LEGGE REGIONALE 31 maggio 2002, n. 9
DISCIPLINA DELL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI DEMANIO MARITTIMO E DI ZONE DI MARE TERRITORIALE
Art. 9
Imposta regionale sulle concessioni dei beni
del demanio dello Stato
1. Le concessioni sono soggette al pagamento del canone nella misura
stabilita dalla normativa statale vigente nonche' al pagamento
dell'imposta regionale sulle concessioni dei beni del demanio e del
patrimonio indisponibile dello Stato prevista dalla Legge 16 maggio
1970, n. 281 nella misura stabilita dalla L.R. 27 dicembre 1971, n. 1
e successive modificazioni.
2. Le funzioni relative alla riscossione dell'imposta nonche' al
controllo, all'accertamento, al contenzioso tributario e
all'eventuale rappresentanza in giudizio sono conferite agli Enti
competenti al rilascio delle concessioni ai sensi della presente
legge.
3. Per l'esercizio delle funzioni attribuite dalla presente legge e'
assegnato a ciascun Ente l'ottanta per cento dell'imposta regionale
riscossa, oltre alle somme introitate a titolo di sanzioni
amministrative ed i relativi interessi.
4. Le Province e i Comuni provvedono, entro il 28 febbraio di ogni
anno, a riversare alla Regione la quota di spettanza dell'imposta
regionale riscossa nell'anno precedente nonche' a trasmettere alla
struttura regionale competente in materia di tributi regionali il
rendiconto delle riscossioni stesse.
NOTE ALL'ART. 9
Comma 1
1) La Legge 16 maggio 1970, n. 281 concerne Provvedimenti finanziari
per l'attuazione delle Regioni a statuto ordinario.
2) La L.R. 27 dicembre 1971, n. 1 concerne Legge regionale sui
tributi propri della Regione.