ORDINANZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE 5 giugno 2002, n. 242
Giudizio di legittimita' costituzionale della Tabella A, allegata alla Legge della Regione Emilia-Romagna 14 marzo 1984, n. 12 (Norme per l'assegnazione, la gestione, la revoca e la disciplina dei canoni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica ai sensi dell'art. 2, comma 2 della Legge 5 agosto 1978, n. 457, in attuazione dei criteri generali emanati dal CIPE con deliberazione del 19 novembre 1981)
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori: Cesare Ruperto, Presidente - Massimo Vari,
Riccardo Chieppa, Gustavo Zagrebelsky, Valerio Onida, Fernanda
Contri, Guido Neppi Modona, Piero Alberto Capotosti, Annibale Marini,
Franco Bile, Giovanni Maria Flick, Francesco Amirante, giudici
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimita' costituzionale della Tabella A, allegata
alla Legge della Regione Emilia-Romagna 14 marzo 1984, n. 12 (Norme
per l'assegnazione, la gestione, la revoca e la disciplina dei canoni
degli alloggi di edilizia residenziale pubblica ai sensi dell'art. 2,
comma 2 della Legge 5 agosto 1978, n. 457, in attuazione dei criteri
generali emanati dal CIPE con deliberazione del 19 novembre 1981),
promosso con ordinanza emessa il 25 maggio 2001 dalla Corte di
Appello di Bologna nel procedimento civile tra Comune di Parma contro
Giunta regionale, iscritta al n. 608 del Registro ordinanze 2001 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 34, Prima
Serie speciale, dell'anno 2001.
Visto l'atto di costituzione del Comune di Parma;
udito nell'udienza pubblica del 9 aprile 2002 il giudice relatore
Piero Alberto Capotosti;
udito l'avv. Adriano Rossi per il Comune di Parma.
Ritenuto che la Corte d'Appello di Bologna, con ordinanza del 25
maggio 2001, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della
Costituzione, questione di legittimita' costituzionale della Tabella
A, allegata alla Legge della Regione Emilia-Romagna 14 marzo 1984, n.
12 (Norme per l'assegnazione, la gestione, la revoca e la disciplina
dei canoni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica ai sensi
dell'art. 2, comma 2 della Legge 5 agosto 1978, n. 457, in attuazione
dei criteri generali emanati dal CIPE con deliberazione del 19
novembre 1981), nella parte in cui, nel disciplinare i requisiti per
l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, non
prevede che il requisito della rendita catastale di cui alla lettera
c) della Tabella A, allegata alla L.R. n. 12 del 1984, "si applichi
anche alle unita' immobiliari site nel comune di residenza e comuni
contermini";
che, ad avviso del giudice a quo, la norma impugnata recherebbe
vulnus all'art. 3 della Costituzione, poiche' realizzerebbe una
disparita' di trattamento tra situazioni omologhe, "potendosi
pervenire al risultato che il possesso di una unita' immobiliare
avente identica rendita catastale comporti la decadenza
dall'assegnazione dell'immobile di edilizia popolare se collocato in
altro comune e non invece se collocato nello stesso comune o comune
contermine";
che nel giudizio si e' costituito il Comune di Parma, parte nel
processo principale, il quale, nell'atto di costituzione e nella
memoria depositata in prossimita' dell'udienza pubblica, ha chiesto
che venga dichiarata l'illegittimita' costituzionale della
disposizione censurata "per non aver esteso il criterio della rendita
catastale come misuratore di ricchezza anche agli alloggi di edilizia
residenziale pubblica siti nel comune di residenza o in comuni
contermini".
Considerato che la Corte d'appello di Bologna, dubita della
legittimita' costituzionale della Tabella A, allegata alla Legge
della Regione Emilia-Romagna 14 marzo 1984, n. 12, nella parte in
cui, nel disciplinare i requisiti per l'assegnazione degli alloggi di
edilizia residenziale pubblica - in particolare la non titolarita' di
diritti reali su alloggi adeguati alle esigenze del nucleo familiare
- non prevede che il requisito della rendita catastale riguardi anche
le unita' immobiliari site nel comune di residenza ed in comuni
contermini, realizzando in tal modo una asserita disparita' di
trattamento tra situazioni omologhe, in quanto puo' accadere che il
possesso di una unita' immobiliare con identica rendita catastale
determini la decadenza dall'assegnazione dell'immobile di edilizia
residenziale pubblica a seconda che tale unita' sia o meno ubicata in
un comune diverso da quello ove e' sito l'alloggio o ad esso
contermine;
che, successivamente alla proposizione della questione di
legittimita' costituzionale, e' entrata in vigore la Legge della
Regione Emilia-Romagna 8 agosto 2001, n. 24 (Disciplina generale
dell'intervento pubblico nel settore abitativo), che ha espressamente
abrogato la L.R. n. 12 del 1984 (art. 59, comma 1, lettera h),
recando altresi' "norme transitorie in merito all'assegnazione degli
alloggi di erp" (art. 53);
che le disposizioni sopravvenute all'ordinanza di rimessione hanno
determinato un mutamento del complessivo quadro normativo, nel quale
si inscrivono i profili della questione di legittimita'
costituzionale sollevata dalla Corte d'Appello di Bologna, cosi' da
imporre il riesame da parte del giudice a quo della perdurante
rilevanza della questione di legittimita' costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina la restituzione degli atti alla Corte d'Appello di Bologna.
Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo
della Consulta, il 5 giugno 2002.
PRESIDENTE REDATTORE
Cesare Ruperto Piero Alberto Capotosti
CANCELLIERE
Giuseppe Di Paola
Depositata in Cancelleria il 14 giugno 2002.
IL DIRETTORE DELLA CANCELLERIA
Giuseppe Di Paola