REGIONE EMILIA-ROMAGNA - CONSIGLIO REGIONALE

DELIBERAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO REGIONALE 27 maggio 2002, n. 95

Direttiva in materia di orario di lavoro e di servizio di mensa dei dipendenti turnisti (proposta n. 98)

L'UFFICIO DI PRESIDENZA                                                         
(omissis)                                                                       
a voti unanimi, delibera:                                                       
tenuto conto di quanto riportato in parte narrativa, a cui                      
interamente si fa rimando:                                                      
a) di riconoscere, al personale adibito a regimi di orario articolato           
su piu' turni o secondo una programmazione plurisettimanale, la                 
possibilita' di effettuare la pausa pranzo, con diritto alla                    
corresponsione del buono pasto, alle condizioni di seguito                      
specificate:                                                                    
A - Turno mattutino (turni che si svolgono nell'arco temporale                  
compreso tra le ore 7 e le ore 15,30)                                           
Il personale che effettua la prestazione lavorativa su turni che si             
svolgono nell'arco temporale compreso tra le ore 7 e le ore 15,30 ha            
diritto ad un buono pasto qualora:                                              
- la pausa pranzo, della durata di almeno mezz'ora, sia effettuata              
dalle ore 12,30 alle 13,30 o in altro orario in cui sia comunque                
garantita la presenza di un sostituto nel corso della pausa;                    
- la prestazione lavorativa minima successiva alla pausa pranzo sia             
di almeno 30 minuti;                                                            
- sia effettuata una prestazione lavorativa minima (al netto della              
pausa pranzo) di almeno 6 ore e 30 minuti. Il buono pasto, alle sopra           
specificate condizioni, e' riconosciuto per un numero di rientri                
corrispondente ai rientri obbligatori previsti per i collaboratori              
regionali a tempo pieno che non effettuano prestazioni lavorative su            
turni;                                                                          
- sia effettuata una prestazione lavorativa minima (al netto della              
pausa pranzo) di almeno 7 ore per ogni ulteriore giornata lavorativa.           
Il buono pasto, in presenza delle condizioni sopra indicate, e'                 
riconosciuto a prescindere dall'ora di uscita, purche' successiva               
all'orario di turnazione previsto.                                              
B - Turno pomeridiano (turni che si svolgono successivamente alle ore           
12)                                                                             
Il personale che effettua la prestazione lavorativa su turni che si             
svolgono successivamente alle ore 12, ha diritto alla corresponsione            
del buono pasto qualora:                                                        
- la pausa pranzo sia di almeno 30 minuti e sia preceduta da almeno 1           
ora di servizio, purche' compatibile con le esigenze organizzative e            
funzionali richieste dalla prestazione lavorativa svolta nell'ambito            
della turnazione. Il periodo nel quale effettuare la pausa pranzo               
puo' essere stabilito dal responsabile della struttura di                       
appartenenza del collaboratore in relazione alle oggettive esigenze             
organizzative;                                                                  
- la prestazione lavorativa minima successiva alla pausa pranzo sia             
di almeno 30 minuti;                                                            
- sia effettuata una prestazione lavorativa minima (al netto della              
pausa pranzo) di almeno 6 ore e 30 minuti. Il buono pasto in tal caso           
e' riconosciuto per un numero di rientri corrispondente ai rientri              
obbligatori previsti per i collaboratori regionali a tempo pieno che            
non effettuano prestazioni lavorative su turni;                                 
- sia effettuata una prestazione lavorativa minima (con esclusione              
della pausa pranzo) di almeno 7 ore per ogni ulteriore giornata                 
lavorativa.                                                                     
II buono pasto, in presenza delle condizioni sopra indicate, e'                 
riconosciuto a prescindere dall'ora di uscita, purche' successiva               
all'orario di turnazione previsto.                                              
C - Turno intermedio (turni che si svolgono dalle ore 9 alle ore 16)            
La corresponsione del buono pasto ai collaboratori che effettuano la            
turnazione dalle ore 9 alle ore 16 e' riconosciuta alle condizioni              
previste per il turno mattutino, ad eccezione della pausa pranzo che            
puo' essere effettuata dalle ore 13 alle ore 15;                                
b) di integrare l'Allegato A), articolo 7, della deliberazione di               
Giunta 2404/98, aggiungendo un ulteriore articolo 7-bis intitolato              
"Personale adibito a regimi di lavoro articolato su piu' turni -                
Pausa pranzo e diritto al buono pasto", che riporta le condizioni               
esplicitate al precedente punto a) del presente deliberato;                     
c) di disporre che la suddetta disciplina sia applicata dalla data di           
adozione della presente deliberazione;                                          
(omissis)                                                                       

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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