REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 31 maggio 2002, n. 10

PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA ALLA COSTITUZIONE DELLA "FONDAZIONE NAZIONALE DELLA DANZA"

          Art. 6                                                                
Norme transitorie                                                               
1. I beni mobili ed immobili, nonche' i beni immateriali di                     
proprieta' dell'Associazione "Centro regionale della Danza" sono                
trasferiti al fondo di dotazione della "Fondazione nazionale della              
Danza".                                                                         

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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