REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 24 giugno 2002, n. 12

INTERVENTI REGIONALI PER LA COOPERAZIONE CON I PAESI IN VIA DI SVILUPPO E I PAESI IN VIA DI TRANSIZIONE, LA SOLIDARIETA' INTERNAZIONALE E LA PROMOZIONE DI UNA CULTURA DI PACE

          Art. 3                                                                
Obiettivi dell'azione regionale                                                 
1. La Regione orienta la propria azione secondo i seguenti obiettivi:           
a) promuovere e valorizzare i contributi dei soggetti e delle                   
istituzioni che operano sul territorio regionale;                               
b) favorire il coordinamento e l'armonizzazione delle iniziative;               
c) diffondere nella comunita' regionale la conoscenza dei soggetti              
attivi nelle materie di cui alla presente legge e delle relative                
iniziative.                                                                     
2. Le iniziative di cooperazione internazionale saranno finalizzate             
in particolare:                                                                 
a) al soddisfacimento dei bisogni primari, alla autosufficienza                 
alimentare e alla salvaguardia della vita umana;                                
b) alla valorizzazione delle risorse umane, alla conservazione del              
patrimonio ambientale e della biodiversita';                                    
c) all'attuazione e al consolidamento dei processi di sviluppo                  
endogeno e alla crescita democratica, economica, sociale e culturale            
dei Paesi interessati;                                                          
d) al miglioramento della condizione femminile e dell'infanzia ed               
alla lotta allo sfruttamento minorile, alla realizzazione di pari               
opportunita';                                                                   
e) al sostegno dei processi di ricostruzione, stabilizzazione e                 
sviluppo nelle situazioni di crisi e di emergenza, all'assistenza e             
alla ricostruzione nei Paesi colpiti da calamita', alla salvaguardia            
delle minoranze etniche;                                                        
f) allo svolgimento di interventi di protezione civile all'estero e             
di messa in sicurezza del territorio colpito da calamita' o altri               
eventi emergenziali.                                                            
3. L'azione regionale e' volta a privilegiare il rapporto diretto con           
le popolazioni dei territori interessati dai programmi di                       
cooperazione, al fine di supportare lo sviluppo democratico e la                
valorizzazione delle risorse umane, culturali e materiali. In                   
quest'ambito particolare importanza sara' data al coinvolgimento                
della popolazione femminile ed all'attuazione delle politiche di                
genere.                                                                         
4. Le iniziative della Regione saranno altresi' orientate a:                    
a) sostenere, specificatamente nei settori di competenza regionale,             
le istituzioni pubbliche dei Paesi in via di sviluppo e dei Paesi in            
via di transizione;                                                             
b) sviluppare la cooperazione decentrata promuovendo l'iniziativa dei           
soggetti presenti sul territorio della regione, di cui all'articolo             
4, ponendoli in relazione con i soggetti dei Paesi in via di sviluppo           
e dei Paesi in via di transizione favorendone l'accesso e la                    
partecipazione ai programmi di cooperazione promossi a livello                  
nazionale, comunitario ed internazionali.                                       
5. La Regione, per quanto riguarda gli interventi a favore dei Paesi            
in via di sviluppo, si rivolge prioritariamente ai Paesi che occupano           
le ultime posizioni in base a criteri e agli indici di sviluppo                 
qualitativi e quantitativi, elaborati dagli Organismi internazionali;           
i programmi hanno come soggetti attivi le popolazioni dei Paesi                 
destinatari e della regione Emilia-Romagna direttamente coinvolte               
nella realizzazione dei progetti.                                               

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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