ORDINANZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE 6 maggio 2002, n. 190
Questione di legittimita' costituzionale in riferimento alla L.R. 26 luglio 1997, n. 23 (Disciplina delle attivita' delle agenzie di viaggio e turismo)
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori: Cesare Ruperto - Presidente; Massimo Vari,
Riccardo Chiappa, Gustavo Zagrebelsky, Valerio Onida, Carlo
Mezzanotte, Guido Neppi Modona, Piero Alberto Capotosti, Annibale
Marini, Franco Bile, Giovanni Maria Flick, Francesco Amirante,
Giudici
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimita' costituzionale degli articoli 5, comma
1; 6, commi 1, lettera g), e 3; e 8, commi 4 e 6 della Legge della
Regione Emilia-Romagna 26 luglio 1997, n. 23 (Disciplina delle
attivita' delle agenzie di viaggio e turismo) e della Voce 23 della
tariffa allegata al decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230
(Approvazione della tariffa delle tasse sulle concessioni regionali
ai sensi dell'art. 3 della Legge 16 maggio 1970, n. 281, come
sostituito dall'art. 4 della Legge 14 giugno 1990, n. 158), promosso
con ordinanza emessa il 18 ottobre 2000 dal Tribunale amministrativo
regionale per l'Emilia-Romagna, iscritta al n. 500 del Registro
ordinanze 2001 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 26, prima Serie speciale dell'anno 2001.
Visto l'atto di costituzione della parte privata del giudizio
principale;
udito nella Camera di Consiglio del 10 aprile 2002 il Giudice
relatore Carlo Mezzanotte.
Ritenuto che nel corso del giudizio promosso dalla agenzia di viaggi
HIT - Holding Italiana Turismo SpA nei confronti della Regione
Emilia-Romagna e delle Province di Ferrara e di Bologna, per ottenere
l'annullamento di due note di dette Province datate, rispettivamente,
19 e 24 maggio 1999, con le quali era stata rigettata la richiesta di
autorizzazione ad operare nei rispettivi territori provinciali "anche
senza il rispetto di tutti gli adempimenti previsti per le filiali di
agenzie di viaggio" dalla Legge della Regione Emilia-Romagna 26
luglio 1997, n. 23 (Disciplina delle attivita' delle agenzie di
viaggio e turismo), il Tribunale amministrativo regionale per
l'Emilia-Romagna, con ordinanza in data 18 ottobre 2000, ha sollevato
questione di legittimita' costituzionale degli articoli 5, comma 1;
6, commi 1, lettera g), e 3; e 8, commi 4 e 6 della citata legge
regionale, deducendone il contrasto con gli artt. 41, 117, in
relazione all'art. 9 della Legge 17 maggio 1983, n. 217 (Legge-quadro
per il turismo e interventi per il potenziamento e la qualificazione
dell'offerta giuridica), e 120 della Costituzione, nonche' con gli
artt. 30, 52 e 59 del trattato dell'Unione Europea;
che con la medesima ordinanza il Tribunale amministrativo regionale
per l'Emilia-Romagna ha sollevato altresi' questione di legittimita'
costituzionale della Voce 23 della tariffa allegata al decreto
legislativo 22 giugno 1991, n. 230 (Approvazione della tariffa delle
tasse sulle concessioni regionali ai sensi dell'art. 3 della Legge 16
maggio 1970, n. 281, come sostituito dall'art. 4 della Legge 14
giugno 1990, n. 158), in riferimento agli artt. 11, 41, 117, in
relazione all'art. 9 della Legge n. 217 del 1983, e 120 della
Costituzione;
che il remittente premette in fatto che, essendo intervenuta la
sentenza di questa Corte n. 362 del 1998, la ricorrente, che svolge
attivita' di agenzia di viaggi in, forza di autorizzazione rilasciata
dalla Provincia di Parma, aveva comunicato alle Province di Bologna e
Ferrara che non si considerava piu' tenuta, per esercitare la propria
attivita' anche in quei territori provinciali, a munirsi di ulteriori
autorizzazioni, ne' a versare ulteriori depositi cauzionali, ne' a
corrispondere una nuova tassa di concessione, ne' ad assumere, o
mantenere, un direttore tecnico addetto in via esclusiva alle singole
filiali;
che con le note impugnate dinanzi al TAR sia la Provincia di Ferrara
che quella di Bologna avevano respinto tali pretese, richiamando le
disposizioni, all'epoca ancora vigenti, della L.R. 26 luglio 1997, n.
23, che assoggettavano ad autorizzazione regionale e ai connessi
adempimenti anche l'apertura di filiali di agenzie principali gia'
autorizzate;
che, in particolare le disposizioni della Legge della Regione
Emilia-Romagna n. 23 del 1997 che, ad avviso del giudice a quo,
avendo contenuto analogo a quelle della Legge della Regione Lombardia
16 settembre 1996, n. 27 (Disciplina dell'attivita' e dei servizi
concernenti viaggi e soggiorni. Ordinamento amministrativo delle
agenzie di viaggio e turismo e delega alle Province) dichiarate
costituzionalmente illegittime da questa Corte con la citata sentenza
n. 362 del 1998, incorrerebbero nelle medesime censure di
illegittimita' costituzionale, sarebbero le seguenti:
art. 5, comma 1, nella parte in cui assoggetta ad autorizzazione
anche le filiali delle agenzie di viaggio e turismo;
art. 6, comma 1, lettera g), nella parte in cui prevede che
nell'autorizzazione venga annotato il carattere di agenzia principale
ovvero di filiale o succursale;
art. 6, comma 3, nella parte in cui regola le modificazioni
dell'autorizzazione rilasciata alle filiali;
art. 8, commi 4 e 6, nella parte in cui prevede che il direttore
tecnico debba prestare la propria opera professionale alle dipendenze
di una sola agenzia o filiale o succursale;
che la Voce 23 della tariffa allegata al decreto legislativo 22
giugno 1991, n. 230, e' censurata nella parte in cui stabilisce che
le filiali, anche con gestione non autonoma, delle agenzie di viaggio
aventi la sede principale in altra regione, sono tenute a munirsi di
distinta licenza ed a pagare la relativa tassa di concessione
regionale;
che si e' costituita in giudizio la parte privata del giudizio
principale, insistendo per la dichiarazione di illegittimita'
costituzionale delle disposizioni irnpugnate, con argomentazioni che
ricalcano quelle contenute nell'ordinanza di rimessione;
che in prossimita' della Camera di Consiglio la parte privata ha
depositato una memoria illustrativa, nella quale ricorda che questa
Corte con la sentenza n. 339 del 2001 ha dichiarato l'illegittimita'
costituzionale di alcune disposizioni di leggi della Regione Veneto e
della Regione Abruzzo, del tutto analoghe a quelle oggetto del
presente giudizio.
Considerato che, successivamente alla ordinanza di rimessione, questa
Corte, con la sentenza n. 339 del 2001, ha dichiarato
l'illegittimita' costituzionale della Voce 23 della tariffa allegata
al decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230 (Approvazione della
tariffa delle tasse sulle concessioni regionali ai sensi dell'art. 3
della Legge 16 maggio 1970, n. 281, come sostituito dall'art. 4 della
Legge 14 giugno 1990, n. 158), nella parte in cui prevede che le
filiali delle agenzie di viaggio, aventi la sede principale in altra
regione, debbano munirsi di distinta licenza con conseguente
pagamento della relativa tassa di concessione regionale;
che, pertanto, deve essere dichiarata la manifesta inammissibilita'
della questione di legittimita' costituzionale avente ad oggetto la
citata disposizione;
che, in ordine alle censure che investono le surrichiamate
disposizioni della L.R. n. 23 del 1997, devono essere restituiti gli
atti al giudice remittente per una nuova valutazione della rilevanza,
essendo stata approvata e promulgata la Legge della Regione
Emilia-Romagna 10 dicembre 2001, n. 46 (Modifiche alla L.R. 26 luglio
1997, n. 23 "Disciplina delle attivita' delle agenzie di viaggio e
turismo"), attualmente in vigore, la quale ha innovato alla
disciplina delle filiali delle agenzie di viaggio e turismo sotto
tutti i profili che il Tribunale amministrativo regionale ha
sottoposto all'esame di questa Corte.
Visti gli artt. 26, secondo comma della Legge 11 marzo 1953, n. 87, e
9, secondo comma delle norme integrative per i giudizi davanti alla
Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara la manifesta inammissibilita' della questione di
legittimita' costituzionale della Voce 23 della tariffa allegata al
decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230 (Approvazione della
tariffa delle tasse sulle concessioni regionali ai sensi dell'art. 3
della Legge 16 maggio 1970, n. 281, come sostituito dall'art. 4 della
Legge 14 giugno 1990, n. 158), sollevata, in riferimento agli
articoli 11, 41, 117, in relazione all'articolo 9 della Legge 17
maggio 1983, n. 217 (Legge-quadro per il turismo e interventi per il
potenziamento e la qualificazione dell'offerta giuridica), e 120
della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per
l'Emilia-Romagna con l'ordinanza indicata in epigrafe;
2) ordina la restituzione al Tribunale amministrativo regionale per
l'Emilia-Romagna degli atti relativi alla questione di legittimita'
costituzionale degli articoli 5, comma 1; 6, commi 1, lettera g), e
3; e 8, commi 4 e 6, della Legge della Regione Emilia-Romagna 26
luglio 1997, n. 23 (Disciplina delle attivita' delle agenzie di
viaggio e turismo).
Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo
della Consulta, il 6 maggio 2002.
PRESIDENTE REDATTORE
Cesare Ruperto (firma illeggibile)
CANCELLIERE
Giuseppe Di Paola
Depositata in Cancelleria il 10 maggio 2002.
IL DIRETTORE DELLA CANCELLERIA
Giuseppe Di Paola