LEGGE REGIONALE 24 giugno 2002, n. 12
INTERVENTI REGIONALI PER LA COOPERAZIONE CON I PAESI IN VIA DI SVILUPPO E I PAESI IN VIA DI TRANSIZIONE, LA SOLIDARIETA' INTERNAZIONALE E LA PROMOZIONE DI UNA CULTURA DI PACE
Art. 5
Ambiti di intervento
1. Per il raggiungimento delle finalita', di cui all'art. 1, la
Regione interviene nell'ambito delle proprie competenze promuovendo,
sostenendo, anche mediante la concessione di contributi, coordinando
o realizzando:
a) iniziative di cooperazione internazionale con i Paesi in via di
sviluppo, intese sia come interventi attuativi, sia come
predisposizione e verifica di fattibilita' di interventi di
particolare rilievo ed azioni di assistenza e collaborazione
istituzionale nei Paesi in via di sviluppo e nei Paesi in via di
transizione;
b) iniziative straordinarie di carattere umanitario a beneficio di
popolazioni dei Paesi colpiti da eventi eccezionali causati da
calamita', conflitti armati, situazioni di denutrizione e gravi
carenze igienico-sanitarie;
c) iniziative di educazione e sensibilizzazione della comunita'
regionale ai temi della solidarieta' internazionale,
dell'interculturalita' e della pace, iniziative culturali, di ricerca
ed informazione sui temi della pace e della tutela dei diritti umani,
volte a prevenire e combattere la discriminazione fondata in
particolare sulla razza e l'origine etnica, la religione, le opinioni
politiche o le condizioni personali e sociali;
d) iniziative di formazione di personale destinato a svolgere
attivita' di cooperazione allo sviluppo e per favorire l'accesso ai
finanziamenti europei ed internazionali.
2. L'intervento regionale si attua per mezzo di iniziative proprie,
progettate, predisposte e realizzate anche avvalendosi della
collaborazione dei soggetti territoriali, nazionali ed
internazionali, come pure valorizzando e sostenendo, nei limiti e con
le modalita' previste ai successivi artt. 6, 7, 8 e 9, le iniziative
promosse da soggetti di cui all'art. 4.