LEGGE REGIONALE 24 giugno 2002, n. 12
INTERVENTI REGIONALI PER LA COOPERAZIONE CON I PAESI IN VIA DI SVILUPPO E I PAESI IN VIA DI TRANSIZIONE, LA SOLIDARIETA' INTERNAZIONALE E LA PROMOZIONE DI UNA CULTURA DI PACE
Art. 15
Abrogazioni e disposizioni transitorie
1. A decorrere dall'approvazione del primo programma triennale di cui
all'art. 10, sono abrogate le seguenti leggi regionali:
a) L.R. 9 marzo 1990, n. 18;
b) L.R. 25 febbraio 1992, n. 9;
c) L.R. 1 febbraio 1994, n. 4;
d) L.R. 2 aprile 1996, n. 5.
2. Per garantire la continuita' dell'azione regionale, gli interventi
di cooperazione con i Paesi in via di sviluppo e a favore di
popolazioni colpite da calamita', conflitti armati, situazioni di
denutrizione e carenze igienico-sanitarie saranno programmati e
realizzati, per l'esercizio 2002, secondo quanto previsto dalle L.R.
2 aprile 1996, n. 5 e L.R. 9 marzo 1990, n. 18.
La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale
della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare
come legge della Regione Emilia-Romagna.
Bologna, 24 giugno 2002 VASCO ERRANI
LAVORI PREPARATORI
Progetto di legge d'iniziativa della Giunta regionale: deliberazione
n. 93 del 28 gennaio 2002; oggetto consiliare n. 2534 (VII
legislatura);
- pubblicato nel Supplemento Speciale del Bollettino Ufficiale della
Regione n. 147 in data 1 febbraio 2002;
- assegnato alla V Commissione consiliare permanente "Turismo Cultura
Scuola Formazione" in sede referente.
Testo licenziato dalla Commissione referente con atto n. 3 del 14
maggio 2002, con preannuncio di richiesta di relazione orale in aula
del consigliere Gnassi;
- approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 19 giugno 2002,
atto n. 70/2002.