REGIONE EMILIA-ROMAGNA
LEGGE REGIONALE 31 maggio 2002, n. 11
FINANZIAMENTO DELLA QUOTA PARTE DI PERTINENZA REGIONALE DEI DISAVANZI DELLE AZIENDE SANITARIE E DEGLI ISTITUTI ORTOPEDICI RIZZOLI MATURATI AL 31 DICEMBRE 2000
Art. 3 Destinatari dei mutui e criteri di riparto 1. Il mutuo contratto a norma della presente legge viene assegnato alle Aziende sanitarie regionali e all'Istituto "Istituti Ortopedici Rizzoli" sulla base di criteri e modalita' di riparto che verranno stabiliti dalla Giunta regionale con proprio atto.