REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 31 maggio 2002, n. 10

PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA ALLA COSTITUZIONE DELLA "FONDAZIONE NAZIONALE DELLA DANZA"

IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO                                             
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA                                   
la seguente legge:                                                              
          Art. 1                                                                
Istituzione e finalita'                                                         
1. La Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'art. 47 dello Statuto, e'           
autorizzata a partecipare quale socio fondatore alla costituzione               
della Fondazione denominata "Fondazione nazionale della Danza".                 
2. La Fondazione persegue le finalita' di produzione, distribuzione e           
promozione delle attivita' di danza, ivi comprese quelle connesse               
allo studio, alla ricerca ed alla formazione professionale.                     
NOTA ALL'ART. 1                                                                 
Comma 1                                                                         
Il testo dell'art. 47 dello Statuto della Regione e' il seguente:               
"Art. 47                                                                        
1. La Regione, per attivita' inerenti allo sviluppo economico,                  
sociale e culturale o ai servizi di rilevanza regionale, puo', con              
legge, istituire enti o aziende dotati di autonomia funzionale ed               
amministrativa e partecipare a societa', associazioni o consorzi di             
Enti pubblici.                                                                  
2. La legge istitutiva degli enti e delle aziende regionali detta i             
principi fondamentali della loro attivita' e organizzazione, ne                 
regola il funzionamento e ne disciplina i casi di approvazione dei              
bilanci preventivi e consuntivi ed i controlli atti ad assicurare la            
conformita' della loro azione agli indirizzi fissati.                           
3. Il Consiglio, in conformita' all'art. 7, quarto comma, lettera g),           
nomina i rappresentanti della Regione negli organi degli enti, delle            
aziende regionali e delle societa', associazioni o consorzi ai quali            
partecipa. La legge regionale determina altresi' i casi in cui deve             
essere assicurata la rappresentanza della minoranza consiliare,                 
nonche' modalita' e procedimenti volti a garantire la competenza e la           
professionalita' dei candidati alle nomine.".                                   
4. Spetta al Consiglio regionale la elezione dei presidenti degli               
organismi la cui nomina e' attribuita alla Regione.                             
5. La legge istitutiva deve prevedere modalita' atte ad assicurare la           
partecipazione e il controllo degli utenti e dei soggetti                       
direttamente interessati all'attivita' svolta dagli enti e dalle                
aziende regionali.".                                                            

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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