REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 24 giugno 2002, n. 12

INTERVENTI REGIONALI PER LA COOPERAZIONE CON I PAESI IN VIA DI SVILUPPO E I PAESI IN VIA DI TRANSIZIONE, LA SOLIDARIETA' INTERNAZIONALE E LA PROMOZIONE DI UNA CULTURA DI PACE

          Art. 10                                                               
Programmazione degli interventi                                                 
1. Il Consiglio regionale approva, su proposta della Giunta, un                 
documento di indirizzo programmatico triennale per l'attuazione della           
presente legge. Detto documento e' comunicato al Ministero degli                
Affari Esteri.                                                                  
2. Il documento triennale indica gli obiettivi generali, le priorita'           
di intervento e, per ogni ambito di cui all'art. 5, ad esclusione               
degli interventi di emergenza, definisce:                                       
a) gli obiettivi da conseguire nell'arco del triennio;                          
b) i criteri per l'individuazione dei soggetti di cui all'art. 4, con           
cui la Regione opera in collaborazione per l'attuazione della                   
presente legge;                                                                 
c) i limiti, i criteri e le priorita' di concessione dei contributi             
di cui all'art. 6, comma 2, lettera b);                                         
d) le forme di monitoraggio e di valutazione dei progetti in corso              
d'opera o realizzati;                                                           
e) le forme del coordinamento delle politiche regionali nei confronti           
dei Paesi in via di sviluppo e dei Paesi in via di transizione, anche           
mediante appositi programmi di interventi integrati d'area da                   
realizzarsi in Paesi esteri.                                                    
3. La Giunta regionale, ai fini della predisposizione del documento             
di indirizzo-programmazione, consulta preventivamente i soggetti di             
cui all'art. 4.                                                                 
4. Annualmente la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale              
una relazione sullo stato di attuazione del documento.                          
5. Al fine di favorire la massima partecipazione al processo di                 
programmazione degli interventi, la Giunta regionale attiva la                  
Consulta regionale sulla cooperazione decentrata costituita                     
dall'Assessore competente, che la presiede, e dai soggetti di cui               
all'art. 4, comma 1, lettera a). La Consulta collabora alla                     
organizzazione della Conferenza regionale sulla cooperazione                    
internazionale convocata periodicamente dalla Giunta.                           

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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