LEGGE REGIONALE 31 maggio 2002, n. 9
DISCIPLINA DELL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI DEMANIO MARITTIMO E DI ZONE DI MARE TERRITORIALE
Art. 10
Norme transitorie
1. Lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1 dell'art. 3 e
delle connesse funzioni di cui agli artt. 7 e 9, e' disciplinato
dalle direttive regionali di cui al comma 3 dell'art. 2.
2. Fino all'adeguamento degli strumenti di pianificazione urbanistica
alla L.R. n. 20 del 2000, i Comuni, in attuazione del vigente Piano
regolatore generale e delle direttive di cui al comma 2 dell'art. 2,
approvano il Piano di cui al comma 2 dell'art. 3 con le modalita' di
cui al previgente art. 21 della L.R. 7 dicembre 1978, n. 47.
3. Il conferimento delle funzioni di cui alla lettera a) del comma 3
dell'art. 3 e delle connesse funzioni di cui all'art. 7, acquista
efficacia a seguito dell'approvazione delle direttive regionali di
cui al comma 2 dell'art. 2 e previo adeguamento alle stesse, da parte
dei Comuni, dei Piani dell'arenile aventi il contenuto previsto dal
comma 2 dell'art. 3, con il trasferimento dei registri delle
concessioni esistenti rinnovate e delle domande di concessione poste
in istruttoria. A tal fine la Giunta regionale adotta, entro 30
giorni dall'approvazione delle direttive, una deliberazione
contenente le modalita' del suddetto trasferimento. In esecuzione di
detta deliberazione il Presidente della Giunta regionale adotta
appositi atti di attuazione del trasferimento e di attribuzione delle
funzioni.
4. Fino al completamento delle procedure di trasferimento di cui ai
commi 1 e 3, le funzioni ivi previste sono esercitate dalla Regione.
5. Fino all'adozione delle direttive vincolanti l'esercizio delle
funzioni di cui alla lettera a) del comma 3 dell'art. 3, alle
concessioni relative ad aree demaniali marittime per finalita'
turistico-ricreative si applicano le seguenti disposizioni:
a) non possono essere rilasciate nuove concessioni relative ad aree
non ancora assoggettate a regime concessorio con finalita'
turistico-ricreative;
b) non si considerano nuove concessioni tutte le forme di subingresso
nel godimento della concessione;
c) non si considerano nuove concessioni gli ampliamenti o le
diminuzioni derivanti da ripascimento o erosione sul lato fronte mare
delle concessioni assentite. In tal caso le modifiche dell'area in
concessione sono segnalate all'Autorita' competente che provvede al
rilascio dell'autorizzazione ex art. 24 del Regolamento di esecuzione
del Codice della Navigazione;
d) possono essere rilasciate nuove concessioni riguardanti: 1) la
realizzazione di interventi conformi agli strumenti urbanistici e al
Piano dell'arenile vigente; 2) richieste presentate da soggetti gia'
titolari di aree che sono venute meno a seguito di realizzazione di
opere pubbliche o di interesse pubblico e riguardanti l'assegnazione
di nuove aree ottenute da ripascimento artificiale, a condizione che
l'utilizzazione dell'area non sia in contrasto con le previsioni
degli strumenti urbanistici vigenti;
e) ai fini della salvaguardia delle aree, sulle aree gia' destinate a
spiaggia libera dagli strumenti urbanistici vigenti, non possono
essere rilasciate concessioni che riducano il fronte a mare di dette
aree al di sotto del 20 per cento dell'estensione del litorale
comunale destinato a stabilimenti balneari. Qualora detta percentuale
sia gia' stata superata non possono comunque essere rilasciate
concessioni. E' comunque fatta salva la possibilita' di concessione
di cui al punto 2 della lettera d).
6. Fino all'attuazione dell'art. 5, comma 3, le funzioni del Comitato
consultivo sono esercitate da un Comitato presieduto dall'Assessore
regionale competente in materia di pesca marittima ed acquacoltura o
da un suo delegato, e composto: dai rappresentanti regionali delle
associazioni dei pescatori e degli armatori, dai rappresentanti delle
associazioni del commercio ittico piu' rappresentative a livello
regionale, da un rappresentante dell'Unione delle Camere di
Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (CCIAA)
dell'Emilia-Romagna, dai responsabili dei Centri di Ricerca marina di
Cesenatico, dell'Universita' di Ferrara e dell'Universita' di
Bologna, dai componenti il Comitato tecnico di cui all'art. 5 della
L.R. 3/79, dai comandanti della Direzione Marittima di Ravenna e
delle Capitanerie di porto di Ravenna e Rimini e dai Responsabili dei
Servizi veterinario, porti e commercio della Regione Emilia-Romagna,
dagli Assessori competenti in materia di pesca marittima ed
acquacoltura delle Province di Ferrara, Ravenna, Forli'-Cesena e
Rimini e dagli Assessori con delega in materia di pesca marittima e
maricoltura dei Comuni costieri di Goro, Codigoro, Comacchio,
Ravenna, Cervia, Cesenatico, Gatteo, Savignano sul Rubicone, San
Mauro Pascoli, Bellaria-Igea Marina, Rimini, Riccione, Misano
Adriatico, Cattolica.
NOTE ALL'ART. 10
1) Comma 2
Il testo dell'art. 21 della L.R. 7 dicembre 1978, n. 47 vigente prima
dell'entrata in vigore della L.R. 24 marzo 2000, n. 20 era il
seguente:
"Art. 21 - Formazione, approvazione ed efficacia del piano
particolareggiato di iniziativa pubblica
Lo schema di massima e la relazione generale del piano
particolareggiato, prima dell'adozione da parte del Consiglio
comunale, possono essere inviati agli organi di decentramento del
Comune il cui territorio e' interessato dal piano perche' esprimano
il proprio parere nel termine di 30 giorni dal ricevimento. Decorso
tale termine il Consiglio comunale procede comunque all'adozione del
Piano.
Il Piano adottato e' quindi depositato presso la segreteria del
Comune per la durata di 30 giorni consecutivi. Il deposito e' reso
noto al pubblico mediante avviso affisso all'Albo pretorio del Comune
e pubblicato sulla stampa locale.
Chiunque puo' prendere visione del piano in tutti i suoi elementi e
presentare osservazioni entro il termine di 30 giorni successivi alla
data del compiuto deposito.
I proprietari di immobili interessati dal piano possono presentare
opposizione entro il termine perentorio di 30 giorni successivi alla
data del compiuto deposito.
Il Consiglio comunale, sentito il parere della commissione edilizia,
decide sulle osservazioni e sulle opposizioni ed approva il piano
entro e non oltre 120 giorni dalla scadenza del termine di 30 giorni
indicato nel precedente comma. Con la medesima delibera, che diviene
esecutiva ai sensi della Legge 10 febbraio 1953, n. 62, e' indicato
il termine per l'attuazione del piano non superiore ai 10 anni.
Dovranno essere indicati altresi' i termini entro i quali debbono
essere iniziate ed ultimate le espropriazioni.
abrogato
La delibera comunale di approvazione deve essere pubblicata nell'Albo
pretorio del Comune entro trenta giorni dalla data di comunicazione
al Comune dell'esecutivita'. Entro il medesimo termine la delibera
deve essere notificata a ciascuno dei proprietari degli immobili
compresi nel Piano. La delibera deve essere pubblicata anche nel
Bollettino Ufficiale della Regione.
Giusta l'art. 34 della Legge 5 agosto 1978, n. 457, ai piani
particolareggiati, gia' approvati alla data del 20 agosto 1978 e
finalizzati al risanamento del patrimonio edilizio esistente, i
Comuni possono attribuire, con deliberazione consiliare, il valore di
piani di recupero.".
2) Comma 5
Il testo dell'art. 24 del Regolamento di esecuzione del Codice della
Navigazione e' il seguente:
"Art. 24 - Variazioni al contenuto della concessione
La concessione e' fatta entro i limiti di spazio e di tempo e per le
opere, gli usi e le facolta' risultanti dall'atto o dalla licenza di
concessione.
Qualsiasi variazione nell'estensione della zona concessa o nelle
opere o nelle modalita' di esercizio deve essere richiesta
preventivamente e puo' essere consentita mediante atto o licenza
suppletivi dopo l'espletamento dell'istruttoria. Qualora, peraltro,
non venga apportata alterazione sostanziale al complesso della
concessione e non vi sia modifica nell'estensione della zona
demaniale, la variazione puo' essere autorizzata per iscritto dal
capo del compartimento, previo nulla osta dell'autorita' che ha
approvato l'atto di concessione.".
3) Comma 6
Il testo dell'art. 5 della L.R. n. 3 del 14 febbraio 1979 e' il
seguente:
"Art. 5
E' istituito presso la Regione un Comitato tecnico, nominato dal
Presidente della Giunta, composto da:
- l'assessore competente, con funzioni di Presidente;
- un rappresentante dei Comuni rivieraschi, designato
dall'Associazione nazionale dei Comuni d'Italia (ANCI);
- tre rappresentanti del movimento cooperativo, designati dalle
centrali cooperative;
- il Presidente della Consulta regionale della pesca;
- due rappresentanti dell'associazione italiana armatori;
- due esperti designati, con voto limitato, dal Consiglio regionale;
- due collaboratori regionali, designati dalla Giunta, dotati di
particolari competenze negli specifici settori di intervento.
Il Comitato tecnico regionale resta in carica per quattro anni e puo'
essere confermato e, comunque, esercita le proprie funzioni fino alla
nomina del nuovo Comitato. Le funzioni di segreteria del Comitato
sono svolte da un collaboratore regionale. In caso di impedimento del
Presidente, le relative funzioni vengono esercitate da un suo
delegato scelto fra i membri del Comitato.
Le sedute del Comitato sono valide con la presenza della meta' piu'
uno dei suoi componenti; i provvedimenti vengono adottati a
maggioranza dei presenti; in caso di parita', prevale il voto del
Presidente.
Le spese per il funzionamento del Comitato tecnico regionale sono a
carico della Regione.".