LEGGE REGIONALE 31 maggio 2002, n. 10
PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA ALLA COSTITUZIONE DELLA "FONDAZIONE NAZIONALE DELLA DANZA"
Art. 2
Partecipazione della Regione
1. La partecipazione della Regione e' subordinata alla condizione che
la Fondazione consegua il riconoscimento della personalita' giuridica
e che persegua, senza fini di lucro, le finalita' di cui al comma 2
dell'art. 1.
2. Il Presidente della Regione e' autorizzato a compiere tutti gli
atti necessari al fine di perfezionare la partecipazione alla
Fondazione.
3. La Giunta presenta ogni due anni al Consiglio una relazione sulle
attivita' svolte dalla Fondazione.
4. Il Presidente della Regione o un suo delegato esercita i diritti
inerenti alla qualita' di socio fondatore della Regione
Emilia-Romagna.