LEGGE REGIONALE 24 giugno 2002, n. 12
INTERVENTI REGIONALI PER LA COOPERAZIONE CON I PAESI IN VIA DI SVILUPPO E I PAESI IN VIA DI TRANSIZIONE, LA SOLIDARIETA' INTERNAZIONALE E LA PROMOZIONE DI UNA CULTURA DI PACE
Art. 3
Obiettivi dell'azione regionale
1. La Regione orienta la propria azione secondo i seguenti obiettivi:
a) promuovere e valorizzare i contributi dei soggetti e delle
istituzioni che operano sul territorio regionale;
b) favorire il coordinamento e l'armonizzazione delle iniziative;
c) diffondere nella comunita' regionale la conoscenza dei soggetti
attivi nelle materie di cui alla presente legge e delle relative
iniziative.
2. Le iniziative di cooperazione internazionale saranno finalizzate
in particolare:
a) al soddisfacimento dei bisogni primari, alla autosufficienza
alimentare e alla salvaguardia della vita umana;
b) alla valorizzazione delle risorse umane, alla conservazione del
patrimonio ambientale e della biodiversita';
c) all'attuazione e al consolidamento dei processi di sviluppo
endogeno e alla crescita democratica, economica, sociale e culturale
dei Paesi interessati;
d) al miglioramento della condizione femminile e dell'infanzia ed
alla lotta allo sfruttamento minorile, alla realizzazione di pari
opportunita';
e) al sostegno dei processi di ricostruzione, stabilizzazione e
sviluppo nelle situazioni di crisi e di emergenza, all'assistenza e
alla ricostruzione nei Paesi colpiti da calamita', alla salvaguardia
delle minoranze etniche;
f) allo svolgimento di interventi di protezione civile all'estero e
di messa in sicurezza del territorio colpito da calamita' o altri
eventi emergenziali.
3. L'azione regionale e' volta a privilegiare il rapporto diretto con
le popolazioni dei territori interessati dai programmi di
cooperazione, al fine di supportare lo sviluppo democratico e la
valorizzazione delle risorse umane, culturali e materiali. In
quest'ambito particolare importanza sara' data al coinvolgimento
della popolazione femminile ed all'attuazione delle politiche di
genere.
4. Le iniziative della Regione saranno altresi' orientate a:
a) sostenere, specificatamente nei settori di competenza regionale,
le istituzioni pubbliche dei Paesi in via di sviluppo e dei Paesi in
via di transizione;
b) sviluppare la cooperazione decentrata promuovendo l'iniziativa dei
soggetti presenti sul territorio della regione, di cui all'articolo
4, ponendoli in relazione con i soggetti dei Paesi in via di sviluppo
e dei Paesi in via di transizione favorendone l'accesso e la
partecipazione ai programmi di cooperazione promossi a livello
nazionale, comunitario ed internazionali.
5. La Regione, per quanto riguarda gli interventi a favore dei Paesi
in via di sviluppo, si rivolge prioritariamente ai Paesi che occupano
le ultime posizioni in base a criteri e agli indici di sviluppo
qualitativi e quantitativi, elaborati dagli Organismi internazionali;
i programmi hanno come soggetti attivi le popolazioni dei Paesi
destinatari e della regione Emilia-Romagna direttamente coinvolte
nella realizzazione dei progetti.