DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 17 dicembre 2001, n. 2884
Procedure per la gestione del programma di edilizia residenziale pubblica 1999/2000 approvato con deliberazione del Consiglio regionale 134/00
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Visti:
- la propria deliberazione n. 2437 del 14 dicembre 1999 "Criteri per
la programmazione delle risorse di edilizia residenziale pubblica.
Programma 1999/2000. Bando per la realizzazione di alloggi sociali.
DLgs 286/96", approvata, con modifiche, dal Consiglio regionale con
deliberazione n. 1356 del 15 febbraio 2000;
- la propria deliberazione n. 1598 del 26 settembre 2000
"Programmazione delle risorse destinate al finanziamento dei
Programmi di riqualificazione urbana (PRU) di cui alla L.R. 19/98.
Approvazione dei criteri di ripartizione dei fondi e definizione
dello schema di protocollo d'intesa di cui alla deliberazione del
Consiglio regionale 1356/00", approvata, con modifiche dal Consiglio
regionale con deliberazione n. 88 dell'8 novembre 2000;
- la propria deliberazione n. 2160 del 28 novembre 2000 di proposta
al Consiglio regionale adottata dallo stesso con proprio atto n. 133
del 21 dicembre 2000 con la quale sono state approvate le procedure
amministrative e finanziarie per la gestione del programma di
edilizia residenziale pubblica 1999/2000;
- la propria deliberazione n. 2161 del 28 novembre 2000 di proposta
al Consiglio regionale adottata dallo stesso con proprio atto n. 134
del 21 dicembre 2000 con la quale e' stato programmato il 15% delle
risorse destinate alle politiche abitative dalla delibera del
Consiglio regionale 1356/00 e dalle economie di programmazione del
quadriennio 1992/95;
- la propria deliberazione n. 1778 del 31 luglio 2001 di proposta al
Consiglio regionale adottata dallo stesso con proprio atto n. 251 del
26 settembre 2001 con la quale sono stati localizzati i finanziamenti
programmati con la delibera consiliare 134/00;
considerato:
- che gli interventi programmati con la citata deliberazione
consiliare 134/00, localizzati fuori dagli ambiti di riqualificazione
urbana, rientrano in un programma innovativo di edilizia residenziale
pubblica che richiede specifiche procedure di gestione;
- che con la stessa delibera 133/00 e' stato stabilito di delegare la
Giunta regionale all'eventuale integrazione delle procedure che si
rendono necessarie per l'attuazione di singoli programmi;
- che si rende necessario uniformare la definizione delle superfici,
per gli interventi di edilizia residenziale oggetto di contributo
pubblico, a quelle indicate negli artt. 2 e 3 del DM 801/77, al fine
di rendere piu' agevole il controllo comunale;
- che si rende necessario modificare i modelli pubblicati unitamente
alla deliberazione consiliare 133/00 per adeguarli alle modifiche
procedurali intervenute e al passaggio definitivo dalla Lira
all'Euro;
- che con deliberazione consiliare 133/00 e' stata prevista la
possibilita' di deroga al possesso di specifici requisiti soggettivi
nel caso di alloggi destinati alla locazione o al godimento a favore
di lavoratori immigrati italiani e stranieri e studenti fuori sede;
- che si rende necessario estendere o meglio definire la deroga dal
possesso di specifici requisiti soggettivi oltre a quella gia'
consentita con deliberazione 133/00 in quanto il programma di cui
alla delibera consiliare 134/00 e' finalizzato alla realizzazione di
alloggi destinati alla locazione a favore di particolari categorie di
utenti, fra le quali: disabili, studenti fuori sede, anziani,
lavoratori immigrati italiani e stranieri, soggetti deboli o
svantaggiati;
ritenuto opportuno stabilire:
- specifiche procedure per la gestione del programma 1999/2000
approvato con delibera del Consiglio regionale 134/00;
- che per le seguenti categorie di utenti, individuate con
deliberazione consiliare 134/00: disabili, studenti fuori sede,
anziani, lavoratori immigrati italiani e stranieri, soggetti deboli o
svantaggiati nel caso di alloggi destinati alla locazione, si
prescinde da alcuni requisiti di cui all'Allegato E alla delibera
consiliare 133/00;
dato atto che per ogni altra procedura di attuazione si fa
riferimento alla deliberazione del Consiglio regionale 133/00;
dato atto, inoltre, ai sensi dell'art. 37, comma 4 della L.R. 43/01 e
della deliberazione 2774/01:
- del parere favorevole espresso, per quanto di rispettiva
competenza, in merito alla regolarita' tecnica della presente
delibera dal Responsabile del Servizio Qualita' edilizia, ing.
Rossini Umberto e dal Responsabile del Servizio Programmi edilizi,
arch. Piero Orlandi;
- del parere favorevole espresso dal Direttore generale dell'Area
Programmazione e Pianificazione urbanistica, dott. Roberto Raffaelli,
in merito alla legittimita' della presente delibera;
su proposta dell'Assessore a Programmazione territoriale. Politiche
abitative. Riqualificazione urbana;
a voti unanimi e palesi, delibera:
1) di approvare le procedure di cui agli Allegati "A", "B", "C", "D"
e "E" che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento, per la gestione del programma 1999/2000 di edilizia
residenziale pubblica approvato con delibera del Consiglio regionale
134/00;
2) di estendere o meglio definire la deroga dal possesso di specifici
requisiti soggettivi oltre a quella gia' consentita con deliberazione
consiliare 133/00, nel caso di alloggi destinati alla locazione, per
le seguenti categorie di utenti individuate con deliberazione
consiliare 134/00: disabili, studenti fuori sede, anziani, lavoratori
immigrati italiani e stranieri, soggetti deboli o svantaggiati;
3) di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale
della Regione Emilia-Romagna, unitamente ai modelli depositati agli
atti presso il Servizio Qualita' edilizia.
ALLEGATO A)
Interventi di edilizia sovvenzionata - Procedure per l'erogazione dei
contributi
Entro 10 mesi dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale
della Regione del provvedimento regionale di localizzazione il
soggetto attuatore, pena la decadenza immediata e automatica del
finanziamento, deve iniziare i lavori e inviare alla Regione
attestazione di conformita' fra progetto approvato e i requisiti
presentati in sede di bando.
La Regione provvede:
- ad inviare ad ogni soggetto attuatore la scheda contenente i
requisiti dell'intervento da realizzare;
- a determinare per ogni intervento l'ammontare del contributo e, con
atto del Dirigente competente, ad autorizzarne la concessione a
presentazione della seguente documentazione:
- attestato di inizio lavori (Mod. IL);
- dichiarazione comunale di conformita' fra progetto approvato e i
requisiti presentati in sede di bando;
- a erogare il contributo concesso in tre rate secondo le modalita'
di seguito precisate.
Il soggetto attuatore attiva la seguente procedura.
1) Richiesta prima rata
Il Comune, ovvero l'ACER, ai fini dell'erogazione del contributo
invia al Servizio competente la richiesta di erogazione della prima
rata, pari al 40% del contributo concesso, allegando la seguente
documentazione:
- richiesta di erogazione prima rata (Mod. S/1R);
- attestato di inizio lavori (Mod. IL);
- dichiarazione comunale di conformita' fra progetto approvato e i
requisiti presentati in sede di bando;
- tabella "Rendicontazione bimestrale";
- Mod. "Beneficiario".
2) Richiesta seconda rata
Al raggiungimento del 50% dei lavori invia al Servizio competente la
richiesta di erogazione della seconda rata, pari al 40% del
contributo concesso, allegando la seguente documentazione:
- richiesta di erogazione seconda rata (Mod. S/2R);
- tabella "Rendicontazione bimestrale";
- Mod. S/QE ovvero S/QE/UR con i dati dell'appalto;
- dichiarazione del direttore dei lavori con la quale si certifica
che lo stato d'avanzamento dei lavori e' pari o superiore al 50%.
3) Richiesta saldo
Al termine dei lavori invia al Servizio competente la richiesta di
erogazione del saldo, pari al 20% del contributo concesso, allegando
la seguente documentazione:
- richiesta di erogazione del saldo (Mod. S/S);
- attestato di fine lavori (Mod. FL);
- tabella "Rendicontazione bimestrale";
- Mod. S/QE ovvero S/QE/UR con i dati del collaudo o del certificato
di regolare esecuzione.
Modalita' di pagamento
Alla presentazione da parte dei soggetti attuatori della richiesta di
erogazione, il Dirigente regionale competente provvede ad inoltrare,
con cadenza bimestrale, alla Cassa depositi e prestiti le richieste
di fabbisogno pervenute, secondo le procedure previste dalla
convenzione stipulata fra la Regione Emilia-Romagna e la Cassa stessa
in data 12 settembre 2001.
Acquisto alloggi
Nel caso di acquisto alloggi di cui alla lettera e) dell'Allegato B)
alla delibera 133/00 il soggetto attuatore dovra' presentare la
delibera di approvazione dell'acquisto con l'impegno di spesa per la
parte eccedente il contributo regionale e lo schema di contratto.
La Regione con atto del Dirigente competente autorizza la concessione
e l'erogazione del contributo in un'unica soluzione.
ALLEGATO B)
Edilizia agevolata - Procedure per l'erogazione dei contributi
Tutti gli interventi di edilizia agevolata sono soggetti a
convenzione, ai sensi degli artt. 7 e 8 della Legge 10/77 o dell'art.
35 della Legge 865/71, redatta secondo lo schema di convenzione tipo
regionale.
Entro 10 mesi dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale
della Regione del provvedimento regionale di localizzazione il
soggetto attuatore, pena la decadenza immediata e automatica del
finanziamento, deve iniziare i lavori e inviare alla Regione copia
della concessione edilizia o altro titolo abilitativo e del progetto
esecutivo. Per progetto esecutivo si intende il progetto autorizzato
con concessione edilizia ovvero altro titolo abilitativo.
Interventi per la locazione
La Regione provvede:
- ad inviare ad ogni soggetto attuatore la scheda contenente i
requisiti dell'intervento da realizzare;
- a verificare, a seguito della presentazione della concessione
edilizia o altro titolo abilitativo e del relativo progetto, la
conformita' fra il suddetto progetto e i requisiti tecnico,
qualitativo e sperimentali contenuti nella proposta presentata in
sede di bando;
- a verificare, a seguito della trasmissione dell'attestato di inizio
lavori (Mod. IL) sottoscritto dal legale rappresentate o dal
direttore dei lavori e vistato dal Comune, che sia stato rispettato
il termine previsto per l'inizio degli stessi;
- a determinare e a concedere con atto del Dirigente competente, a
seguito dell'esito positivo del controllo suddetto, per ogni
intervento l'ammontare del contributo;
- a impegnare ed erogare, su richiesta dell'operatore, con atto del
Dirigente competente, il contributo concesso in tre rate secondo le
modalita' di seguito precisate.
L'operatore attiva la seguente procedura.
1) Richiesta prima rata
L'operatore ai fini dell'erogazione del contributo invia alla Regione
la richiesta di erogazione della prima rata, pari al 35% del
contributo concesso, escluso l'ulteriore contributo assegnato per
"progetti sperimentali o innovativi", allegando la seguente
documentazione:
- richiesta erogazione prima rata (Mod. A/1R);
- attestato di inizio lavori (Mod. IL) sottoscritto dal legale
rappresentante o dal direttore dei lavori e vistato dal Comune;
- quadro economico A/QE attestante l'avvenuto controllo da parte del
Comune;
- copia della convenzione contenente i dati del quadro economico
relativo ai costi e ai canoni ovvero atto di impegno nel caso di
convenzione non ancora approvata. In tal caso la convenzione dovra'
essere inviata non appena disponibile, e comunque prima della
richiesta della seconda rata;
- fideiussione o polizza assicurativa a garanzia della rata da
erogare;
- certificato della Camera di Commercio con dicitura antimafia,
quando previsto;
- richiesta della modalita' di pagamento (Mod. A/TS).
2) Richiesta seconda rata
Al raggiungimento del 50% dei lavori invia alla Regione la richiesta
di erogazione della seconda rata, pari al 35% del contributo
concesso, allegando la seguente documentazione:
- richiesta erogazione della seconda rata (Mod. A/2R);
- dichiarazione del direttore lavori con la quale si certifica che lo
stato d'avanzamento dei lavori e' pari o superiore al 50%;
- fideiussione o polizza assicurativa a garanzia della rata da
erogare;
- certificato della Camera di Commercio con dicitura antimafia,
quando previsto.
3) Richiesta saldo
Al termine dei lavori invia alla Regione la seguente documentazione
necessaria per la quantificazione del saldo da erogare o della somma
da recuperare pari alla differenza tra il valore del contributo
definitivamente accertato e l'importo erogato nel corso di
realizzazione dell'intervento.
Per interventi finalizzati alla locazione permanente:
- richiesta erogazione saldo (Mod. A/S);
- attestato di fine lavori (Mod. FL) sottoscritto dal legale
rappresentante o dal direttore dei lavori e vistato dal Comune;
- elenco nominativo degli assegnatari e dei locatari con
l'indicazione dell'ammontare del reddito calcolato secondo le
modalita' indicate al paragrafo 4 dell'Allegato E alla deliberazione
consiliare 133/00 e della categoria sociale del beneficiario;
- copia conforme all'originale della delibera di assegnazione degli
alloggi adottata dal Consiglio di Amministrazione della Cooperativa o
della Fondazione;
- dichiarazione sostitutiva di atto notorio del legale rappresentante
della Cooperativa o della Fondazione attestante la sussistenza dei
requisiti soggettivi in capo agli assegnatari;
- copia degli attestati di possesso dei requisiti soggettivi per i
soggetti diversi dalle Cooperative a proprieta' indivisa e dalle
Fondazioni;
- verbali di consegna e consistenza dell'alloggio sottoscritti dal
legale rappresentante della Cooperativa o altro soggetto operatore e
dall'assegnatario o locatario;
- certificato della Camera di Commercio con dicitura antimafia,
quando previsto;
- richiesta svincolo della fideiussione.
Per interventi finalizzati alla locazione a termine:
- richiesta erogazione saldo (Mod. A/S);
- attestato di fine lavori (Mod. FL) sottoscritto dal legale
rappresentante o dal direttore dei lavori e vistato dal Comune;
- elenco nominativo locatari con indicazione della categoria sociale
del beneficiario e copia degli attestati di possesso dei requisiti
soggettivi;
- verbali di consegna e consistenza dell'alloggio sottoscritti dal
legale rappresentante della Cooperativa o altro soggetto operatore e
dall'assegnatario o locatario;
- certificato della Camera di Commercio con dicitura antimafia,
quanto previsto;
- richiesta svincolo della fideiussione.
Per interventi finalizzati alla locazione a termine o permanente
fruenti di un ulteriore contributo per "progetti sperimentali o
innovativi"
La Regione provvede ad erogare il contributo dovuto in un'unica
soluzione al momento del saldo del contributo ordinario a seguito
della presentazione da parte dell'operatore di una dichiarazione
sostitutiva di atto notorio sottoscritta dal legale rappresentante e
vistata dal tecnico abilitato, attestante la conformita' fra i
contenuti del progetto approvato e quanto realizzato.
Il Comune opera secondo la seguente procedura:
- predispone e sottoscrive la convenzione e rilascia la concessione
edilizia o altro titolo abilitativo;
- accerta i requisiti soggettivi fatto salvo quanto previsto al
paragrafo 3 dell'Allegato E alla deliberazione consiliare 133/00;
- controlla la corretta applicazione della convenzione;
- trasmette annualmente alla Regione il rendiconto delle somme
recuperate nei casi di violazione da parte del soggetto attuatore
delle obbligazioni derivanti dalla convenzione e relaziona in merito
alla attivita' di utilizzo dei recuperi stessi.
Nel caso in cui l'operatore sia un soggetto pubblico, religioso o
ACER non sono richiesti le polizze fideiussorie e il certificato
della Camera di Commercio.
L'assegnazione degli alloggi avverra' da parte degli Enti pubblici e
delle ACER secondo la normativa vigente in materia di edilizia
residenziale pubblica.
ALLEGATO C)
Interventi per la proprieta' - Procedure per l'erogazione dei
contributi
Tutti gli interventi di edilizia agevolata sono soggetti a
convenzione, ai sensi degli artt. 7 e 8 della Legge 10/77 o dell'art.
35 della Legge 865/71, redatta secondo lo schema di convenzione tipo
regionale.
Entro 10 mesi dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale
della Regione del provvedimento regionale di localizzazione il
soggetto attuatore, pena la decadenza immediata e automatica del
finanziamento, deve iniziare i lavori e inviare alla Regione copia
della concessione edilizia o altro titolo abilitativo e del progetto
esecutivo. Per progetto esecutivo si intende il progetto autorizzato
con concessione edilizia ovvero altro titolo abilitativo.
La Regione provvede:
- ad inviare ad ogni soggetto attuatore la scheda contenente i
requisiti dell'intervento da realizzare;
- a verificare a presentazione della concessione edilizia o altro
titolo abilitativo e del relativo progetto la conformita' fra il
progetto inviato e i requisiti tecnico, qualitativo e sperimentali
contenuti nella proposta presentata in sede di bando;
- a verificare, a seguito della trasmissione dell'attestato di inizio
lavori (Mod. IL) sottoscritto dal legale rappresentante o dal
direttore dei lavori e vistato dal Comune, che e' stato rispettato il
termine previsto per l'inizio degli stessi;
- a determinare e a concedere con atto del Dirigente competente, a
seguito dell'esito positivo del controllo suddetto, per ogni
intervento l'ammontare del contributo;
- ad erogare il contributo dovuto in un'unica soluzione a
presentazione della documentazione di seguito elencata.
L'operatore chiede alla Regione l'erogazione del contributo previa
presentazione della seguente documentazione:
- richiesta erogazione contributo (Mod. A/BC);
- attestato di inizio lavori (Mod. IL) sottoscritto dal legale
rappresentante o dal direttore dei lavori e vistato dal Comune;
- attestato di fine lavori (Mod. FL) sottoscritto dal legale
rappresentante o dal direttore dei lavori e vistato dal Comune;
- copia della convenzione;
- copia degli attestati di possesso dei requisiti soggettivi;
- verbali di consegna e consistenza dell'alloggio sottoscritti dal
legale rappresentante della cooperativa o altro soggetto operatore e
dall'assegnatario/acquirente;
- atti notarili di assegnazione in proprieta'/acquisto ovvero
fideiussione svincolabile alla presentazione dei rogiti;
- certificato della Camera di Commercio con dicitura antimafia,
quando previsto;
- richiesta della modalita' di pagamento (Mod. A/TS).
Il Comune opera secondo la seguente procedura:
- predispone e sottoscrive la convenzione e rilascia la concessione
edilizia o altro titolo abilitativo, appone il visto di conformita'
agli artt. 16 e 43 della Legge 457/78 e art. 31, lettere b), c), d),
e) sul Mod. A/BC;
- accerta i requisiti soggettivi;
- controlla la corretta applicazione della convenzione;
- trasmette annualmente alla Regione il rendiconto delle somme
recuperate nei casi di violazione da parte del soggetto attuatore
delle obbligazioni derivanti dalla convenzione e relaziona in merito
alla attivita' di utilizzo dei recuperi stessi.
ALLEGATO D)
Determinazione della superficie
Ai fini della determinazione delle superfici e del calcolo della
superficie complessiva, valgono le seguenti definizioni:
- Su = superficie utile abitabile: superficie di pavimento degli
alloggi misurata al netto di murature, pilastri, tramezzi, sguinci,
vani di porte e finestre, di eventuali scale interne, di logge e di
balconi;
- Snr = superficie non residenziale: logge, balconi, cantinole,
soffitte, locali motore ascensore, cabine idriche, lavatoi comuni,
centrali termiche ed altri locali a stretto servizio delle residenze,
autorimesse singole e collettive, androni di ingresso e porticati
liberi;
- Sc = superficie complessiva: si intende sia per il recupero che per
la nuova costruzione come Su + 60% Snr.
Casi particolari:
- per gli interventi destinati a particolari categorie sociali, si
intende superficie utile anche quella destinata agli spazi collettivi
complementari alla residenza;
- scale: la superficie delle scale va calcolata una volta sola in
proiezione orizzontale ed e' considerata non residenziale (Snr). Tale
modalita' di calcolo si applica anche nel caso di alloggi duplex o
case a schiera;
- vani: sono ricomprese nella Su:
- i vani di ingresso delle unita' immobiliari anche di altezza
inferiore a m. 2,70;
- i vani che nelle nuove costruzioni hanno altezza variabile, ad
esempio i sottotetti, quando l'altezza media sia inferiore a m. 2,70,
ma superiore a m. 2,40, purche' abbiano i requisiti di illuminazione
e ventilazione previsti dal regolamento edilizio comunale, in ogni
caso questa altezza media non puo' essere superiore a m. 2,70. Si
considerano vani ad altezza variabile anche i vani in cui un soppalco
limita l'altezza di una porzione.
ALLEGATO E)
Requisiti soggettivi
Le seguenti categorie di utenti nel caso alloggi in locazione devono
possedere i seguenti requisiti soggettivi.
Studenti fuori sede
a) Avere la cittadinanza italiana o di uno Stato che appartiene
all'Unione Europea. Nel caso di cittadino di altro Stato e'
necessario che questi sia titolare del permesso di soggiorno o sia
regolarmente soggiornante iscritto nelle liste di collocamento o
eserciti una regolare attivita' di lavoro subordinato o di lavoro
autonomo ai sensi dell'art. 40, comma 6 del DLgs 27/5/1998, n. 286;
b) non essere titolari essi stessi, o i membri del proprio nucleo
familiare, del diritto di proprieta', di usufrutto o di abitazione,
di un alloggio nel comune ove ha sede l'intervento o in comuni
contermini. Si deroga a quanto sopra indicato nel caso in cui il
soggetto interessato o un componente del suo nucleo familiare si
trovi in uno soltanto dei seguenti casi: - sia comproprietario di non
piu' di un alloggio con terzi non appartenenti al nucleo familiare; -
sia proprietario o comproprietario di non piu' di un alloggio non
disponibile per l'utilizzo in quanto specifici diritti reali sono
attribuiti ad altri soggetti, in virtu' di un atto di data anteriore
al 15/2/2000. Si prescinde da tale data nel caso di diritto di
abitazione riconosciuto a favore del coniuge superstite; - sia
proprietario o comproprietario di non piu' di un alloggio che risulti
fatiscente da certificato di non abitabilita' rilasciato dal Comune o
che non consenta l'accesso o l'agibilita' interna ad uno o piu'
componenti del nucleo familiare del titolare, che siano affetti da un
handicap con problemi di deambulazione ovvero abbiano un grado di
invalidita' pari o superiore al 66%; - sia proprietario di non piu'
di un alloggio non idoneo alle esigenze del nucleo familiare. Per
alloggio idoneo si intende quello di superficie almeno pari a 30 mq.,
con ulteriori 15 mq. per ogni componente oltre i primi due;
c) fruire di un reddito annuo complessivo, per nucleo familiare non
superiore a Lire 60.000.000 (pari a Euro 30.987,41). Le modalita' di
calcolo sono quelle riportate al punto 4.1) dell'Allegato "E" alla
deliberazione consiliare 133/00. Il limite di reddito si intende
applicato al nucleo familiare di provenienza.
Lavoratori immigrati per lavoro italiani e stranieri
Per lavoratori immigrati italiani e stranieri si intendono i
lavoratori provenienti da altri Stati, Regioni, Province e Comuni in
possesso dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana o di uno Stato che appartiene all'Unione
Europea. Nel caso di cittadino di altro Stato e' necessario che
questi sia titolare del permesso di soggiorno o sia regolarmente
soggiornante iscritto nelle liste di collocamento o eserciti una
regolare attivita' di lavoro subordinato o di lavoro autonomo ai
sensi dell'art. 40, comma 6 del DLgs 27/5/1998, n. 286;
b) non essere titolari essi stessi, o i membri del proprio nucleo
familiare, del diritto di proprieta', di usufrutto o di abitazione,
di un alloggio nel comune ove ha sede l'intervento o in comuni
contermini. Si deroga a quanto sopra indicato nel caso in cui il
soggetto interessato o un componente del suo nucleo familiare si
trovi in uno soltanto dei seguenti casi: - sia comproprietario di non
piu' di un alloggio con terzi non appartenenti al nucleo familiare; -
sia proprietario o comproprietario di non piu' di un alloggio non
disponibile per l'utilizzo in quanto specifici diritti reali sono
attribuiti ad altri soggetti, in virtu' di un atto di data anteriore
al 15/2/2000. Si prescinde da tale data nel caso di diritto di
abitazione riconosciuto a favore del coniuge superstite; - sia
proprietario o comproprietario di non piu' di un alloggio che risulti
fatiscente da certificato di non abitabilita' rilasciato dal Comune o
che non consenta l'accesso o l'agibilita' interna ad uno o piu'
componenti del nucleo familiare del titolare, che siano affetti da un
handicap con problemi di deambulazione ovvero abbiano un grado di
invalidita' pari o superiore al 66%; - sia proprietario di non piu'
di un alloggio non idoneo alle esigenze del nucleo familiare. Per
alloggio idoneo si intende quello di superficie almeno pari a 30 mq.,
con ulteriori 15 mq. per ogni componente oltre i primi due;
c) fruire di un reddito annuo complessivo, per nucleo familiare non
superiore a Lire 60.000.000 (pari a Euro 30.987,41). Le modalita' di
calcolo sono quelle riportate al punto 4.1) dell'Allegato "E" alla
deliberazione consiliare 133/00. Il limite di reddito si intende
applicato al nucleo familiare cosi' come definito al punto 1),
lettera e) dell'Allegato "E" alla deliberazione consiliare 133/00.
Anziani
a) Avere eta' minima non inferiore a 60 anni ovvero la condizione di
invalidita' permanente o la condizione prevista all'art. 2, comma 2
della L.R. 5/94;
b) avere la cittadinanza italiana o di uno Stato che appartiene
all'Unione Europea. Nel caso di cittadino di altro Stato e'
necessario che questi sia titolare del permesso di soggiorno o sia
regolarmente soggiornante iscritto nelle liste di collocamento o
eserciti una regolare attivita' di lavoro subordinato o di lavoro
autonomo ai sensi dell'art. 40, comma 6 del DLgs 27/5/1998, n. 286;
c) non essere titolari essi stessi, o i membri del proprio nucleo
familiare, del diritto di proprieta', di usufrutto o di abitazione,
di un alloggio nel comune ove ha sede l'intervento o in comuni
contermini. Si deroga a quanto sopra indicato nel caso in cui il
soggetto interessato o un componente del suo nucleo familiare si
trovi in uno soltanto dei seguenti casi: - sia comproprietario di
non piu' di un alloggio con terzi non appartenenti al nucleo
familiare; - sia proprietario o comproprietario di non piu' di un
alloggio non disponibile per l'utilizzo in quanto specifici diritti
reali sono attribuiti ad altri soggetti, in virtu' di un atto di data
anteriore al 15/2/2000. Si prescinde da tale data nel caso di diritto
di abitazione riconosciuto a favore del coniuge superstite; - sia
proprietario o comproprietario di non piu' di un alloggio che risulti
fatiscente da certificato di non abitabilita' rilasciato dal Comune o
che non consenta l'accesso o l'agibilita' interna ad uno o piu'
componenti del nucleo familiare del titolare, che siano affetti da un
handicap con problemi di deambulazione ovvero abbiano un grado di
invalidita' pari o superiore al 66%; - sia proprietario di non piu'
di un alloggio non idoneo alle esigenze del nucleo familiare. Per
alloggio idoneo si intende quello di superficie almeno pari a 30 mq.,
con ulteriori 15 mq. per ogni componente oltre i primi due;
d) fruire di un reddito annuo complessivo, per nucleo familiare non
superiore a Lire 60.000.000 (pari a Euro 30.987,41). Le modalita' di
calcolo sono quelle riportate al punto 4.1) dell'Allegato "E" alla
deliberazione consiliare 133/00. Il limite di reddito si intende
applicato al nucleo familiare cosi' come definito al punto 1),
lettera e) dell'Allegato "E" alla deliberazione consiliare 133/00.
Disabili
a) Avere un grado di invalidita' pari o superiore al 66%. Il
requisito e' soddisfatto anche nel caso di famiglie in cui un solo
componente si trovi in tale condizione;
b) avere la cittadinanza italiana o di uno Stato che appartiene
all'Unione Europea. Nel caso di cittadino di altro Stato e'
necessario che questi sia titolare del permesso di soggiorno o sia
regolarmente soggiornante iscritto nelle liste di collocamento o
eserciti una regolare attivita' di lavoro subordinato o di lavoro
autonomo ai sensi dell'art. 40, comma 6 del DLgs 27/5/1998, n. 286;
c) non essere titolari essi stessi, o i membri del proprio nucleo
familiare, del diritto di proprieta', di usufrutto o di abitazione,
di un alloggio nel comune ove ha sede l'intervento o in comuni
contermini. Si deroga a quanto sopra indicato nel caso in cui il
soggetto interessato o un componente del suo nucleo familiare si
trovi in uno soltanto dei seguenti casi: - sia comproprietario di
non piu' di un alloggio con terzi non appartenenti al nucleo
familiare; - sia proprietario o comproprietario di non piu' di un
alloggio non disponibile per l'utilizzo in quanto specifici diritti
reali sono attribuiti ad altri soggetti, in virtu' di un atto di data
anteriore al 15/2/2000. Si prescinde da tale data nel caso di diritto
di abitazione riconosciuto a favore del coniuge superstite; - sia
proprietario o comproprietario di non piu' di un alloggio che risulti
fatiscente da certificato di non abitabilita' rilasciato dal Comune o
che non consenta l'accesso o l'agibilita' interna ad uno o piu'
componenti del nucleo familiare del titolare, che siano affetti da un
handicap con problemi di deambulazione ovvero abbiano un grado di
invalidita' pari o superiore al 66%; - sia proprietario di non piu'
di un alloggio non idoneo alle esigenze del nucleo familiare. Per
alloggio idoneo si intende quello di superficie almeno pari a 30 mq.,
con ulteriori 15 mq. per ogni componente oltre i primi due;
d) fruire di un reddito annuo complessivo, per nucleo familiare non
superiore a Lire 60.000.000 (pari a Euro 30.987,41). Le modalita' di
calcolo sono quelle riportate al punto 4.1) dell'Allegato "E" alla
deliberazione consiliare 133/00. Il limite di reddito si intende
applicato al nucleo familiare cosi' come definito al punto 1),
lettera e) dell'Allegato "E" alla deliberazione consiliare 133/00.
Casi particolari
Si prescinde dal requisito dell'impossidenza nel caso di nuclei
familiari beneficiari di alloggi in locazione, assistiti da
contributo pubblico, destinati allo svolgimento di attivita' di
accoglienza, servizio, assistenza a soggetti deboli, svantaggiati,
quali anziani, minori in difficolta', disabili. Rientrano in tale
categoria le attivita' svolte da Associazioni legalmente riconosciute
di volontariato, o comunque ONLUS, o altri soggetti che perseguono
per statuto le finalita' sociali suddette.
Coppie di giovani
Per coppie di giovani si intendono i seguenti nuclei familiari:
- i coniugi sia in regime di comunione che di separazione dei beni;
- i nubendi;
- i conviventi more-uxorio;
in cui almeno uno dei due componenti abbia meno di 35 anni alla data
di riferimento per l'accertamento dei requisiti soggettivi.
I nuclei familiari devono risultare gia' costituiti non oltre 8 mesi
dopo la stipula dell'atto notarile di assegnazione in proprieta' con
residenza presso l'alloggio oggetto del contributo.
Nel caso di alloggi destinati alla locazione i nuclei familiari
devono risultare gia' costituiti non oltre 8 mesi dopo la data di
consegna dell'alloggio.
Le coppie di giovani assegnatarie o acquirenti di alloggi devono
possedere i seguenti requisiti soggettivi:
1) avere, uno dei due componenti del nucleo familiare, meno di 35
anni alla data di riferimento per l'accertamento dei requisiti
soggettivi;
2) avere i requisiti di cui ai punti a), b), c), d), e) dell'Allegato
"E" alla deliberazione consiliare 133/00;
3) fruire di un reddito annuo complessivo, per nucleo familiare, non
superiore a Lire 60.000.000 (pari a Euro 30.987,41). Le modalita' di
calcolo sono quelle riportate al punto 4.1 dell'Allegato "E" alla
deliberazione consiliare 133/00.
(segue allegato fotografato)