DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 10 giugno 2002, n. 969
Direttive relative alla istituzione ed alla gestione tecnica delle Aziende venatorie (art. 43, comma 8, L.R. 8/94 e successive modifiche)
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Richiamate:
- la Legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della
fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio", che, all'art.
16 stabilisce principi e norme generali relativi alle Aziende
faunistico-venatorie ed agri-turistico-venatorie;
- la L.R. 15 febbraio 1994, n. 8 "Disposizioni per la protezione
della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attivita' venatoria" e
successive modifiche, ed in particolare gli artt. 43, comma 8 e 62,
comma 1, lett. b), in base ai quali la Regione emana norme per
l'istituzione, il rinnovo e la revoca delle Aziende venatorie nonche'
per la gestione tecnica e per gli interventi di mantenimento e di
miglioramento ambientale nelle stesse;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 3 del 3 gennaio 1995,
"Norme per la costituzione delle Aziende venatorie. Gestione tecnica
ed interventi di manutenzione e di miglioramento ambientale",
adottata nella fase di prima attuazione della citata L.R. 8/94;
preso atto che le modifiche apportate a detta legge regionale con la
L.R. 16 febbraio 2000, n. 6 "Modifiche alla L.R. 15 febbraio 1994, n.
8 - Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per
l'esercizio dell'attivita' venatoria" riguardano anche alcune norme
di cui all'art. 43 della stessa legge regionale;
considerato inoltre che l'esperienza acquisita nell'attuazione della
sopracitata deliberazione della Giunta regionale 3/95 ha suggerito
l'opportunita' di apportare alcuni miglioramenti sostanziali e
formali dell'atto medesimo;
ritenuto pertanto necessario provvedere all'emanazione delle nuove
direttive di cui all'oggetto, secondo il testo allegato che fa parte
integrante della presente deliberazione;
sentite in proposito le Organizzazioni professionali agricole, le
Associazioni venatorie e le Associazioni di protezione ambientale
regionali;
vista la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di
organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna",
ed in particolare l'art. 37, comma 4;richiamate le proprie
deliberazioni:
- n. 2832 in data 17 dicembre 2001, concernente la riorganizzazione
della struttura organizzativa dirigenziale della Giunta regionale;
- n. 3021 in data 28 dicembre 2001 con la quale sono stati approvati
gli atti direttoriali di conferimento degli incarichi di livello
dirigenziale;
richiamata, inoltre, la propria deliberazione n. 2774 in data 10
dicembre 2001 recante "Direttiva sulle modalita' di espressione dei
pareri di regolarita' amministrativa e contabile dopo l'entrata in
vigore della L.R. 43/01";
dato atto, pertanto, dei pareri favorevoli espressi dal Responsabile
del Servizio Territorio rurale, dr. Marco Marchetti, e dal Direttore
generale Agricoltura, dr. Dario Manghi, in merito rispettivamente
alla regolarita' tecnica e alla legittimita' della presente
deliberazione ai sensi del citato art. 37, comma 4 della L.R. 43/01 e
della predetta deliberazione 2774/01;
su proposta dell'Assessore alla Difesa del suolo e della costa.
Protezione civile,
a voti unanimi e palesi, delibera:
1) di emanare, secondo il testo che si allega alla presente
deliberazione quale parte integrante, direttive relative alla
istituzione ed alla gestione tecnica delle Aziende venatorie, ai
sensi degli artt. 43, comma 8 e 62, comma 1, lett. b) della L.R. 15
febbraio 1994, n. 8 e successive modifiche;
2) di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale
della Regione Emilia-Romagna;
3) di stabilire che dalla data di adozione del presente atto, cessa
di avere applicazione la deliberazione della Giunta regionale n. 3
del 3 gennaio 1995 "Norme per la costituzione delle Aziende venatorie
- Gestione tecnica ed interventi di manutenzione e di miglioramento
ambientale", fermo restando quanto previsto dalle Disposizioni
transitorie e finali di cui al punto 8) dell'allegato emanato con il
presente atto.
Direttive relative alla istituzione ed alla gestione tecnica delle
Aziende venatorie (artt. 43, comma 8 e 62, comma 1, lett. b) della
L.R. 8/94 e successive modifiche)
1) Istituzione, trasformazione, modifica, rinnovo e revoca delle
Aziende venatorie
Le Province, ricorrendo le condizioni di cui all'art. 43 della L.R.
8/94 e successive modifiche, autorizzano l'istituzione, il rinnovo,
la trasformazione e la modifica di Aziende venatorie per ciascun
comprensorio omogeneo ed entro i limiti di superficie
complessivamente indicati negli "Indirizzi regionali per la
pianificazione faunistico-venatoria provinciale" ed entro quelli
specificamente indicati nei singoli piani faunistico-venatori
provinciali ed in sintonia con le indicazioni fornite dalla Carta
delle vocazioni faunistiche.
L'istanza di istituzione, trasformazione o di modifica dei confini,
viene presentata dal richiedente (persona fisica o giuridica od Ente
collettivo) in carta legale alla Provincia competente per territorio
secondo le modalita' ed i termini fissati con apposito provvedimento
emesso dalle singole Province, nel rispetto delle presenti direttive.
Qualora la suddetta istanza riguardi territori ricadenti sotto la
competenza di Province diverse, la relativa autorizzazione compete
alla Provincia nella quale insiste la superficie maggiore, sentita la
Provincia limitrofa.
La gestione tecnica dell'Azienda compete alla Provincia nella quale
insiste la superficie maggiore nel rispetto del Piano
faunistico-venatorio della Provincia limitrofa.
Fermo restando quanto previsto dal terzo comma dell'art. 43 della
L.R. 8/94 e successive modifiche, la domanda di autorizzazione deve
contenere oltre alle generalita' e residenza del richiedente, se
persona fisica, o denominazione e sede se persona giuridica od Ente
collettivo, l'indicazione della localita', della persona incaricata
di svolgere le funzioni di Direttore ed i poteri ad essa assegnati e
l'indicazione dell'eventuale sostituto in caso di sua assenza o
impedimento. Nella medesima domanda il richiedente deve inoltre
segnalare le modalita' attraverso le quali intende assicurare la
vigilanza.
La richiesta di autorizzazione deve essere inoltre corredata da:
a) Carta topografica regionale in scala 1:25.000 della zona
opportunamente delimitata nei propri confini perimetrali. Tali
delimitazioni devono seguire, per quanto possibile, confini naturali;
b) planimetria dell'Azienda riportata su Carta tecnica regionale in
scala 1:5000 o 1:10.000 in cui siano riportate le tipologie
ambientali: aree coltivate, aree boschive, bacini artificiali,
laghetti, maceri e stagni, zone umide, aree di incolto, desumibili
dalla Carta dell'utilizzazione reale del suolo;
c) rappresentazione delle situazioni faunistiche di particolare
interesse su CTR a scala 1:5000 o 1:10.000 e descrizione delle
relative misure gestionali;
d) elenco dei proprietari e/o dei conduttori dei fondi completo dei
dati catastali riferiti ai fondi inclusi. E' inoltre facolta' della
Provincia competente richiedere la mappa catastale dei terreni che si
intendono includere nell'Azienda venatoria;
e) dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' dei proprietari
e/o conduttori, singoli o associati, dei fondi rustici compresi
nell'Azienda, qualora gli stessi non siano costituiti in consorzio
con atto pubblico, attestante il rilasciato assenso. L'esistenza del
consorzio costituisce presupposto per il solo rilascio o rinnovo
dell'autorizzazione, la quale perdura fino alla sua scadenza
indipendentemente dalla durata del consorzio stesso;
f) Piano tecnico pluriennale di conservazione e di ripristino
ambientale.
La domanda di istituzione, trasformazione o modifica deve essere
presentata entro il 31 marzo dell'anno precedente a quello a partire
dal quale decorrera' l'eventuale validita' dell'istituto.
La domanda di rinnovo di Aziende venatorie deve essere presentata
almeno sei mesi prima della scadenza, secondo le medesime procedure
dell'istituzione.
Qualora il richiedente dichiari sotto la propria responsabilita' che
non si sono verificate modificazioni nello stato di fatto
dell'Azienda, sono accertati d'ufficio i fatti, gli stati e le
qualita' attestati in documenti gia' in possesso della Provincia
stessa; in particolare viene considerata valida la cartografia CTR in
scala 1:25.000.La decisione sull'istanza di istituzione,
trasformazione e modifica deve essere adottata entro l'anno in cui e'
avvenuta la presentazione della domanda.
La decisione sulla domanda di rinnovo deve essere adottata entro il
termine di scadenza dell'Azienda. Decorso tale termine senza che sia
pervenuta alcuna comunicazione al titolare, l'autorizzazione si
intende tacitamente rinnovata per lo stesso periodo ed alle stesse
condizioni vigenti nell'ultimo anno dell'autorizzazione medesima,
fatto salvo quanto previsto dall'art. 20 della Legge 241/90.
Nei provvedimenti di istituzione, trasformazione, modifica o rinnovo,
devono essere indicati, oltre al nominativo del titolare, la durata,
la superficie della zona interessata, gli estremi necessari per
l'individuazione di essa, le modalita' attraverso le quali il
titolare assicura la vigilanza, gli obblighi cui il medesimo dovra'
far fronte all'atto e nel corso della validita' dell'autorizzazione,
compresi quelli eventualmente connessi con l'istituzione di Aziende
venatorie in terreni in precedenza vincolati ad ambito di protezione.
La Provincia in previsione del rinnovo delle autorizzazioni, accerta
la situazione ambientale e faunistica delle Aziende venatorie e
controlla il raggiungimento degli obiettivi contenuti nei piani di
conservazione e di ripristino ambientale, nonche' di quelli contenuti
nei piani di assestamento e di prelievo per quanto riguarda le
Aziende faunistico-venatorie, o dei piani di gestione relativamente
alle Aziende agri-turistico-venatorie, al fine di stabilire se
sussistano o meno le condizioni per il rinnovo delle autorizzazioni
medesime.
La Provincia svolge il controllo sanitario della fauna selvatica
immessa o catturata o presente nell'ambito delle Aziende venatorie,
con le modalita' indicate dalla legislazione vigente e si avvale dei
veterinari delle Aziende sanitarie locali territorialmente competenti
o degli Istituti zooprofilattici di zona.
L'autorizzazione di Azienda venatoria e' revocata dalla Provincia
competente, quando ricorrano le condizioni di cui al punto 7).
La Provincia assume il provvedimento di revoca e lo notifica, entro
30 giorni, al titolare.
Dopo 60 giorni dalla notifica del provvedimento di revoca, qualora
non sia stato interposto ricorso amministrativo, la Provincia puo'
catturare, alle condizioni concordate con il titolare, la fauna
selvatica a scopo di ripopolamento.
Le Aziende venatorie la cui autorizzazione e' stata revocata, vengono
costituite in zone di rifugio di cui all'art. 22 della L.R. 8/94 e
successive modifiche.
In caso di rinuncia all'autorizzazione, il titolare puo' effettuare,
secondo le condizioni concordate con la Provincia competente, le
catture di fauna selvatica fino al completamento del Piano annuale di
prelievo o di gestione.
2) Aziende faunistico venatorie (AAFFVV)
2.1) Finalita'
Nei territori che posseggono caratteristiche ambientali di elevato
interesse naturalistico e di elevate potenzialita' faunistiche e
pertanto idonei al raggiungimento degli obiettivi di cui alla lettera
a), comma 1, art. 16 della Legge 157/92, mediante opportuni
interventi adottati per volonta' del richiedente, le Provincie
possono autorizzare l'istituzione di Aziende faunistico-venatorie.
Le Aziende faunistico-venatorie sono classificate, per quanto attiene
alle caratteristiche ambientali, in:
- Aziende con zona umida o valliva: quando comprendono terreni
perennemente sommersi, naturalmente o artificialmente e/o prati
umidi, di estensione complessivamente non inferiore al 10%
dell'intera superficie dell'Azienda;
- Aziende in ambiente asciutto.
Il Piano tecnico pluriennale di conservazione e di ripristino
ambientale deve contenere:
1) caratterizzazione ambientale del territorio comprendente
l'estensione totale, altimetria massima e minima, l'indirizzo
colturale delle aree coltivate, l'estensione di eventuali aree
boschive, bacini artificiali, laghetti, maceri e stagni, zone umide
vallive e allagate, aree di incolto. Per quanto riguarda il
patrimonio vegetazionale, si richiede una sua analitica divisione e
descrizione relativa alle principali zone e consociazioni ed una
elencazione individuale per filari o singole piante di particolare
valore paesistico ed eventuale documentazione fotografica relativa;
2) precisazioni sull'indirizzo produttivo attuato dai proprietari o
conduttori dei fondi inclusi;
3) conseguente scelta della/e specie in indirizzo in base alla
vocazionalita' dell'ambiente;
4) individuazione di eventuali fattori limitanti per la fauna
selvatica;
5) caratterizzazione faunistica del comprensorio riguardante, oltre
che le popolazioni appartenenti a specie cacciabili, anche quelle di
specie protette che rivestono particolare interesse naturalistico
presenti in forma permanente o temporanea all'interno dell'Azienda.
Per quanto riguarda le Aziende faunistico-venatorie in ambiente
asciutto, gli interventi di riqualificazione e ripristino ambientale
con finalita' di tutela e di incremento della fauna selvatica di
interesse gestionale e conservazionistico, e con particolare
riferimento alle singole realta' locali, devono prevedere:
- mantenimento e/o ripristino di spazi naturali e seminaturali
permanenti quali siepi, complessi a macchia-radura aree boscate e/o
arbustate costituite da specie autoctone, alberi isolati o in filare,
piantate, maceri, stagni, laghetti, prati umidi, zone umide
permanenti, pozze di abbeverata, zone di rispetto dei suindicati
elementi a prato permanente; tali spazi devono risultare estesi su di
una superficie non inferiore ad una percentuale variante tra l'8 ed
il 10% della superficie totale dell'Azienda faunistico-venatoria;
- mantenimento, a fini faunistici, dei residui delle coltivazioni;
semina di colture intercalari per la copertura vegetale; semina di
colture a perdere per la fauna selvatica; tali interventi possono
concorrere alla formazione della percentuale di cui sopra, comunque
in misura non superiore al 3%;
- adozione di tecniche di gestione degli spazi naturali e
seminaturali idonee a garantire il successo del ciclo riproduttivo
della fauna selvatica con particolare riguardo alla gestione della
vegetazione nei terreni ritirati dalla produzione ai sensi dei
regolamenti comunitari dove gli interventi di trinciatura e/o sfalcio
dovranno essere effettuati non prima del 15 luglio.
Per quanto riguarda le Aziende faunistico-venatorie con zona umida o
valliva, il Piano tecnico pluriennale di conservazione e ripristino
ambientale deve prevedere interventi finalizzati alla tutela e
all'incremento degli uccelli acquatici, con particolare riferimento
al successo del loro ciclo riproduttivo; quali:
- divieto di incendiare la vegetazione e di compiere interventi di
sfalcio/trinciatura della vegetazione acquatica sommersa ed emersa e
di lavorazione superficiale dei terreni tra il 20 febbraio e l'1
agosto;
- divieto di prosciugamento delle zone umide permanenti, salvo
interventi straordinari autorizzati;
- mantenimento di adeguati livelli idrici nel periodo marzo-luglio
evitando repentini innalzamenti che possono causare la sommersione di
nidi e uova;
- divieto di prosciugamento completo dei prati umidi fino al 31
luglio, mantenendone in acqua almeno il 50% anche nei mesi di aprile,
maggio, giugno e luglio, nel caso in cui la loro superficie concorra
al raggiungimento della soglia minima (10%) necessaria a consentirne
la classificazione in "Azienda con zona umida".
Gli interventi di ripristino e di riqualificazione delle zone umide
devono essere rivolti ad ottenere:
- sponde dolcemente digradanti e fondali con profondita'
differenziate:
- isole con rive dolcemente digradanti e zone semiaffioranti;
- canneti di tife, cannucce di palude, giunchi e carici.
Nel caso in cui si debba procedere ad interventi straordinari di
manutenzione degli argini e dei fondali e' necessario chiedere
l'autorizzazione ai competenti uffici della Provincia e la zona umida
interessata deve risultare in asciutta gia' dall'1 marzo: in ogni
caso i suindicati interventi possono interessare non oltre il 50%
della superficie complessiva delle zone umide presenti nell'Azienda
faunistico-venatoria.
Entro il mese di febbraio di ogni anno il titolare, presenta alla
Provincia competente, per l'approvazione, il Piano annuale di
assestamento e di prelievo.
Detto Piano deve indicare le proposte di immissione di specie
selvatiche, specificandone la finalita' (ripopolamento, introduzione,
reintroduzione).
Il Piano annuale di assestamento e di prelievo deve contenere:
I) stima delle specie presenti in Azienda;
II) eventuali programmi di immissione di specie selvatiche nonche' la
durata dei programmi stessi, da effettuarsi comunque entro i termini
previsti dal comma 1, lett. a), art. 16 della Legge 157/92;
III) indicazione inerente le strutture produttive e ambientali
esistenti o da realizzarsi con indicazioni della/e specie ed il
numero potenziale di esemplari ospitati o liberati annualmente;
IV) elenco delle specie per le quali si richiede l'autorizzazione al
prelievo venatorio e le relative proposte;
V) segnalazione delle strutture di cui al comma 7 dell'art. 52 della
L.R. 8/94 e successive modifiche.
Per quanto riguarda le Aziende con zona umida o valliva o le
eventuali zone umide presenti all'interno delle Aziende in ambiente
asciutto, tale Piano deve inoltre indicare:
I) il numero dei cacciatori giornalieri in rapporto alla capacita'
dell'ambiente ed in ogni caso non piu' di una struttura, funzionante
giornalmente, di cui all'art. 52, comma 7 ed all'art. 53 della L.R.
8/94 e successive modifiche, ogni 7 ettari di zona umida. Nel caso di
superficie allagata complessivamente inferiore a 7 ettari e'
consentita comunque una di dette strutture. Tale rapporto deve essere
di una struttura, funzionante giornalmente, di cui all'art. 52, comma
7 della L.R. 8/94 e successive modifiche, ogni 100 ettari nel caso di
superficie allagata non inferiore all'80% dell'intera superficie
dell'Azienda;
II) i giorni settimanali di caccia alla fauna migratoria fissati dal
direttore e comunque non superiori a tre. In Aziende con superficie
allagata non inferiore all'80% dell'intera superficie, i giorni di
caccia settimanali non possono essere superiori a due, non
consecutivi.
Entro il mese di febbraio il titolare deve altresi' produrre alla
Provincia competente una relazione sulla attivita' svolta per
l'incremento della fauna, sugli abbattimenti compiuti nella stagione
precedente, sulle operazioni di miglioramento ambientale ed un
consuntivo sull'attivita' di vigilanza svolta.
L'estensione delle Aziende faunistico-venatorie deve essere
rapportata al ciclo biologico delle specie faunistiche in indirizzo,
e comunque deve essere contenuta nei seguenti limiti ettariali:
Minimo (ha) Massimo (ha)
Aziende con zona umida o valliva 150 2.000
Aziende in ambiente asciutto in pianura 150 2.000
in collina 300 2.000
in montagna 500 4.000
Le Aziende faunistico-venatorie che intendono scegliere quali specie
in indirizzo un ungulato devono realizzare, a cura del titolare, le
attivita' di programmazione e gestione previste dal vigente
Regolamento regionale per la gestione venatoria degli ungulati.
Per facilitare la tutela e/o la corretta gestione di popolamenti
animali che abbisognano di spazi vitali piu' ampi di una singola AFV,
e' consentita l'istituzione di Consorzi con atto pubblico, di AAFFVV
limitrofe.
I consorzi non possono superare comunque il limite massimo di 2.500
ha e di 4.000 ha in montagna.
Le Aziende faunistico-venatorie non possono consorziarsi con Aziende
agri-turistico-venatorie.
2.2) Gestione tecnica delle AAFFVV
L'incremento della fauna selvatica deve essere attuato in misura
preminente mediante la promozione dei cicli naturali di riproduzione
della stessa.
A tal fine, le immissioni di riproduttori appartenenti a specie e
sottospecie indigene, in coppia o in gruppi, vengono effettuate in
tempo utile per consentire la riproduzione in campo aperto.
I quantitativi immessi devono essere rapportati alle condizioni
dell'habitat.
In sostituzione delle immissioni di riproduttori sopra indicate,
oppure ad integrazione delle situazioni faunistiche rilevate
deficitarie, possono essere effettuate immissioni con animali delle
specie previste dal programma all'uopo autorizzato anche provenienti
da allevamenti in cattivita'.
Tutte le immissioni di fauna selvatica appartenente a specie e
sottospecie indigene, devono essere autorizzate dalla Provincia
competente.
L'utilizzazione delle risorse di fauna selvatica mediante cattura
avviene su richiesta del titolare ed a seguito di autorizzazione
della Provincia, mediante i piani annuali di prelievo. Le operazioni
di cattura possono essere svolte anche prima dell'apertura
dell'attivita' venatoria.
La fauna selvatica viene catturata per essere destinata a scopo di
ripopolamento.
Alla Regione, alle Provincie, agli ATC della regione e' data facolta'
di richiedere, prima dell'inizio della cattura, la disponibilita' di
tutto o di parte del catturato al prezzo di mercato.
Le catture di fauna selvatica migratoria non sono consentite.
Le immissioni e le catture devono avvenire a norma dell'art. 27 della
L.R. 8/94 e successive modifiche e gli appositi verbali di immissione
e/o cattura devono essere conservati a cura del titolare insieme
all'altra documentazione dell'Azienda, al fine di dimostrare le
operazioni avvenute.
L'utilizzazione delle risorse di fauna selvatica mediante Piani di
prelievo all'uopo autorizzati, non puo' superare il 60% della fauna
selvatica valutata presente al termine della riproduzione naturale e
delle eventuali immissioni integrative. Detto limite non si applica
per il fagiano.
Le quantita' sotto indicate rappresentano il carico minimo a fine
stagione venatoria di cui garantire la presenza delle specie in
indirizzo al terzo anno dall'inizio del programma di assestamento;
negli anni successivi il carico stimato a fine stagione venatoria
dovra' risultare pari a quello stabilito nel Piano di assestamento
faunistico.
Specie Densita' per 100 ha
cervo 1-2 Secondo la tipologia
capriolo 6-10 del territorio
lepre 3-10
starna 3-10
pernice rossa 3-10
fagiano 10-35
Per le Aziende faunistico-venatorie situate in collina e montagna
detta densita' non si applica per il fagiano.
Le Province possono derogare dai quantitativi sopra illustrati quando
cio' sia dovuto ad epizoozie o calamita' naturali o comunque a fatti
non imputabili alla volonta' del titolare.
In caso di epizoozie il titolare e' tenuto ad informare
dell'insorgenza dei problemi sanitari l'Azienda sanitaria locale e la
Provincia competente che disporra' gli interventi tecnici necessari
alla salvaguardia del patrimonio faunistico.
Le Aziende faunistico-venatorie non possono avere recinzioni
perimetrali tali da impedire il libero, passaggio della fauna.
Le Aziende faunistico-venatorie, previa segnalazione alla Provincia
competente, possono detenere ed allevare fauna selvatica per il
ripopolamento dell'Azienda stessa. A tal fine, i titolari, singoli o
associati, possono dotarsi di strutture recintate di dimensioni
adeguate alle esigenze delle specie allevate per la produzione
secondo metodi naturali, di fauna selvatica da destinare al
ripopolamento delle Aziende medesime.
L'abbattimento della fauna selvatica stanziale e' consentito secondo
le previsioni del Piano annuale di assestamento e di prelievo.
Nei limiti dei piani approvati dalla Provincia, il titolare puo'
autorizzare l'abbattimento di un numero di capi di fauna selvatica
stanziale superiore a quelli previsti dal calendario venatorio
vigente, purche' entro i limiti quantitativi fissati dal Piano
annuale di prelievo, il quale potra' essere realizzato fino al 31
dicembre con eccezione per il fagiano e per il cinghiale, per i quali
il termine e' fissato al 31 gennaio.
altresi' consentita la caccia agli ungulati secondo le modalita' di
cui all'art. 56 della L.R. 8/94 e successive modifiche ed il vigente
Regolamento regionale per la gestione venatoria degli ungulati.
Per segnalare, sul tesserino venatorio, la giornata di caccia e gli
eventuali abbattimenti di fauna selvatica, sia stanziale che
migratoria, il cacciatore deve attenersi a quanto stabilito dal
vigente calendario venatorio regionale.
In caso di necessita' di controllo di specie appartenenti alla fauna
selvatica, previa autorizzazione della Provincia competente, possono
essere effettuate catture o abbattimenti controllati ai sensi
dell'art. 16 della L.R. 8/94 e successive modifiche.
Le autorizzazioni per effettuare gli interventi di cui sopra sono
concesse, verificata l'inefficacia, da parte dell'INFS, dei metodi
ecologici, sulla base di appositi piani autorizzati dalla Provincia
competente i quali stabiliscono:
- le specie faunistiche interessate;
- la destinazione della fauna selvatica catturata o abbattuta;
- il numero massimo dei capi catturabili o abbattibili;
- i mezzi e i metodi selettivi adottati;
- le condizioni di rilascio della fauna selvatica, le circostanze di
tempo e di luogo relative;
- le forme di controllo;
- gli operatori incaricati ed in possesso dei requisiti di cui alla
L.R. 8/94, art. 16, comma 3 e successive modifiche.
3) Aziende agri-turistico venatorie (AATTVV)
3.1) Finalita'
Nei territori di scarso rilievo faunistico ricadenti in aree ad
agricoltura svantaggiata e che presentino condizioni idonee a
consentire un reddito agricolo integrativo anche attraverso la
programmazione di un prelievo venatorio diffuso e basato
preminentemente su capi di fauna selvatica allevata in cattivita' ed
immessa a tale scopo, le Province possono autorizzare l'istituzione
di Aziende agri-turistico-venatorie, con finalita' di recupero e
valorizzazione delle imprese agricole.
Le Aziende agri-turistico-venatorie pertanto devono:
a) essere preferibilmente situate nei territori di scarso rilievo
faunistico e di limitata estensione;
b) coincidere preferibilmente con il territorio di una o piu' Aziende
agricole ricadenti in aree di agricoltura svantaggiata, ovvero
dismesse da interventi agricoli ai sensi dei regolamenti comunitari
in materia.
Le Aziende agri-turistico-venatorie con zona umida possono essere
autorizzate solo se comprendono bacini artificiali con presenza di
fauna acquatica di allevamento.
L'autorizzazione ad istituire Aziende agri-turistico-venatorie e'
rilasciata prioritariamente a imprenditori agricoli di cui all'art.
2135 del Codice civile.
Entro il mese di febbraio di ogni anno il titolare presenta alla
Provincia competente, per l'approvazione, il Piano di gestione.
Detto Piano deve contenere, oltre a quanto previsto al precedente
paragrafo 2.1, punti 1) e 2):
1) l'eventuale inclusione dell'area nell'ambito di vincoli quali: -
aree di agricoltura svantaggiata, - terreni agricoli ritirati dalla
produzione nonche' destinati all'imboschimento ai sensi dei
regolamenti comunitari vigenti in materia;
2) sintetica descrizione della caratterizzazione faunistica del
comprensorio;
3) elenco delle specie di allevamento per le quali si richiede
l'autorizzazione al prelievo venatorio e relativo programma di
immissione;
4) descrizione delle eventuali strutture produttive o di
ambientamento esistenti o da realizzarsi con indicazione della/e
specie e del numero di esemplari che si intende produrre annualmente;
5) eventuali progetti di recupero e valorizzazione ambientale.
6) le attivita' di complemento alla caccia che intendono
intraprendere (addestramento cani, ristorazione ed eventuali
strutture ricettive).
Ogni anno, entro il mese di febbraio, il titolare predispone e
trasmette altresi' alla Provincia competente una relazione sui
risultati produttivi, venatori e di vigilanza ottenuti nell'esercizio
precedente.
I limiti ettariali minimi e massimi, all'interno dei quali la
Provincia autorizza l'istituzione, la trasformazione, la modifica o
il rinnovo delle Aziende agri-turistico-venatorie sono i seguenti:
Minimo (ha) Massimo (ha)
con zone umide 100 1.500
in pianura 150 1.500
in collina 300 1.500
in montagna 300 1.500
I limiti massimi sopraspecificati non possono essere superati neppure
da eventuali consorzi.
Le Aziende agri-turistico-venatorie possono consorziarsi, se
confinanti, esclusivamente con quelle aventi la stessa
classificazione.
In queste Aziende possono essere effettuati ripopolamenti pronta
caccia, con soggetti appartenenti a specie selvatiche proprie della
fauna italiana e provenienti da allevamenti nazionali.
Sono consentite le immissioni e l'abbattimento, per tutta la stagione
venatoria, di fauna selvatica di allevamento specificata nel Piano di
gestione ed appartenente esclusivamente alle seguenti specie: lepre,
fagiano, starna, pernice rossa, quaglia e germano reale.
Le immissioni possono essere compiute esclusivamente con esemplari di
specie e sottospecie previste dal Piano di gestione all'uopo
autorizzato. Per tali specie si deroga ai limiti di carniere previsti
dal calendario venatorio vigente.
Le Province provvedono con proprio calendario venatorio ad
autorizzare l'esercizio venatorio, limitatamente alla fauna di
allevamento, dall'1 settembre al 31 gennaio di ogni anno.
altresi' consentita la caccia alla volpe secondo le limitazioni
previste dal calendario venatorio regionale.
La Provincia puo' autorizzare l'abbattimento di cinghiali,
provenienti da allevamenti, esclusivamente in aree recintate, la cui
superficie non puo' essere superiore a 1.000 ettari complessivi per
ciascuna provincia.
L'autorizzazione deve altresi' indicare prescrizioni per la
realizzazione delle recinzioni al fine di evitare la fuoriuscita dei
cinghiali, garantendo nel contempo la libera circolazione delle altre
specie di fauna selvatica.
Tutte le altre specie non menzionate sono sottoposte a divieto di
caccia.
3.2) Gestione tecnica delle AATTVV
La produzione di fauna selvatica deve essere attuata sia promuovendo
i cicli naturali della stessa nelle quantita' indicate nei piani
annuali di gestione e autorizzate dalla Provincia competente, sia
mediante immissione di capi allevati in cattivita' e ritenuti
biologicamente idonei e pronti per gli abbattimenti.
Nelle Aziende agri-turistico-venatorie l'esercizio venatorio e'
consentito al titolare ed alle persone da esso autorizzate.
Il cacciatore e' tenuto ad indicare sul tesserino venatorio la sigla
della Provincia in cui ricade l'Azienda e la giornata d'uscita.
La Provincia puo' consentire nelle Aziende agri-turistico-venatorie
l'addestramento, l'allenamento e le gare dei cani secondo le
modalita' previste dalle direttive regionali in materia, di cui
all'art. 45 della L.R. 8/94 e successive modifiche.
Le Aziende agri-turistico-venatorie, al fine della immediata
distinzione da quelle faunistico-venatorie, sono delimitate da
tabelle perimetrali che, oltre alla scritta, recano una fascia
trasversale di colore rosso, larga cm. 3 dall'angolo di sinistra in
basso, all'angolo di destra in alto.
4) Gestione amministrativa delle Aziende venatorie
Ogni forma di caccia o di abbattimento nelle Aziende venatorie e'
subordinata al possesso di un apposito permesso rilasciato dal
titolare dell'autorizzazione o dal direttore.
Detto permesso e' personale, non trasferibile e valido per una sola
giornata. Esso e' costituito da una madre e una figlia, dalla quale
risulti la possibilita' di riscontro dei capi abbattuti sulla madre
ed in cui vengono indicati il numero d'ordine, il giorno di
validita', nome e cognome e numero di licenza di caccia della persona
autorizzata, specie e numero dei capi che possono essere abbattuti.
Sulla figlia l'interessato deve indicare i capi di selvaggina
abbattuta. La figlia e' trattenuta a dimostrazione della legittimita'
del possesso della fauna selvatica fuori dall'Azienda venatoria.
Il titolare dell'Azienda venatoria deve conservare la madre dei
permessi rilasciati - nonche' i moduli eventualmente annullati - per
esibirli a richiesta del personale della Provincia per i dovuti
accertamenti, per almeno un anno successivo a quello di riferimento.
Il rilascio dei permessi avviene su moduli approvati dalla Provincia
competente.
Dei permessi rilasciati e dei capi abbattuti, il titolare deve tenere
apposito registro, debitamente aggiornato, la cui validita' scade con
l'esaurirsi della validita' dell'autorizzazione.
Anche il titolare dell'Azienda faunistico-venatoria, qualora vi
eserciti la caccia, deve indicare i capi abbattuti.
5) Obblighi del titolare dell'autorizzazione
Oltre agli obblighi previsti dal presente provvedimento e dalla
vigente normativa in materia, il titolare e' tenuto a rispettare,
pena la sospensione o la revoca dell'autorizzazione, i seguenti
obblighi:
a) segnalare, al momento della presentazione dell'istanza alla
Provincia, le modalita' attraverso le quali si impegna ad assicurare
la vigilanza;
b) nominare il direttore dell'AV od altra persona responsabile e
delegata a rappresentarlo;
c) presentare per l'annata venatoria successiva ed entro il mese di
febbraio di ogni anno il Piano di gestione faunistico-venatoria;
d) presentare, entro lo stesso termine, una relazione sull'attivita'
svolta per l'incremento della fauna e sugli abbattimenti compiuti
nella stagione precedente.
6) Facolta' del titolare dell'autorizzazione
Il titolare dell'Azienda venatoria ha facolta' di:
a) proporre alla Provincia competente gli operatori da incaricare per
le catture o gli abbattimenti controllati ai sensi dell'art. 16 della
L.R. 8/94 e successive modifiche;
b) scegliere le giornate di caccia al cinghiale in forma collettiva
nel rispetto delle leggi vigenti;
c) richiedere piani di selezione dei riproduttori;
d) usare i cani anche in tempo di divieto per salvaguardare i nidi
durante le lavorazioni agricole;
e) raccogliere uova di fauna selvatica quando i nidi sono stati
danneggiati da calamita' naturali o possono essere distrutti dalle
lavorazioni agricole e curare l'allevamento dei nati.
7) Controlli e sanzioni
Il controllo tecnico-amministrativo delle Aziende venatorie viene
svolto dalla Provincia competente attraverso il proprio personale
dipendente, eventualmente coadiuvato da altri tecnici, come indicato
nelle disposizioni previste ai punti precedenti.
Il controllo sull'attivita' venatoria avviene esclusivamente a cura
delle guardie indicate dall'Azienda venatoria e degli Agenti di
Pubblica sicurezza e di Polizia giudiziaria nonche' delle Guardie
giurate volontarie, previsti dall'art. 27 della Legge 157/92,
nell'ambito dell'attivita' di coordinamento svolta dalla Provincia ai
sensi dell'art. 59 della L.R. 8/94 e successive modifiche.
Le irregolarita' riscontrate dalla Provincia, attraverso i controlli
effettuati secondo le modalita' previste dal presente atto,
comportano l'adozione dei seguenti provvedimenti:
- diffida al titolare a provvedere entro un congruo termine
prestabilito a regolarizzare la propria posizione in ordine alle
trasgressioni riscontrate e notificate;
- sospensione degli abbattimenti per un numero minimo di tre giornate
in caso di mancata regolarizzazione della autorizzazione a seguito di
diffida, nonche', nei casi di accertata dolosa irregolarita' nel
rilascio dei permessi di caccia, negli abbattimenti di fauna
selvatica, nelle immissioni e per i restanti adempimenti obbligatori
che, per ragioni tecniche, devono essere svolti entro determinati
periodi;
- revoca dell'autorizzazione nei seguenti casi:
a) quando il titolare, dopo la seconda diffida, non adempie gli
obblighi previsti dal presente provvedimento;
b) quando il titolare ha evaso la tassa di concessione regionale
annuale;
c) quando vengano accertate in forma ripetuta trasgressioni alle
disposizioni nazionali o regionali in materia di esercizio venatorio,
applicabili anche nelle Aziende venatorie.
8) Disposizioni transitorie e finali
Nelle Aziende venatorie istituite all'interno delle aree individuate
come aree contigue ai parchi, il presente provvedimento puo' essere
sostituito solo da provvedimenti piu' restrittivi di gestione degli
abbattimenti. Tali provvedimenti sono adottati dalle Province
territorialmente interessate, d'intesa con l'ente di gestione del
parco in conformita' al comma 2 dell'art. 21 della L.R. 8/94 e
successive modifiche.
Le Aziende venatorie in essere al momento dell'esecutivita' del
presente atto sono regolate in base al provvedimento di
autorizzazione, con esclusione delle sole attivita' connesse alla
gestione venatoria, per le quali la regolamentazione prevista nel
provvedimento di autorizzazione si applica limitatamente alla
stagione venatoria 2002-2003.
Limitatamente all'anno 2002 le Province possono prorogare il termine
di presentazione delle domande di istituzione, trasformazione o
modifica di Aziende venatorie di cui al punto 1) per motivate ragioni
connesse alla rispettiva pianificazione faunistico-venatoria. La
decisione su tali istanze deve comunque essere adottata entro l'anno
stesso.