Enti pubblici o privati e che non ricopre alcun impiego.               
Per tale comunicazione, per il termine fissato, fara' fede il timbro            
postale dell'Ufficio accettante.                                                
Art. 10                                                                         
Obbligo di frequenza                                                            
Il borsista ha l'obbligo di frequentare le strutture dell'ARPA -                
Sezione provinciale di Bologna, al fine di compiere l'attivita' di              
studio cui la borsa e' finalizzata.                                             
Le assenze complessive che potranno verificarsi nel corso di                    
svolgimento della borsa di studio, non dovranno essere                          
complessivamente superiori ai 20 giorni.                                        
Qualora, per motivi di salute, il borsista sia impossibilitato alla             
frequenza per un periodo complessivamente non superiore ai due mesi,            
lo stesso dovra' prolungare la propria attivita' per un periodo pari            
a quello di assenza.                                                            
Art. 11                                                                         
Esclusione                                                                      
L'assegnatario che non ottemperi a quanto previsto dall'art. 10 o che           
si renda comunque responsabile di altre gravi mancanze e non dia                
prova di possedere sufficiente attitudine, sara' dichiarato decaduto            
dal godimento della borsa di studio con provvedimento del Direttore             
di Sezione da adottarsi su proposta del responsabile scientifico.               
Art. 12                                                                         
Rinuncia                                                                        
In caso di rinuncia da parte del vincitore, la borsa di studio, o la            
parte restante di essa, sara' messa a disposizione dei concorrenti              
classificati idonei, secondo l'ordine della graduatoria.                        
Art. 13                                                                         
Caratteristiche giuridiche                                                      
La borsa di studio non da' luogo a trattamenti previdenziali. La                
fruizione della borsa di studio non costituisce rapporto di impiego             
con ARPA essendo la stessa finalizzata alla sola formazione                     
scientifica professionale dei borsisti ed e' sottoposta al regime               
fiscale previsto dalla legge.                                                   
Il titolare della borsa di studio gode dell'assicurazione contro gli            
infortuni e per responsabilita' civile contro terzi a cura di ARPA.             
Art. 14                                                                         
Tutela della privacy                                                            
Tutti i dati personali, di cui ARPA verra' in possesso, in occasione            
dell'espletamento della borsa di studio, verranno trattati nel                  
rispetto della Legge 675/96.                                                    
IL DIRETTORE                                                                    
Vito Belladonna                                                                 
Scadenza: 18 luglio 2002                                                        

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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