LEGGE REGIONALE 24 giugno 2002, n. 12
INTERVENTI REGIONALI PER LA COOPERAZIONE CON I PAESI IN VIA DI SVILUPPO E I PAESI IN VIA DI TRANSIZIONE, LA SOLIDARIETA' INTERNAZIONALE E LA PROMOZIONE DI UNA CULTURA DI PACE
Art. 10
Programmazione degli interventi
1. Il Consiglio regionale approva, su proposta della Giunta, un
documento di indirizzo programmatico triennale per l'attuazione della
presente legge. Detto documento e' comunicato al Ministero degli
Affari Esteri.
2. Il documento triennale indica gli obiettivi generali, le priorita'
di intervento e, per ogni ambito di cui all'art. 5, ad esclusione
degli interventi di emergenza, definisce:
a) gli obiettivi da conseguire nell'arco del triennio;
b) i criteri per l'individuazione dei soggetti di cui all'art. 4, con
cui la Regione opera in collaborazione per l'attuazione della
presente legge;
c) i limiti, i criteri e le priorita' di concessione dei contributi
di cui all'art. 6, comma 2, lettera b);
d) le forme di monitoraggio e di valutazione dei progetti in corso
d'opera o realizzati;
e) le forme del coordinamento delle politiche regionali nei confronti
dei Paesi in via di sviluppo e dei Paesi in via di transizione, anche
mediante appositi programmi di interventi integrati d'area da
realizzarsi in Paesi esteri.
3. La Giunta regionale, ai fini della predisposizione del documento
di indirizzo-programmazione, consulta preventivamente i soggetti di
cui all'art. 4.
4. Annualmente la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale
una relazione sullo stato di attuazione del documento.
5. Al fine di favorire la massima partecipazione al processo di
programmazione degli interventi, la Giunta regionale attiva la
Consulta regionale sulla cooperazione decentrata costituita
dall'Assessore competente, che la presiede, e dai soggetti di cui
all'art. 4, comma 1, lettera a). La Consulta collabora alla
organizzazione della Conferenza regionale sulla cooperazione
internazionale convocata periodicamente dalla Giunta.