REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 31 maggio 2002, n. 9

DISCIPLINA DELL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI DEMANIO MARITTIMO E DI ZONE DI MARE TERRITORIALE

          Art. 9                                                                
Imposta regionale sulle concessioni dei beni                                    
del demanio dello Stato                                                         
1. Le concessioni sono soggette al pagamento del canone nella misura            
stabilita dalla normativa statale vigente nonche' al pagamento                  
dell'imposta regionale sulle concessioni dei beni del demanio e del             
patrimonio indisponibile dello Stato prevista dalla Legge 16 maggio             
1970, n. 281 nella misura stabilita dalla L.R. 27 dicembre 1971, n. 1           
e successive modificazioni.                                                     
2. Le funzioni relative alla riscossione dell'imposta nonche' al                
controllo, all'accertamento, al contenzioso tributario e                        
all'eventuale rappresentanza in giudizio sono conferite agli Enti               
competenti al rilascio delle concessioni ai sensi della presente                
legge.                                                                          
3. Per l'esercizio delle funzioni attribuite dalla presente legge e'            
assegnato a ciascun Ente l'ottanta per cento dell'imposta regionale             
riscossa, oltre alle somme introitate a titolo di sanzioni                      
amministrative ed i relativi interessi.                                         
4. Le Province e i Comuni provvedono, entro il 28 febbraio di ogni              
anno, a riversare alla Regione la quota di spettanza dell'imposta               
regionale riscossa nell'anno precedente nonche' a trasmettere alla              
struttura regionale competente in materia di tributi regionali il               
rendiconto delle riscossioni stesse.                                            
NOTE ALL'ART. 9                                                                 
Comma 1                                                                         
1) La Legge 16 maggio 1970, n. 281 concerne Provvedimenti finanziari            
per l'attuazione delle Regioni a statuto ordinario.                             
2) La L.R. 27 dicembre 1971, n. 1 concerne Legge regionale sui                  
tributi propri della Regione.                                                   

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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