LEGGE REGIONALE 31 maggio 2002, n. 10
PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA ALLA COSTITUZIONE DELLA "FONDAZIONE NAZIONALE DELLA DANZA"
Art. 4
Contributi
1. La Regione e' autorizzata a concedere alla Fondazione un
contributo annuale il cui importo viene stabilito dalla legge di
bilancio.
2. La Giunta regionale, nell'ambito della programmazione delle
iniziative in materia di spettacolo, al fine di sostenere iniziative
e progetti speciali, puo' concedere alla Fondazione contributi una
tantum, il cui importo viene stabilito dalla legge di bilancio. I
criteri e le modalita' per l'erogazione di tali contributi vengono
stabiliti dalla Giunta regionale con proprio provvedimento.
3. La Fondazione e' tenuta a presentare alla Regione, entro il 31
ottobre dell'anno precedente a quello di competenza, una relazione
artistica ed un programma d'attivita', corredato del relativo piano
finanziario.
4. Al fine di garantire la continuita' dei programmi della
Fondazione, il contributo di cui al comma 1 viene erogato in un'unica
soluzione.
5. La Fondazione e' tenuta a trasmettere alla Regione, entro il 30
maggio dell'anno successivo a quello di competenza, una relazione
illustrativa che attesti la realizzazione del programma svolto,
contenente tutti gli elementi utili per la valutazione delle
attivita' realizzate.