REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 31 maggio 2002, n. 11

FINANZIAMENTO DELLA QUOTA PARTE DI PERTINENZA REGIONALE DEI DISAVANZI DELLE AZIENDE SANITARIE E DEGLI ISTITUTI ORTOPEDICI RIZZOLI MATURATI AL 31 DICEMBRE 2000

          Art. 3                                                                
Destinatari dei mutui e criteri di riparto                                      
1. Il mutuo contratto a norma della presente legge viene assegnato              
alle Aziende sanitarie regionali e all'Istituto "Istituti Ortopedici            
Rizzoli" sulla base di criteri e modalita' di riparto che verranno              
stabiliti dalla Giunta regionale con proprio atto.                              

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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