REGIONE EMILIA-ROMAGNA - GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 10 giugno 2002, n. 969

Direttive relative alla istituzione ed alla gestione tecnica delle Aziende venatorie (art. 43, comma 8, L.R. 8/94 e successive modifiche)

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                          
Richiamate:                                                                     
- la Legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della              
fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio", che, all'art.           
16 stabilisce principi e norme generali relativi alle Aziende                   
faunistico-venatorie ed agri-turistico-venatorie;                               
- la L.R. 15 febbraio 1994, n. 8 "Disposizioni per la protezione                
della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attivita' venatoria" e             
successive modifiche, ed in particolare gli artt. 43, comma 8 e 62,             
comma 1, lett. b), in base ai quali la Regione emana norme per                  
l'istituzione, il rinnovo e la revoca delle Aziende venatorie nonche'           
per la gestione tecnica e per gli interventi di mantenimento e di               
miglioramento ambientale nelle stesse;                                          
- la deliberazione della Giunta regionale n. 3 del 3 gennaio 1995,              
"Norme per la costituzione delle Aziende venatorie. Gestione tecnica            
ed interventi di manutenzione e di miglioramento ambientale",                   
adottata nella fase di prima attuazione della citata L.R. 8/94;                 
preso atto che le modifiche apportate a detta legge regionale con la            
L.R. 16 febbraio 2000, n. 6 "Modifiche alla L.R. 15 febbraio 1994, n.           
8 - Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per                  
l'esercizio dell'attivita' venatoria" riguardano anche alcune norme             
di cui all'art. 43 della stessa legge regionale;                                
considerato inoltre che l'esperienza acquisita nell'attuazione della            
sopracitata deliberazione della Giunta regionale 3/95 ha suggerito              
l'opportunita' di apportare alcuni miglioramenti sostanziali e                  
formali dell'atto medesimo;                                                     
ritenuto pertanto necessario provvedere all'emanazione delle nuove              
direttive di cui all'oggetto, secondo il testo allegato che fa parte            
integrante della presente deliberazione;                                        
sentite in proposito le Organizzazioni professionali agricole, le               
Associazioni venatorie e le Associazioni di protezione ambientale               
regionali;                                                                      
vista la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di                
organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna",           
ed in particolare l'art. 37, comma 4;richiamate le proprie                      
deliberazioni:                                                                  
- n. 2832 in data 17 dicembre 2001, concernente la riorganizzazione             
della struttura organizzativa dirigenziale della Giunta regionale;              
- n. 3021 in data 28 dicembre 2001 con la quale sono stati approvati            
gli atti direttoriali di conferimento degli incarichi di livello                
dirigenziale;                                                                   
richiamata, inoltre, la propria deliberazione n. 2774 in data 10                
dicembre 2001 recante "Direttiva sulle modalita' di espressione dei             
pareri di regolarita' amministrativa e contabile dopo l'entrata in              
vigore della L.R. 43/01";                                                       
dato atto, pertanto, dei pareri favorevoli espressi dal Responsabile            
del Servizio Territorio rurale, dr. Marco Marchetti, e dal Direttore            
generale Agricoltura, dr. Dario Manghi, in merito rispettivamente               
alla regolarita' tecnica e alla legittimita' della presente                     
deliberazione ai sensi del citato art. 37, comma 4 della L.R. 43/01 e           
della predetta deliberazione 2774/01;                                           
su proposta dell'Assessore alla Difesa del suolo e della costa.                 
Protezione civile,                                                              
a voti unanimi e palesi, delibera:                                              
1) di emanare, secondo il testo che si allega alla presente                     
deliberazione quale parte integrante, direttive relative alla                   
istituzione ed alla gestione tecnica delle Aziende venatorie, ai                
sensi degli artt. 43, comma 8 e 62, comma 1, lett. b) della L.R. 15             
febbraio 1994, n. 8 e successive modifiche;                                     
2) di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale             
della Regione Emilia-Romagna;                                                   
3) di stabilire che dalla data di adozione del presente atto, cessa             
di avere applicazione la deliberazione della Giunta regionale n. 3              
del 3 gennaio 1995 "Norme per la costituzione delle Aziende venatorie           
- Gestione tecnica ed interventi di manutenzione e di miglioramento             
ambientale", fermo restando quanto previsto dalle Disposizioni                  
transitorie e finali di cui al punto 8) dell'allegato emanato con il            
presente atto.                                                                  
Direttive relative alla istituzione ed alla gestione tecnica delle              
Aziende venatorie (artt. 43, comma 8 e 62, comma 1, lett. b) della              
L.R. 8/94 e successive modifiche)                                               
1) Istituzione, trasformazione, modifica, rinnovo e revoca delle                
Aziende venatorie                                                               
Le Province, ricorrendo le condizioni di cui all'art. 43 della L.R.             
8/94 e successive modifiche, autorizzano l'istituzione, il rinnovo,             
la trasformazione e la modifica di Aziende venatorie per ciascun                
comprensorio omogeneo ed entro i limiti di superficie                           
complessivamente indicati negli "Indirizzi regionali per la                     
pianificazione faunistico-venatoria provinciale" ed entro quelli                
specificamente indicati nei singoli piani faunistico-venatori                   
provinciali ed in sintonia con le indicazioni fornite dalla Carta               
delle vocazioni faunistiche.                                                    
L'istanza di istituzione, trasformazione o di modifica dei confini,             
viene presentata dal richiedente (persona fisica o giuridica od Ente            
collettivo) in carta legale alla Provincia competente per territorio            
secondo le modalita' ed i termini fissati con apposito provvedimento            
emesso dalle singole Province, nel rispetto delle presenti direttive.           
Qualora la suddetta istanza riguardi territori ricadenti sotto la               
competenza di Province diverse, la relativa autorizzazione compete              
alla Provincia nella quale insiste la superficie maggiore, sentita la           
Provincia limitrofa.                                                            
La gestione tecnica dell'Azienda compete alla Provincia nella quale             
insiste la superficie maggiore nel rispetto del Piano                           
faunistico-venatorio della Provincia limitrofa.                                 
Fermo restando quanto previsto dal terzo comma dell'art. 43 della               
L.R. 8/94 e successive modifiche, la domanda di autorizzazione deve             
contenere oltre alle generalita' e residenza del richiedente, se                
persona fisica, o denominazione e sede se persona giuridica od Ente             
collettivo, l'indicazione della localita', della persona incaricata             
di svolgere le funzioni di Direttore ed i poteri ad essa assegnati e            
l'indicazione dell'eventuale sostituto in caso di sua assenza o                 
impedimento. Nella medesima domanda il richiedente deve inoltre                 
segnalare le modalita' attraverso le quali intende assicurare la                
vigilanza.                                                                      
La richiesta di autorizzazione deve essere inoltre corredata da:                
a) Carta topografica regionale in scala 1:25.000 della zona                     
opportunamente delimitata nei propri confini perimetrali. Tali                  
delimitazioni devono seguire, per quanto possibile, confini naturali;           
b) planimetria dell'Azienda riportata su Carta tecnica regionale in             
scala 1:5000 o 1:10.000 in cui siano riportate le tipologie                     
ambientali: aree coltivate, aree boschive, bacini artificiali,                  
laghetti, maceri e stagni, zone umide, aree di incolto, desumibili              
dalla Carta dell'utilizzazione reale del suolo;                                 
c) rappresentazione delle situazioni faunistiche di particolare                 
interesse su CTR a scala 1:5000 o 1:10.000 e descrizione delle                  
relative misure gestionali;                                                     
d) elenco dei proprietari e/o dei conduttori dei fondi completo dei             
dati catastali riferiti ai fondi inclusi. E' inoltre facolta' della             
Provincia competente richiedere la mappa catastale dei terreni che si           
intendono includere nell'Azienda venatoria;                                     
e) dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' dei proprietari              
e/o conduttori, singoli o associati, dei fondi rustici compresi                 
nell'Azienda, qualora gli stessi non siano costituiti in consorzio              
con atto pubblico, attestante il rilasciato assenso. L'esistenza del            
consorzio costituisce presupposto per il solo rilascio o rinnovo                
dell'autorizzazione, la quale perdura fino alla sua scadenza                    
indipendentemente dalla durata del consorzio stesso;                            
f) Piano tecnico pluriennale di conservazione e di ripristino                   
ambientale.                                                                     
La domanda di istituzione, trasformazione o modifica deve essere                
presentata entro il 31 marzo dell'anno precedente a quello a partire            
dal quale decorrera' l'eventuale validita' dell'istituto.                       
La domanda di rinnovo di Aziende venatorie deve essere presentata               
almeno sei mesi prima della scadenza, secondo le medesime procedure             
dell'istituzione.                                                               
Qualora il richiedente dichiari sotto la propria responsabilita' che            
non si sono verificate modificazioni nello stato di fatto                       
dell'Azienda, sono accertati d'ufficio i fatti, gli stati e le                  
qualita' attestati in documenti gia' in possesso della Provincia                
stessa; in particolare viene considerata valida la cartografia CTR in           
scala 1:25.000.La decisione sull'istanza di istituzione,                        
trasformazione e modifica deve essere adottata entro l'anno in cui e'           
avvenuta la presentazione della domanda.                                        
La decisione sulla domanda di rinnovo deve essere adottata entro il             
termine di scadenza dell'Azienda. Decorso tale termine senza che sia            
pervenuta alcuna comunicazione al titolare, l'autorizzazione si                 
intende tacitamente rinnovata per lo stesso periodo ed alle stesse              
condizioni vigenti nell'ultimo anno dell'autorizzazione medesima,               
fatto salvo quanto previsto dall'art. 20 della Legge 241/90.                    
Nei provvedimenti di istituzione, trasformazione, modifica o rinnovo,           
devono essere indicati, oltre al nominativo del titolare, la durata,            
la superficie della zona interessata, gli estremi necessari per                 
l'individuazione di essa, le modalita' attraverso le quali il                   
titolare assicura la vigilanza, gli obblighi cui il medesimo dovra'             
far fronte all'atto e nel corso della validita' dell'autorizzazione,            
compresi quelli eventualmente connessi con l'istituzione di Aziende             
venatorie in terreni in precedenza vincolati ad ambito di protezione.           
La Provincia in previsione del rinnovo delle autorizzazioni, accerta            
la situazione ambientale e faunistica delle Aziende venatorie e                 
controlla il raggiungimento degli obiettivi contenuti nei piani di              
conservazione e di ripristino ambientale, nonche' di quelli contenuti           
nei piani di assestamento e di prelievo per quanto riguarda le                  
Aziende faunistico-venatorie, o dei piani di gestione relativamente             
alle Aziende agri-turistico-venatorie, al fine di stabilire se                  
sussistano o meno le condizioni per il rinnovo delle autorizzazioni             
medesime.                                                                       
La Provincia svolge il controllo sanitario della fauna selvatica                
immessa o catturata o presente nell'ambito delle Aziende venatorie,             
con le modalita' indicate dalla legislazione vigente e si avvale dei            
veterinari delle Aziende sanitarie locali territorialmente competenti           
o degli Istituti zooprofilattici di zona.                                       
L'autorizzazione di Azienda venatoria e' revocata dalla Provincia               
competente, quando ricorrano le condizioni di cui al punto 7).                  
La Provincia assume il provvedimento di revoca e lo notifica, entro             
30 giorni, al titolare.                                                         
Dopo 60 giorni dalla notifica del provvedimento di revoca, qualora              
non sia stato interposto ricorso amministrativo, la Provincia puo'              
catturare, alle condizioni concordate con il titolare, la fauna                 
selvatica a scopo di ripopolamento.                                             
Le Aziende venatorie la cui autorizzazione e' stata revocata, vengono           
costituite in zone di rifugio di cui all'art. 22 della L.R. 8/94 e              
successive modifiche.                                                           
In caso di rinuncia all'autorizzazione, il titolare puo' effettuare,            
secondo le condizioni concordate con la Provincia competente, le                
catture di fauna selvatica fino al completamento del Piano annuale di           
prelievo o di gestione.                                                         
2) Aziende faunistico venatorie (AAFFVV)                                        
2.1) Finalita'                                                                  
Nei territori che posseggono caratteristiche ambientali di elevato              
interesse naturalistico e di elevate potenzialita' faunistiche e                
pertanto idonei al raggiungimento degli obiettivi di cui alla lettera           
a), comma 1, art. 16 della Legge 157/92, mediante opportuni                     
interventi adottati per volonta' del richiedente, le Provincie                  
possono autorizzare l'istituzione di Aziende faunistico-venatorie.              
Le Aziende faunistico-venatorie sono classificate, per quanto attiene           
alle caratteristiche ambientali, in:                                            
- Aziende con zona umida o valliva: quando comprendono terreni                  
perennemente sommersi, naturalmente o artificialmente e/o prati                 
umidi, di estensione complessivamente non inferiore al 10%                      
dell'intera superficie dell'Azienda;                                            
- Aziende in ambiente asciutto.                                                 
Il Piano tecnico pluriennale di conservazione e di ripristino                   
ambientale deve contenere:                                                      
1) caratterizzazione ambientale del territorio comprendente                     
l'estensione totale, altimetria massima e minima, l'indirizzo                   
colturale delle aree coltivate, l'estensione di eventuali aree                  
boschive, bacini artificiali, laghetti, maceri e stagni, zone umide             
vallive e allagate, aree di incolto. Per quanto riguarda il                     
patrimonio vegetazionale, si richiede una sua analitica divisione e             
descrizione relativa alle principali zone e consociazioni ed una                
elencazione individuale per filari o singole piante di particolare              
valore paesistico ed eventuale documentazione fotografica relativa;             
2) precisazioni sull'indirizzo produttivo attuato dai proprietari o             
conduttori dei fondi inclusi;                                                   
3) conseguente scelta della/e specie in indirizzo in base alla                  
vocazionalita' dell'ambiente;                                                   
4) individuazione di eventuali fattori limitanti per la fauna                   
selvatica;                                                                      
5) caratterizzazione faunistica del comprensorio riguardante, oltre             
che le popolazioni appartenenti a specie cacciabili, anche quelle di            
specie protette che rivestono particolare interesse naturalistico               
presenti in forma permanente o temporanea all'interno dell'Azienda.             
Per quanto riguarda le Aziende faunistico-venatorie in ambiente                 
asciutto, gli interventi di riqualificazione e ripristino ambientale            
con finalita' di tutela e di incremento della fauna selvatica di                
interesse gestionale e conservazionistico, e con particolare                    
riferimento alle singole realta' locali, devono prevedere:                      
- mantenimento e/o ripristino di spazi naturali e seminaturali                  
permanenti quali siepi, complessi a macchia-radura aree boscate e/o             
arbustate costituite da specie autoctone, alberi isolati o in filare,           
piantate, maceri, stagni, laghetti, prati umidi, zone umide                     
permanenti, pozze di abbeverata, zone di rispetto dei suindicati                
elementi a prato permanente; tali spazi devono risultare estesi su di           
una superficie non inferiore ad una percentuale variante tra l'8 ed             
il 10% della superficie totale dell'Azienda faunistico-venatoria;               
- mantenimento, a fini faunistici, dei residui delle coltivazioni;              
semina di colture intercalari per la copertura vegetale; semina di              
colture a perdere per la fauna selvatica; tali interventi possono               
concorrere alla formazione della percentuale di cui sopra, comunque             
in misura non superiore al 3%;                                                  
- adozione di tecniche di gestione degli spazi naturali e                       
seminaturali idonee a garantire il successo del ciclo riproduttivo              
della fauna selvatica con particolare riguardo alla gestione della              
vegetazione nei terreni ritirati dalla produzione ai sensi dei                  
regolamenti comunitari dove gli interventi di trinciatura e/o sfalcio           
dovranno essere effettuati non prima del 15 luglio.                             
Per quanto riguarda le Aziende faunistico-venatorie con zona umida o            
valliva, il Piano tecnico pluriennale di conservazione e ripristino             
ambientale deve prevedere interventi finalizzati alla tutela e                  
all'incremento degli uccelli acquatici, con particolare riferimento             
al successo del loro ciclo riproduttivo; quali:                                 
- divieto di incendiare la vegetazione e di compiere interventi di              
sfalcio/trinciatura della vegetazione acquatica sommersa ed emersa e            
di lavorazione superficiale dei terreni tra il 20 febbraio e l'1                
agosto;                                                                         
- divieto di prosciugamento delle zone umide permanenti, salvo                  
interventi straordinari autorizzati;                                            
- mantenimento di adeguati livelli idrici nel periodo marzo-luglio              
evitando repentini innalzamenti che possono causare la sommersione di           
nidi e uova;                                                                    
- divieto di prosciugamento completo dei prati umidi fino al 31                 
luglio, mantenendone in acqua almeno il 50% anche nei mesi di aprile,           
maggio, giugno e luglio, nel caso in cui la loro superficie concorra            
al raggiungimento della soglia minima (10%) necessaria a consentirne            
la classificazione in "Azienda con zona umida".                                 
Gli interventi di ripristino e di riqualificazione delle zone umide             
devono essere rivolti ad ottenere:                                              
- sponde dolcemente digradanti e fondali con profondita'                        
differenziate:                                                                  
- isole con rive dolcemente digradanti e zone semiaffioranti;                   
- canneti di tife, cannucce di palude, giunchi e carici.                        
Nel caso in cui si debba procedere ad interventi straordinari di                
manutenzione degli argini e dei fondali e' necessario chiedere                  
l'autorizzazione ai competenti uffici della Provincia e la zona umida           
interessata deve risultare in asciutta gia' dall'1 marzo: in ogni               
caso i suindicati interventi possono interessare non oltre il 50%               
della superficie complessiva delle zone umide presenti nell'Azienda             
faunistico-venatoria.                                                           
Entro il mese di febbraio di ogni anno il titolare, presenta alla               
Provincia competente, per l'approvazione, il Piano annuale di                   
assestamento e di prelievo.                                                     
Detto Piano deve indicare le proposte di immissione di specie                   
selvatiche, specificandone la finalita' (ripopolamento, introduzione,           
reintroduzione).                                                                
Il Piano annuale di assestamento e di prelievo deve contenere:                  
I) stima delle specie presenti in Azienda;                                      
II) eventuali programmi di immissione di specie selvatiche nonche' la           
durata dei programmi stessi, da effettuarsi comunque entro i termini            
previsti dal comma 1, lett. a), art. 16 della Legge 157/92;                     
III) indicazione inerente le strutture produttive e ambientali                  
esistenti o da realizzarsi con indicazioni della/e specie ed il                 
numero potenziale di esemplari ospitati o liberati annualmente;                 
IV) elenco delle specie per le quali si richiede l'autorizzazione al            
prelievo venatorio e le relative proposte;                                      
V) segnalazione delle strutture di cui al comma 7 dell'art. 52 della            
L.R. 8/94 e successive modifiche.                                               
Per quanto riguarda le Aziende con zona umida o valliva o le                    
eventuali zone umide presenti all'interno delle Aziende in ambiente             
asciutto, tale Piano deve inoltre indicare:                                     
I) il numero dei cacciatori giornalieri in rapporto alla capacita'              
dell'ambiente ed in ogni caso non piu' di una struttura, funzionante            
giornalmente, di cui all'art. 52, comma 7 ed all'art. 53 della L.R.             
8/94 e successive modifiche, ogni 7 ettari di zona umida. Nel caso di           
superficie allagata complessivamente inferiore a 7 ettari e'                    
consentita comunque una di dette strutture. Tale rapporto deve essere           
di una struttura, funzionante giornalmente, di cui all'art. 52, comma           
7 della L.R. 8/94 e successive modifiche, ogni 100 ettari nel caso di           
superficie allagata non inferiore all'80% dell'intera superficie                
dell'Azienda;                                                                   
II) i giorni settimanali di caccia alla fauna migratoria fissati dal            
direttore e comunque non superiori a tre. In Aziende con superficie             
allagata non inferiore all'80% dell'intera superficie, i giorni di              
caccia settimanali non possono essere superiori a due, non                      
consecutivi.                                                                    
Entro il mese di febbraio il titolare deve altresi' produrre alla               
Provincia competente una relazione sulla attivita' svolta per                   
l'incremento della fauna, sugli abbattimenti compiuti nella stagione            
precedente, sulle operazioni di miglioramento ambientale ed un                  
consuntivo sull'attivita' di vigilanza svolta.                                  
L'estensione delle Aziende faunistico-venatorie deve essere                     
rapportata al ciclo biologico delle specie faunistiche in indirizzo,            
e comunque deve essere contenuta nei seguenti limiti ettariali:                 
  Minimo (ha)  Massimo (ha)                                                     
Aziende con zona   umida o valliva  150  2.000                                  
Aziende in ambiente   asciutto in pianura  150  2.000                           
in collina  300  2.000                                                          
in montagna  500  4.000                                                         
Le Aziende faunistico-venatorie che intendono scegliere quali specie            
in indirizzo un ungulato devono realizzare, a cura del titolare, le             
attivita' di programmazione e gestione previste dal vigente                     
Regolamento regionale per la gestione venatoria degli ungulati.                 
Per facilitare la tutela e/o la corretta gestione di popolamenti                
animali che abbisognano di spazi vitali piu' ampi di una singola AFV,           
e' consentita l'istituzione di Consorzi con atto pubblico, di AAFFVV            
limitrofe.                                                                      
I consorzi non possono superare comunque il limite massimo di 2.500             
ha e di 4.000 ha in montagna.                                                   
Le Aziende faunistico-venatorie non possono consorziarsi con Aziende            
agri-turistico-venatorie.                                                       
2.2) Gestione tecnica delle AAFFVV                                              
L'incremento della fauna selvatica deve essere attuato in misura                
preminente mediante la promozione dei cicli naturali di riproduzione            
della stessa.                                                                   
A tal fine, le immissioni di riproduttori appartenenti a specie e               
sottospecie indigene, in coppia o in gruppi, vengono effettuate in              
tempo utile per consentire la riproduzione in campo aperto.                     
I quantitativi immessi devono essere rapportati alle condizioni                 
dell'habitat.                                                                   
In sostituzione delle immissioni di riproduttori sopra indicate,                
oppure ad integrazione delle situazioni faunistiche rilevate                    
deficitarie, possono essere effettuate immissioni con animali delle             
specie previste dal programma all'uopo autorizzato anche provenienti            
da allevamenti in cattivita'.                                                   
Tutte le immissioni di fauna selvatica appartenente a specie e                  
sottospecie indigene, devono essere autorizzate dalla Provincia                 
competente.                                                                     
L'utilizzazione delle risorse di fauna selvatica mediante cattura               
avviene su richiesta del titolare ed a seguito di autorizzazione                
della Provincia, mediante i piani annuali di prelievo. Le operazioni            
di cattura possono essere svolte anche prima dell'apertura                      
dell'attivita' venatoria.                                                       
La fauna selvatica viene catturata per essere destinata a scopo di              
ripopolamento.                                                                  
Alla Regione, alle Provincie, agli ATC della regione e' data facolta'           
di richiedere, prima dell'inizio della cattura, la disponibilita' di            
tutto o di parte del catturato al prezzo di mercato.                            
Le catture di fauna selvatica migratoria non sono consentite.                   
Le immissioni e le catture devono avvenire a norma dell'art. 27 della           
L.R. 8/94 e successive modifiche e gli appositi verbali di immissione           
e/o cattura devono essere conservati a cura del titolare insieme                
all'altra documentazione dell'Azienda, al fine di dimostrare le                 
operazioni avvenute.                                                            
L'utilizzazione delle risorse di fauna selvatica mediante Piani di              
prelievo all'uopo autorizzati, non puo' superare il 60% della fauna             
selvatica valutata presente al termine della riproduzione naturale e            
delle eventuali immissioni integrative. Detto limite non si applica             
per il fagiano.                                                                 
Le quantita' sotto indicate rappresentano il carico minimo a fine               
stagione venatoria di cui garantire la presenza delle specie in                 
indirizzo al terzo anno dall'inizio del programma di assestamento;              
negli anni successivi il carico stimato a fine stagione venatoria               
dovra' risultare pari a quello stabilito nel Piano di assestamento              
faunistico.                                                                     
Specie  Densita' per 100 ha                                                     
cervo  1-2  Secondo la tipologia                                                
capriolo  6-10  del territorio                                                  
lepre  3-10                                                                     
starna  3-10                                                                    
pernice rossa  3-10                                                             
fagiano  10-35                                                                  
Per le Aziende faunistico-venatorie situate in collina e montagna               
detta densita' non si applica per il fagiano.                                   
Le Province possono derogare dai quantitativi sopra illustrati quando           
cio' sia dovuto ad epizoozie o calamita' naturali o comunque a fatti            
non imputabili alla volonta' del titolare.                                      
In caso di epizoozie il titolare e' tenuto ad informare                         
dell'insorgenza dei problemi sanitari l'Azienda sanitaria locale e la           
Provincia competente che disporra' gli interventi tecnici necessari             
alla salvaguardia del patrimonio faunistico.                                    
Le Aziende faunistico-venatorie non possono avere recinzioni                    
perimetrali tali da impedire il libero, passaggio della fauna.                  
Le Aziende faunistico-venatorie, previa segnalazione alla Provincia             
competente, possono detenere ed allevare fauna selvatica per il                 
ripopolamento dell'Azienda stessa. A tal fine, i titolari, singoli o            
associati, possono dotarsi di strutture recintate di dimensioni                 
adeguate alle esigenze delle specie allevate per la produzione                  
secondo metodi naturali, di fauna selvatica da destinare al                     
ripopolamento delle Aziende medesime.                                           
L'abbattimento della fauna selvatica stanziale e' consentito secondo            
le previsioni del Piano annuale di assestamento e di prelievo.                  
Nei limiti dei piani approvati dalla Provincia, il titolare puo'                
autorizzare l'abbattimento di un numero di capi di fauna selvatica              
stanziale superiore a quelli previsti dal calendario venatorio                  
vigente, purche' entro i limiti quantitativi fissati dal Piano                  
annuale di prelievo, il quale potra' essere realizzato fino al 31               
dicembre con eccezione per il fagiano e per il cinghiale, per i quali           
il termine e' fissato al 31 gennaio.                                            
altresi' consentita la caccia agli ungulati secondo le modalita' di             
cui all'art. 56 della L.R. 8/94 e successive modifiche ed il vigente            
Regolamento regionale per la gestione venatoria degli ungulati.                 
Per segnalare, sul tesserino venatorio, la giornata di caccia e gli             
eventuali abbattimenti di fauna selvatica, sia stanziale che                    
migratoria, il cacciatore deve attenersi a quanto stabilito dal                 
vigente calendario venatorio regionale.                                         
In caso di necessita' di controllo di specie appartenenti alla fauna            
selvatica, previa autorizzazione della Provincia competente, possono            
essere effettuate catture o abbattimenti controllati ai sensi                   
dell'art. 16 della L.R. 8/94 e successive modifiche.                            
Le autorizzazioni per effettuare gli interventi di cui sopra sono               
concesse, verificata l'inefficacia, da parte dell'INFS, dei metodi              
ecologici, sulla base di appositi piani autorizzati dalla Provincia             
competente i quali stabiliscono:                                                
- le specie faunistiche interessate;                                            
- la destinazione della fauna selvatica catturata o abbattuta;                  
- il numero massimo dei capi catturabili o abbattibili;                         
- i mezzi e i metodi selettivi adottati;                                        
- le condizioni di rilascio della fauna selvatica, le circostanze di            
tempo e di luogo relative;                                                      
- le forme di controllo;                                                        
- gli operatori incaricati ed in possesso dei requisiti di cui alla             
L.R. 8/94, art. 16, comma 3 e successive modifiche.                             
3) Aziende agri-turistico venatorie (AATTVV)                                    
3.1) Finalita'                                                                  
Nei territori di scarso rilievo faunistico ricadenti in aree ad                 
agricoltura svantaggiata e che presentino condizioni idonee a                   
consentire un reddito agricolo integrativo anche attraverso la                  
programmazione di un prelievo venatorio diffuso e basato                        
preminentemente su capi di fauna selvatica allevata in cattivita' ed            
immessa a tale scopo, le Province possono autorizzare l'istituzione             
di Aziende agri-turistico-venatorie, con finalita' di recupero e                
valorizzazione delle imprese agricole.                                          
Le Aziende agri-turistico-venatorie pertanto devono:                            
a) essere preferibilmente situate nei territori di scarso rilievo               
faunistico e di limitata estensione;                                            
b) coincidere preferibilmente con il territorio di una o piu' Aziende           
agricole ricadenti in aree di agricoltura svantaggiata, ovvero                  
dismesse da interventi agricoli ai sensi dei regolamenti comunitari             
in materia.                                                                     
Le Aziende agri-turistico-venatorie con zona umida possono essere               
autorizzate solo se comprendono bacini artificiali con presenza di              
fauna acquatica di allevamento.                                                 
L'autorizzazione ad istituire Aziende agri-turistico-venatorie e'               
rilasciata prioritariamente a imprenditori agricoli di cui all'art.             
2135 del Codice civile.                                                         
Entro il mese di febbraio di ogni anno il titolare presenta alla                
Provincia competente, per l'approvazione, il Piano di gestione.                 
Detto Piano deve contenere, oltre a quanto previsto al precedente               
paragrafo 2.1, punti 1) e 2):                                                   
1) l'eventuale inclusione dell'area nell'ambito di vincoli quali: -             
aree di agricoltura svantaggiata, - terreni agricoli ritirati dalla             
produzione nonche' destinati all'imboschimento ai sensi dei                     
regolamenti comunitari vigenti in materia;                                      
2) sintetica descrizione della caratterizzazione faunistica del                 
comprensorio;                                                                   
3) elenco delle specie di allevamento per le quali si richiede                  
l'autorizzazione al prelievo venatorio e relativo programma di                  
immissione;                                                                     
4) descrizione delle eventuali strutture produttive o di                        
ambientamento esistenti o da realizzarsi con indicazione della/e                
specie e del numero di esemplari che si intende produrre annualmente;           
5) eventuali progetti di recupero e valorizzazione ambientale.                  
6) le attivita' di complemento alla caccia che intendono                        
intraprendere (addestramento cani, ristorazione ed eventuali                    
strutture ricettive).                                                           
Ogni anno, entro il mese di febbraio, il titolare predispone e                  
trasmette altresi' alla Provincia competente una relazione sui                  
risultati produttivi, venatori e di vigilanza ottenuti nell'esercizio           
precedente.                                                                     
I limiti ettariali minimi e massimi, all'interno dei quali la                   
Provincia autorizza l'istituzione, la trasformazione, la modifica o             
il rinnovo delle Aziende agri-turistico-venatorie sono i seguenti:              
  Minimo (ha)  Massimo (ha)                                                     
con zone umide  100  1.500                                                      
in pianura  150  1.500                                                          
in collina  300  1.500                                                          
in montagna  300  1.500                                                         
I limiti massimi sopraspecificati non possono essere superati neppure           
da eventuali consorzi.                                                          
Le Aziende agri-turistico-venatorie possono consorziarsi, se                    
confinanti, esclusivamente con quelle aventi la stessa                          
classificazione.                                                                
In queste Aziende possono essere effettuati ripopolamenti pronta                
caccia, con soggetti appartenenti a specie selvatiche proprie della             
fauna italiana e provenienti da allevamenti nazionali.                          
Sono consentite le immissioni e l'abbattimento, per tutta la stagione           
venatoria, di fauna selvatica di allevamento specificata nel Piano di           
gestione ed appartenente esclusivamente alle seguenti specie: lepre,            
fagiano, starna, pernice rossa, quaglia e germano reale.                        
Le immissioni possono essere compiute esclusivamente con esemplari di           
specie e sottospecie previste dal Piano di gestione all'uopo                    
autorizzato. Per tali specie si deroga ai limiti di carniere previsti           
dal calendario venatorio vigente.                                               
Le Province provvedono con proprio calendario venatorio ad                      
autorizzare l'esercizio venatorio, limitatamente alla fauna di                  
allevamento, dall'1 settembre al 31 gennaio di ogni anno.                       
altresi' consentita la caccia alla volpe secondo le limitazioni                 
previste dal calendario venatorio regionale.                                    
La Provincia puo' autorizzare l'abbattimento di cinghiali,                      
provenienti da allevamenti, esclusivamente in aree recintate, la cui            
superficie non puo' essere superiore a 1.000 ettari complessivi per             
ciascuna provincia.                                                             
L'autorizzazione deve altresi' indicare prescrizioni per la                     
realizzazione delle recinzioni al fine di evitare la fuoriuscita dei            
cinghiali, garantendo nel contempo la libera circolazione delle altre           
specie di fauna selvatica.                                                      
Tutte le altre specie non menzionate sono sottoposte a divieto di               
caccia.                                                                         
3.2) Gestione tecnica delle AATTVV                                              
La produzione di fauna selvatica deve essere attuata sia promuovendo            
i cicli naturali della stessa nelle quantita' indicate nei piani                
annuali di gestione e autorizzate dalla Provincia competente, sia               
mediante immissione di capi allevati in cattivita' e ritenuti                   
biologicamente idonei e pronti per gli abbattimenti.                            
Nelle Aziende agri-turistico-venatorie l'esercizio venatorio e'                 
consentito al titolare ed alle persone da esso autorizzate.                     
Il cacciatore e' tenuto ad indicare sul tesserino venatorio la sigla            
della Provincia in cui ricade l'Azienda e la giornata d'uscita.                 
La Provincia puo' consentire nelle Aziende agri-turistico-venatorie             
l'addestramento, l'allenamento e le gare dei cani secondo le                    
modalita' previste dalle direttive regionali in materia, di cui                 
all'art. 45 della L.R. 8/94 e successive modifiche.                             
Le Aziende agri-turistico-venatorie, al fine della immediata                    
distinzione da quelle faunistico-venatorie, sono delimitate da                  
tabelle perimetrali che, oltre alla scritta, recano una fascia                  
trasversale di colore rosso, larga cm. 3 dall'angolo di sinistra in             
basso, all'angolo di destra in alto.                                            
4) Gestione amministrativa delle Aziende venatorie                              
Ogni forma di caccia o di abbattimento nelle Aziende venatorie e'               
subordinata al possesso di un apposito permesso rilasciato dal                  
titolare dell'autorizzazione o dal direttore.                                   
Detto permesso e' personale, non trasferibile e valido per una sola             
giornata. Esso e' costituito da una madre e una figlia, dalla quale             
risulti la possibilita' di riscontro dei capi abbattuti sulla madre             
ed in cui vengono indicati il numero d'ordine, il giorno di                     
validita', nome e cognome e numero di licenza di caccia della persona           
autorizzata, specie e numero dei capi che possono essere abbattuti.             
Sulla figlia l'interessato deve indicare i capi di selvaggina                   
abbattuta. La figlia e' trattenuta a dimostrazione della legittimita'           
del possesso della fauna selvatica fuori dall'Azienda venatoria.                
Il titolare dell'Azienda venatoria deve conservare la madre dei                 
permessi rilasciati - nonche' i moduli eventualmente annullati - per            
esibirli a richiesta del personale della Provincia per i dovuti                 
accertamenti, per almeno un anno successivo a quello di riferimento.            
Il rilascio dei permessi avviene su moduli approvati dalla Provincia            
competente.                                                                     
Dei permessi rilasciati e dei capi abbattuti, il titolare deve tenere           
apposito registro, debitamente aggiornato, la cui validita' scade con           
l'esaurirsi della validita' dell'autorizzazione.                                
Anche il titolare dell'Azienda faunistico-venatoria, qualora vi                 
eserciti la caccia, deve indicare i capi abbattuti.                             
5) Obblighi del titolare dell'autorizzazione                                    
Oltre agli obblighi previsti dal presente provvedimento e dalla                 
vigente normativa in materia, il titolare e' tenuto a rispettare,               
pena la sospensione o la revoca dell'autorizzazione, i seguenti                 
obblighi:                                                                       
a) segnalare, al momento della presentazione dell'istanza alla                  
Provincia, le modalita' attraverso le quali si impegna ad assicurare            
la vigilanza;                                                                   
b) nominare il direttore dell'AV od altra persona responsabile e                
delegata a rappresentarlo;                                                      
c) presentare per l'annata venatoria successiva ed entro il mese di             
febbraio di ogni anno il Piano di gestione faunistico-venatoria;                
d) presentare, entro lo stesso termine, una relazione sull'attivita'            
svolta per l'incremento della fauna e sugli abbattimenti compiuti               
nella stagione precedente.                                                      
6) Facolta' del titolare dell'autorizzazione                                    
Il titolare dell'Azienda venatoria ha facolta' di:                              
a) proporre alla Provincia competente gli operatori da incaricare per           
le catture o gli abbattimenti controllati ai sensi dell'art. 16 della           
L.R. 8/94 e successive modifiche;                                               
b) scegliere le giornate di caccia al cinghiale in forma collettiva             
nel rispetto delle leggi vigenti;                                               
c) richiedere piani di selezione dei riproduttori;                              
d) usare i cani anche in tempo di divieto per salvaguardare i nidi              
durante le lavorazioni agricole;                                                
e) raccogliere uova di fauna selvatica quando i nidi sono stati                 
danneggiati da calamita' naturali o possono essere distrutti dalle              
lavorazioni agricole e curare l'allevamento dei nati.                           
7) Controlli e sanzioni                                                         
Il controllo tecnico-amministrativo delle Aziende venatorie viene               
svolto dalla Provincia competente attraverso il proprio personale               
dipendente, eventualmente coadiuvato da altri tecnici, come indicato            
nelle disposizioni previste ai punti precedenti.                                
Il controllo sull'attivita' venatoria avviene esclusivamente a cura             
delle guardie indicate dall'Azienda venatoria e degli Agenti di                 
Pubblica sicurezza e di Polizia giudiziaria nonche' delle Guardie               
giurate volontarie, previsti dall'art. 27 della Legge 157/92,                   
nell'ambito dell'attivita' di coordinamento svolta dalla Provincia ai           
sensi dell'art. 59 della L.R. 8/94 e successive modifiche.                      
Le irregolarita' riscontrate dalla Provincia, attraverso i controlli            
effettuati secondo le modalita' previste dal presente atto,                     
comportano l'adozione dei seguenti provvedimenti:                               
- diffida al titolare a provvedere entro un congruo termine                     
prestabilito a regolarizzare la propria posizione in ordine alle                
trasgressioni riscontrate e notificate;                                         
- sospensione degli abbattimenti per un numero minimo di tre giornate           
in caso di mancata regolarizzazione della autorizzazione a seguito di           
diffida, nonche', nei casi di accertata dolosa irregolarita' nel                
rilascio dei permessi di caccia, negli abbattimenti di fauna                    
selvatica, nelle immissioni e per i restanti adempimenti obbligatori            
che, per ragioni tecniche, devono essere svolti entro determinati               
periodi;                                                                        
- revoca dell'autorizzazione nei seguenti casi:                                 
a) quando il titolare, dopo la seconda diffida, non adempie gli                 
obblighi previsti dal presente provvedimento;                                   
b) quando il titolare ha evaso la tassa di concessione regionale                
annuale;                                                                        
c) quando vengano accertate in forma ripetuta trasgressioni alle                
disposizioni nazionali o regionali in materia di esercizio venatorio,           
applicabili anche nelle Aziende venatorie.                                      
8) Disposizioni transitorie e finali                                            
Nelle Aziende venatorie istituite all'interno delle aree individuate            
come aree contigue ai parchi, il presente provvedimento puo' essere             
sostituito solo da provvedimenti piu' restrittivi di gestione degli             
abbattimenti. Tali provvedimenti sono adottati dalle Province                   
territorialmente interessate, d'intesa con l'ente di gestione del               
parco in conformita' al comma 2 dell'art. 21 della L.R. 8/94 e                  
successive modifiche.                                                           
Le Aziende venatorie in essere al momento dell'esecutivita' del                 
presente atto sono regolate in base al provvedimento di                         
autorizzazione, con esclusione delle sole attivita' connesse alla               
gestione venatoria, per le quali la regolamentazione prevista nel               
provvedimento di autorizzazione si applica limitatamente alla                   
stagione venatoria 2002-2003.                                                   
Limitatamente all'anno 2002 le Province possono prorogare il termine            
di presentazione delle domande di istituzione, trasformazione o                 
modifica di Aziende venatorie di cui al punto 1) per motivate ragioni           
connesse alla rispettiva pianificazione faunistico-venatoria. La                
decisione su tali istanze deve comunque essere adottata entro l'anno            
stesso.                                                                         

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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