LEGGE REGIONALE 31 maggio 2002, n. 9
DISCIPLINA DELL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI DEMANIO MARITTIMO E DI ZONE DI MARE TERRITORIALE
Art. 11
Dichiarazione d'urgenza
1. La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti
dell'art. 31, secondo comma, dello Statuto regionale ed entra in
vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nel
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale
della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare
come legge della Regione Emilia-Romagna.
Bologna, 31 maggio 2002 VASCO ERRANI
NOTA ALL'ART. 11
Comma 1
Il testo del comma 2 dell'art. 31 dello Statuto regionale e' il
seguente:
"Art. 31
omissis
2. II termine per la promulgazione e la entrata in vigore di una
legge puo' essere abbreviato dalla legge stessa qualora sia
dichiarata urgente dal Consiglio e il Governo della Repubblica lo
consenta mediante l'apposizione del visto del Commissario.".
LAVORI PREPARATORI
Progetto di legge d'iniziativa della Giunta regionale: deliberazione
n. 47 del 21 gennaio 2002; oggetto consiliare n. 2510 (VII
legislatura), con richiesta di dichiarazione d'urgenza, approvata dal
Consiglio regionale nella seduta del 12 febbraio 2002;
- pubblicato nel Supplemento Speciale del Bollettino Ufficiale della
Regione Emilia-Romagna n. 151 in data 18 febbraio 2002;
- assegnato alla V Commissione consiliare permanente "Turismo Cultura
Scuola Formazione" in sede referente e in sede consultiva alle
Commissioni "Bilancio Programmazione Affari generali" e "Attivita'
produttive".
Testo licenziato dalla Commissione referente con atto n. 2 del 23
aprile 2002 con preannuncio di richiesta di relazione orale in aula
del consigliere Gnassi;
- approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 29 maggio 2002,
atto n. 67/2002.