LEGGE REGIONALE 24 giugno 2002, n. 12
INTERVENTI REGIONALI PER LA COOPERAZIONE CON I PAESI IN VIA DI SVILUPPO E I PAESI IN VIA DI TRANSIZIONE, LA SOLIDARIETA' INTERNAZIONALE E LA PROMOZIONE DI UNA CULTURA DI PACE
Art. 9
Iniziative di formazione
nel campo della cooperazione internazionale
1. La Giunta regionale, in attuazione dell'art. 5, comma 1, lettera
d), favorisce e finanzia iniziative di formazione di operatori,
volontari o cooperanti internazionali, dei soggetti di cui all'art.
4, comma 1, lettera a), anche tramite convenzione con Enti e soggetti
pubblici e privati dotati di provata competenza nelle specifiche
materie.
2. La Regione promuove inoltre la realizzazione di attivita' di
assistenza tecnica e di informazione ai soggetti di cui all'art. 4,
in particolare per favorire l'accesso ai finanziamenti comunitari ed
internazionali.