LEGGE REGIONALE 24 giugno 2002, n. 12
INTERVENTI REGIONALI PER LA COOPERAZIONE CON I PAESI IN VIA DI SVILUPPO E I PAESI IN VIA DI TRANSIZIONE, LA SOLIDARIETA' INTERNAZIONALE E LA PROMOZIONE DI UNA CULTURA DI PACE
Art. 8
Iniziative di educazione allo sviluppo, culturali,
di ricerca e di sensibilizzazione ai principi della pace
e dell'interculturalita'
1. La Regione Emilia-Romagna, in attuazione dell'art. 5, comma 1,
lettera c), opera per rendere effettivi i principi costituzionali che
sanciscono il ripudio della guerra come strumento di offesa alla
liberta' degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle
controversie internazionali.
2. Per l'attuazione di quanto previsto al comma 1, la Regione
Emilia-Romagna puo' realizzare iniziative culturali, di ricerca, di
educazione, di informazione, di cooperazione e di formazione che
tendano a sensibilizzare la comunita' regionale, e in particolare i
giovani, ai valori della pace, dell'interculturalita', della
solidarieta' fra i popoli e della tutela dei diritti umani, volte a
prevenire e combattere la discriminazione fondata in particolare
sulla razza e l'origine etnica, la religione, le opinioni politiche o
le condizioni personali e sociali, in collaborazione con i soggetti
di cui all'art. 4, comma 1, lettera a).
3. La Regione assume iniziative volte a favorire la nascita e lo
sviluppo di una cultura di pace nella scuola, valorizzando il ruolo
delle Scuole di pace presenti sul territorio regionale.
4. La Regione, d'intesa con le Autorita' competenti, assume
iniziative volte a favorire altresi' attivita' di aggiornamento degli
insegnanti delle scuole di ogni ordine e grado, in materia di
pedagogia e di didattica della pace, di gestione e risoluzione non
violenta dei conflitti.