REGIONE EMILIA-ROMAGNA - GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 maggio 2002, n. 812

Modifiche ed integrazioni alla deliberazione di Giunta regionale 539/02 avente per oggetto "Provvedimenti in materia farmaceutica in attuazione della Legge 405/01"

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                          
Considerato che:                                                                
- la Regione Emilia-Romagna, con la deliberazione 539/02, ha inteso             
ottemperare a quanto previsto dall'Accordo 8/7/2001 e dal DL 347/01,            
convertito in Legge 405/01, in materia di spesa sanitaria,                      
impegnandosi ad adottare tutte le iniziative possibili per la                   
corretta ed efficiente gestione del servizio sanitario, al fine di              
contenere le spese nell'ambito delle risorse disponibili e per                  
mantenere l'erogazione delle prestazioni ricomprese nei livelli                 
essenziali di assistenza;                                                       
- la Regione Emilia-Romagna, con la medesima deliberazione, ha                  
altresi' dato applicazione all'art. 6 della citata Legge 405/01 che             
crea una fascia intermedia di farmaci da individuare ad opera della             
Commissione unica del farmaco (CUF), che possono essere sottoposti a            
totale o parziale esclusione dalla rimborsabilita', con provvedimento           
amministrativo della Regione, e all'art 4, con riferimento al quadro            
complessivo della propria programmazione;                                       
rilevato che:                                                                   
- la CUF ha individuato, con decreto 4 dicembre 2001, i farmaci che             
"in relazione al loro ruolo non essenziale, alla presenza fra i                 
medicinali concedibili di prodotti aventi attivita' terapeutica                 
sovrapponibile secondo il criterio delle categorie terapeutiche                 
omogenee, possono essere totalmente o parzialmente esclusi dalla                
rimborsabilita'";                                                               
- la Legge 405/01, mentre demanda la decisione in ordine alla                   
esclusione dalla rimborsabilita' dei medicinali ad un provvedimento             
amministrativo regionale, nel contempo ne limita l'ambito all'elenco            
dei medicinali all'uopo definiti dall'organo tecnico CUF.                       
considerato inoltre che:                                                        
- la Regione con la suddetta deliberazione 539/02, nel dare                     
applicazione all'art. 6 della Legge 405/01, ha definito e motivato di           
non imporre una compartecipazione generalizzata alla spesa                      
farmaceutica, ne' di assumere misure fiscali, e, relativamente ai               
farmaci individuati dalla CUF, ha assunto di prevedere nessuna o                
totale compartecipazione alla spesa dei farmaci;                                
- che la Regione si e' avvalsa di uno specifico gruppo di lavoro, la            
cui costituzione e' stata formalizzata con determinazione del                   
Direttore generale alla Sanita' e Politiche sociali, in data 13 marzo           
2002;                                                                           
- che il predetto gruppo ha operato secondo i seguenti criteri:                 
a) mantenere la totale gratuita' per le categorie di farmaci                    
utilizzati per patologie croniche o ricorrenti; le categorie di                 
farmaci per le quali non esistono alternative disponibili tra i                 
farmaci rimborsabili; le categorie di farmaci di efficacia                      
clinicamente rilevante;                                                         
b) escludere dalla rimborsabilita' le categorie di farmaci per i                
quali esistono alternative gratuite, preferibili sulla base delle               
evidenze scientifiche disponibili; le categorie di farmaci, di ruolo            
terapeutico limitato, utilizzate in trattamenti a breve termine;                
ed ha fornito indicazioni per l'esclusione dalla rimborsabilita' dei            
medicinali di seguito specificati:                                              
  A03FA  Levosulpiride  Preparazioni iniettabili                                
B03AB  Ferrigluconato  Sciroppo     sodico                                      
G03AA  Desogestrel +  Compresse     Etinilestradiolo                            
G03AA  Gestoden +  Confetti (dosaggio fisso)     Etinilestradiolo               
G03AB  Gestoden +  Confetti (dosaggio     etinilestradiolo                      
sequenziale)                                                                    
G03CA  Estradiolo  Cerotti/sistemi       transdermici, gel                      
R03AK  Fenoterolo +  Preparati per inalazione     Ipratropio bromuro            
R03AK  Salbutamolo +  Preparati per inalazione     Beclometasone                
R03AK  Salbutamolo +  Preparati per inalazione     Flunisolide                  
R03AK  Salbutamolo +  Preparati per inalazione     Ipratropio bromuro           
R03AK  Salbutamolo +  Preparati per inalazione     Nedocromile                  
con cio', operando scelte sui singoli principi attivi inclusi nella             
medesima categoria terapeutica, mutuando peraltro un criterio gia'              
utilizzato dalla CUF che in sede di individuazione dei farmaci non              
essenziali ha superato il principio della inscindibilita' della                 
categoria omogenea;                                                             
- che la proposta regionale di nessuna o totale rimborsabilita' per i           
diversi principi attivi individuati dalla CUF, e' stata oggetto anche           
di verifica con le principali categorie interessate, mediante                   
modalita' di diretto confronto, non formalizzate, stante l'urgenza di           
provvedere in merito;                                                           
dato atto delle successive e numerose interlocuzioni oppositive da              
parte di societa' produttrici di farmaci per l'annullamento del                 
provvedimento CUF 4/12/2001 e la conseguente esclusione di alcuni               
medicinali dalla rimborsabilita' totale o parziale;                             
ritenuto opportuno intervenire sul provvedimento regionale 539/02 con           
specifico ed esclusivo riferimento alle fattispecie riguardanti il              
problema della inscindibilita' o meno di farmaci appartenenti alla              
medesima categoria omogenea, anche al fine di evitare che un                    
eventuale contenzioso concernente il problema accennato possa                   
pregiudicare l'intera manovra regionale in materia di assistenza                
farmaceutica;                                                                   
valutato pertanto di:                                                           
A) acquisire ulteriori valutazioni in ordine alla appropriatezza                
tecnica circa la scelta, nell'ambito della medesima categoria                   
terapeutica, di alcuni principi attivi sulla base di criteri                    
formulati dal gruppo tecnico regionale, seguendo peraltro modalita'             
operative gia' presenti nella selezione operata dal provvedimento CUF           
4/12/2001;                                                                      
B) considerare, in attesa di tali valutazioni e per motivi di cautela           
amministrativa anche per evitare eventuali rischi di risarcimento, le           
categorie terapeutiche omogenee come un blocco inscindibile di                  
farmaci per la valutazione della parziale o totale esclusione della             
loro rimborsabilita', riammettendo pertanto in via provvisoria a                
totale rimborsabilita' i seguenti principi attivi:                              
  A03FA  Levosulpiride  Preparazioni iniettabili                                
B03AB  Ferrigluconato  Sciroppo     sodico                                      
G03AA  Desogestrel +  Compresse     Etinilestradiolo                            
G03AA  Gestoden +  Confetti (dosaggio fisso)     Etinilestradiolo               
G03AB  Gestoden +  Confetti (dosaggio     Etinilestradiolo                      
sequenziale)                                                                    
G03CA  Estradiolo  Cerotti/sistemi         transdermici, gel                    
R03AK  Fenoterolo +  Preparati per inalazione     Ipratropio bromuro            
R03AK  Salbutamolo +  Preparati per inalazione     Beclometasone                
R03AK  Salbutamolo +  Preparati per inalazione     Flunisolide                  
R03AK  Salbutamolo +  Preparati per inalazione     Ipratropio bromuro           
R03AK  Salbutamolo +  Preparati per inalazione     Nedocromile                  
tenuto conto inoltre delle possibili ripercussioni che il presente              
provvedimento puo' determinare sui risultati attesi dall'intera                 
manovra in materia di assistenza farmaceutica (DGR 539/02), alla luce           
delle quali si ritiene necessario accentuare le misure volte a                  
garantire una maggiore appropriatezza nell'uso dei medicinali erogati           
dal Servizio sanitario, con particolare riguardo a quelli oggetto del           
presente provvedimento;                                                         
acquisito il parere favorevole della Commissione consiliare                     
"Sicurezza sociale" nella seduta del 16/5/2002;                                 
dato atto, ai sensi dell'art. 37, quarto comma della L.R. 43/01 e               
della propria deliberazione n. 2774 del 10 dicembre 2001, dei pareri            
favorevoli espressi:                                                            
- dal Responsabile del Servizio Politica del farmaco e Medicina                 
generale dott.ssa Raffaella Zanzi, in merito alla regolarita' tecnica           
della presente deliberazione;                                                   
- dal Direttore generale alla Sanita' e Politiche sociali dott.                 
Franco Rossi in merito alla legittimita' della presente                         
deliberazione;                                                                  
su proposta dell'Assessore regionale alla Sanita',                              
a voti unanimi e palesi, delibera:                                              
1) di acquisire ulteriori valutazioni in ordine alla appropriatezza             
tecnica circa la scelta, nell'ambito della medesima categoria                   
terapeutica, di alcuni principi attivi sulla base di criteri                    
formulati dal gruppo tecnico regionale, seguendo peraltro modalita'             
operative gia' presenti nella selezione operata dal provvedimento CUF           
4/12/2001;                                                                      
2) di considerare, in attesa della acquisizione delle valutazioni di            
cui al punto precedente e per motivi di cautela amministrativa, le              
categorie terapeutiche omogenee come un blocco inscindibile di                  
farmaci per la valutazione della parziale o totale esclusione della             
loro rimborsabilita', riammettendo, in via provvisoria, a totale                
rimborsabilita' i seguenti principi attivi, con decorrenza immediata:           
A03FA  Levosulpiride  Preparazioni iniettabili                                  
B03AB  Ferrigluconato  Sciroppo     sodico                                      
G03AA  Desogestrel +  Compresse     Etinilestradiolo                            
G03AA  Gestoden +  Confetti (dosaggio fisso)     Etinilestradiolo               
G03AB  Gestoden +  Confetti (dosaggio     Etinilestradiolo                      
sequenziale)                                                                    
G03CA  Estradiolo  Cerotti/sistemi         transdermici, gel                    
R03AK  Fenoterolo +  Preparati per inalazione     Ipratropio bromuro            
R03AK  Salbutamolo +  Preparati per inalazione     Beclometasone                
R03AK  Salbutamolo +  Preparati per inalazione     Flunisolide                  
R03AK  Salbutamolo +  Preparati per inalazione     Ipratropio bromuro           
R03AK  Salbutamolo +  Preparati per inalazione     Nedocromile                  
3) di riservarsi l'adozione di ulteriori misure volte a garantire una           
maggiore appropriatezza nell'uso dei medicinali erogati dal Servizio            
sanitario, con particolare riguardo a quelli oggetto del presente               
provvedimento, nella considerazione delle possibili ripercussioni che           
la sua applicazione puo' determinare sui risultati attesi dall'intera           
manovra regionale in materia di assistenza farmaceutica;                        
4) di dare atto che la presente deliberazione sara' pubblicata nel              
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.                              

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