LEGGE REGIONALE 24 giugno 2002, n. 12
INTERVENTI REGIONALI PER LA COOPERAZIONE CON I PAESI IN VIA DI SVILUPPO E I PAESI IN VIA DI TRANSIZIONE, LA SOLIDARIETA' INTERNAZIONALE E LA PROMOZIONE DI UNA CULTURA DI PACE
Art. 12
Coordinamento fra i soggetti
della cooperazione decentrata
1. Al fine di favorire il coordinamento degli interventi e la
programmazione degli stessi per area geografica, di promuovere
l'utilizzo della quota dello 0,8 per cento dei primi titoli delle
entrate correnti dei bilanci di previsione degli Enti locali prevista
dall'art. 19 del DL 18 gennaio 1993, n. 8, convertito con
modificazioni, dalla Legge 19 marzo 1993, n. 68, nonche' per
coordinare il reperimento delle risorse finanziarie e la
partecipazione ai programmi di cooperazione promossi a livello
nazionale, comunitario ed internazionale, sono istituiti
Tavoli-Paese, costituiti dai soggetti di cui all'art. 4 interessati
agli interventi in una determinata area geografica o per una
determinata area tematica, assicurando, se necessario, nei rapporti
con il Ministero degli Affari Esteri il raccordo amministrativo e
informativo. I Tavoli-Paese hanno il compito di coordinare un
programma di intervento includendo e armonizzando le iniziative dei
soggetti partecipanti e definendo, ove posssibile, un
"Programma-Paese".
2. La Regione puo' inoltre avvalersi per le funzioni di coordinamento
sul territorio, in particolare per gli Enti locali di minori
dimensioni, della collaborazione delle Amministrazioni provinciali.