LEGGE REGIONALE 24 giugno 2002, n. 12
INTERVENTI REGIONALI PER LA COOPERAZIONE CON I PAESI IN VIA DI SVILUPPO E I PAESI IN VIA DI TRANSIZIONE, LA SOLIDARIETA' INTERNAZIONALE E LA PROMOZIONE DI UNA CULTURA DI PACE
Art. 7
Interventi di emergenza
1. In caso di eventi eccezionali causati da calamita', conflitti
armati, epidemie, situazioni di denutrizione e gravi carenze
igienico-sanitarie la Regione promuove, realizza, coordina o concorre
finanziariamente all'attuazione degli interventi di cui all'art. 5,
comma 1, lettera b), anche in collaborazione con le strutture
regionali della Protezione civile, ONG e con soggetti pubblici e
privati dotati della necessaria esperienza e competenza, nei seguenti
ambiti:
a) attivita' di protezione civile all'estero e di messa in sicurezza
dei territori colpiti da calamita';
b) attivita' di soccorso ed opere di assistenza alle popolazioni
colpite;
c) attivita' di soccorso ed opere di assistenza alle popolazioni
profughe o rifugiate nel territorio dell'Emilia- Romagna a seguito
degli eventi eccezionali di cui al presente articolo.
2. Gli interventi di cui al comma 1 e le modalita' della loro
attuazione sono deliberati dalla Giunta regionale al di fuori delle
procedure di programmazione previste dall'art. 10 anche in deroga
alla L.R. 25 febbraio 2000, n. 9 "Disposizioni in materia di
forniture e servizi". Gli eventuali finanziamenti relativi agli
interventi di cui al comma 1, possono raggiungere il 100 per cento
della spesa nell'ambito del limite delle disponibilita' previste a
tale scopo dal bilancio regionale e possono essere erogati anticipi
fino ad un massimo dell'80 per cento della spesa presunta. Il saldo
verra' erogato ad avvenuta approvazione del relativo rendiconto.
3. Per interventi indifferibili e urgenti, il Presidente della Giunta
regionale, sentite le competenti autorita' statali e' autorizzato ad
effettuare spese, con proprio decreto, fino alla concorrenza della
somma di Euro 200.000, dando tempestiva comunicazione alla Giunta ed
al Consiglio regionale delle iniziative assunte. Di tali somme dovra'
essere approvato apposito rendiconto concernente le spese
effettivamente sostenute.
4. Per il coordinamento e la realizzazione degli interventi regionali
di cui al comma 1, la Giunta regionale puo' costituire un'apposita
unita' di crisi.