REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 31 maggio 2002, n. 10

PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA ALLA COSTITUZIONE DELLA "FONDAZIONE NAZIONALE DELLA DANZA"

          Art. 2                                                                
Partecipazione della Regione                                                    
1. La partecipazione della Regione e' subordinata alla condizione che           
la Fondazione consegua il riconoscimento della personalita' giuridica           
e che persegua, senza fini di lucro, le finalita' di cui al comma 2             
dell'art. 1.                                                                    
2. Il Presidente della Regione e' autorizzato a compiere tutti gli              
atti necessari al fine di perfezionare la partecipazione alla                   
Fondazione.                                                                     
3. La Giunta presenta ogni due anni al Consiglio una relazione sulle            
attivita' svolte dalla Fondazione.                                              
4. Il Presidente della Regione o un suo delegato esercita i diritti             
inerenti alla qualita' di socio fondatore della Regione                         
Emilia-Romagna.                                                                 

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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