REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 31 maggio 2002, n. 9

DISCIPLINA DELL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI DEMANIO MARITTIMO E DI ZONE DI MARE TERRITORIALE

          Art. 8                                                                
Ricorso gerarchico                                                              
1. Puo' essere proposto ricorso gerarchico al Presidente della Giunta           
regionale avverso i provvedimenti adottati da Comuni e Province                 
nell'ambito delle funzioni attribuite dalla presente legge, compresi            
quelli in materia di rilascio di concessioni inerenti alla                      
realizzazione di porti, comunque denominati, nonche' all'ampliamento            
e alla modifica strutturale di porti gia' esistenti.                            

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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