LEGGE REGIONALE 24 giugno 2002, n. 12
INTERVENTI REGIONALI PER LA COOPERAZIONE CON I PAESI IN VIA DI SVILUPPO E I PAESI IN VIA DI TRANSIZIONE, LA SOLIDARIETA' INTERNAZIONALE E LA PROMOZIONE DI UNA CULTURA DI PACE
Art. 4
Soggetti della cooperazione internazionale
1. Ai fini della presente legge sono soggetti della cooperazione
internazionale:
a) gli Enti locali, le organizzazioni non governative (ONG), le
organizzazioni non lucrative di utilita' sociale (ONLUS), le
organizzazioni di volontariato, le cooperative sociali e le
associazioni di promozione sociale, che prevedano nello statuto
attivita' di cooperazione e solidarieta' internazionale e loro forme
associative;
b) le universita', istituti di formazione accreditati in conformita'
alla normativa regionale, di iniziativa culturale e di ricerca ed
informazione, fondazioni con finalita' attinenti alla presente legge;
c) le imprese di pubblico servizio;
d) gli Enti pubblici non compresi nella lettera a);
e) le organizzazioni sindacali e di categoria;
f) le comunita' di immigrati;
g) gli istituti di credito, le cooperative ed imprese, con
particolare riguardo a quelle artigiane, piccole e medie, interessate
alle finalita' di cui alla presente legge.
2. I soggetti di cui al comma 1, ad esclusione degli organismi
internazionali con cui il Ministero degli Affari Esteri italiano
collabora ai fini della cooperazione internazionale, al fine di
fruire delle azioni regionali per gli interventi di cui alla presente
legge, devono avere sede legale o una sede operativa ed essere
attivamente presenti nel territorio dell'Emilia-Romagna.