LEGGE REGIONALE 24 giugno 2002, n. 12
INTERVENTI REGIONALI PER LA COOPERAZIONE CON I PAESI IN VIA DI SVILUPPO E I PAESI IN VIA DI TRANSIZIONE, LA SOLIDARIETA' INTERNAZIONALE E LA PROMOZIONE DI UNA CULTURA DI PACE
Art. 6
Iniziative di cooperazione internazionale
1. La Regione, in attuazione dell'art. 5, comma 1, lettera a),
realizza iniziative o sostiene progetti di cooperazione
internazionale, anche d'intesa con il Ministero degli Affari Esteri,
le altre competenti istituzioni dello Stato, gli organismi comunitari
ed internazionali, altre Regioni italiane o loro consorzi e
associazioni, nonche' in collaborazione con Stati ed Enti
territoriali esteri.
2. I progetti di cui al comma 1 possono avere ad oggetto:
a) il supporto informativo e di coordinamento alle attivita' dei
soggetti di cui all'art. 4;
b) il sostegno, anche mediante la concessione di contributi, alle
attivita' dei soggetti di cui all'art. 4, comma 1, lettera a).
3. La Regione favorisce la cessione gratuita ai soggetti di cui
all'art. 4, comma 1, lettera a), per iniziative di carattere
umanitario e di cooperazione, dei beni mobili propri, delle Aziende
sanitarie e degli Enti dipendenti dalla Regione, non piu' destinati a
finalita' pubbliche e cancellati dai rispettivi inventari.
4. La Regione favorisce il trasferimento di conoscenze e l'assistenza
tecnica alle pubbliche Amministrazioni dei Paesi in via di sviluppo e
dei Paesi in via di transizione, anche attraverso l'impiego di
personale della propria Amministrazione e degli Enti da essa
dipendenti, di professionalita' adeguata alle iniziative.
5. Il personale di cui al comma 4 impiegato, su richiesta dei
soggetti di cui all'art. 4, comma 1, lettera a), in progetti di
cooperazione allo sviluppo che fruiscono di contributi o
finanziamenti della Regione Emilia-Romagna, del Ministero Affari
Esteri, dell'Unione Europea o di Organismi internazionali, puo'
essere collocato in aspettativa senza assegni riconoscendo il
servizio prestato ai fini delle progressioni di carriera, dei
trattamenti previdenziali e di quiescenza.
6. La Giunta regionale, d'intesa con l'Ufficio di Presidenza del
Consiglio regionale, stabilisce i criteri e le condizioni di
applicazione dei commi 4 e 5, che sono pubblicati nel Bollettino
Ufficiale della Regione.
7. Nell'attuazione degli interventi di cui al presente articolo,
tramite il coordinamento di cui all'articolo 10, comma 2, lettera e),
viene assicurata l'opportuna integrazione con le altre politiche
regionali dirette alle medesime aree, con particolare riferimento
alle politiche di collaborazione economica, produttiva, tecnologica e
commerciale.
8. La Giunta regionale, al fine di garantire il coordinamento
strutturale con le autorita' istituzionali dei Paesi destinatari
degli interventi, favorendo lo stretto collegamento con le
rappresentanze italiane in loco e le collaborazioni con altre Regioni
europee, puo' costituire uffici di raccordo organizzativo e di
collegamento operativo, con carattere di intersettorialita', nei
Paesi oggetto degli interventi della presente legge.
9. Fino a specifica disposizione del contratto collettivo nazionale
in materia, al personale regionale assegnato ed in servizio presso le
strutture di cui al comma 8 e' corrisposta una indennita' mensile
speciale a titolo di rimborso forfettario delle spese relative alla
permanenza nella sede di servizio all'estero. Detta indennita', da
determinarsi con atto di Giunta, e' ragguagliata nel massimo a quella
spettante, per analoga qualifica professionale, al personale statale
del Ministero competente in materia di Affari esteri in servizio
presso le sedi di rappresentanza all'estero.
10. La Giunta determina le modalita' per l'acquisizione di servizi
organizzativi e di supporto per gli uffici di cui al comma 8,
prevedendo le modalita' per l'attivazione, ove necessario, di
convenzioni anche con enti, societa' ed associazioni dotate della
necessaria capacita' ed esperienza con sede nel Paese di insediamento
dell'ufficio.