LEGGE REGIONALE 24 giugno 2002, n. 13
MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA L.R. 22 MAGGIO 1996, N. 16 "RIORGANIZZAZIONE DEI CONSORZI FITOSANITARI PROVINCIALI. MODIFICHE ALLE LEGGI REGIONALI 28 LUGLIO 1982, N. 34 E 7 FEBBRAIO 1992, N. 7"
Art. 3
Modifica all'articolo 7
della L.R. 22 maggio 1996, n. 16
1. Al comma 1 dell'articolo 7 della L.R. 22 maggio 1996, n. 16, le
parole "di cui al DM 7 febbraio 1984 e successive modificazioni" sono
sostituite dalle seguenti "come determinato ai fini delle imposte sui
redditi".
2. Il comma 3 dell'articolo 7 della L.R. 22 maggio 1996, n. 16, e'
sostituito dal seguente:
"3. Per la riscossione dei contributi consortili, i Consorzi possono
avvalersi della procedura di riscossione mediante ruolo come
disciplinata dalle norme vigenti.".
NOTE ALL'ART. 3
Comma 1
1) Il testo del comma 1 dell'art. 7 della L.R. n. 16 del 1996, citata
alla nota all'art. 1, cosi' come modificato dalla presente legge, e'
il seguente:
"Art. 7 - Contributi a carico dei consorziati
1. Per le spese generali di amministrazione i Consorzi Fitosanitari
provinciali hanno facolta', richiamandosi alla Legge 18 giugno 1931,
n. 987 e relative modifiche, di imporre una contribuzione annua
commisurata al reddito dominicale come determinato ai fini delle
imposte sui redditi.
omissis".
Comma 2
2) Il testo del comma 3 dell'art. 7 della L.R. n. 16 del 1996, citata
alla nota all'art. 1, era il seguente:
"Art. 7 - Contributi a carico dei consorziati
omissis
3. Per la riscossione dei contributi consortili, i Consorzi possono
avvalersi delle norme della procedura privilegiata per la riscossione
delle imposte dirette, mediante la formazione di ruoli di
contribuzione da rendere esecutivi dall'Intendente di Finanza della
rispettiva Provincia e da porre in riscossione con le modalita'
dettate dalle norme vigenti.".