REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 31 maggio 2002, n. 9

DISCIPLINA DELL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI DEMANIO MARITTIMO E DI ZONE DI MARE TERRITORIALE

          Art. 7                                                                
Vigilanza                                                                       
1. Ferme restando le funzioni di polizia marittima disciplinate dal             
Codice della Navigazione e dal relativo regolamento di esecuzione               
nonche' dalla Legge 14 luglio 1965, n. 963, le funzioni di vigilanza            
sull'uso in concessione delle aree del demanio marittimo e delle zone           
di mare territoriale, nonche' l'applicazione delle relative sanzioni            
amministrative, sono esercitate dalla Regione, dalle Province e dai             
Comuni nell'ambito delle rispettive competenze.                                 
2. In casi di particolare gravita' o di recidiva nelle violazioni la            
Regione, le Province o i Comuni competenti, possono sospendere la               
concessione, per un periodo da uno a sei mesi, o dichiararne la                 
decadenza.                                                                      
3. La Regione, le Province o i Comuni, secondo la rispettiva                    
competenza, qualora accertino che sulle aree demaniali marittime o              
sulle zone di mare territoriale in concessione sono state eseguite              
opere non autorizzate o che le aree o le zone stesse siano utilizzate           
senza titolo o in difformita' dal titolo concessorio, adottano i                
provvedimenti previsti dagli artt. 54 e 55 del Codice della                     
Navigazione.                                                                    
4. La Regione, le Province o i Comuni competenti esercitano le                  
funzioni previste dall'art. 12 del Regolamento di esecuzione del                
Codice della Navigazione approvato con DPR 15 febbraio 1952, n. 328.            
NOTE ALL'ART. 7                                                                 
Comma 1                                                                         
1) La Legge 14 luglio 1965, n. 963 concerne Disciplina della pesca              
marittima.                                                                      
Comma 3                                                                         
2) Il testo degli articoli 54 e 55 del Codice della Navigazione e' il           
seguente:                                                                       
"Art. 54 - Occupazioni e innovazioni abusive                                    
Qualora siano abusivamente occupate zone del demanio marittimo o vi             
siano eseguite innovazioni non autorizzate (CN 1161, n. 1), il capo             
del compartimento ingiunge al contravventore di rimettere le cose in            
pristino entro il termine a tal fine stabilito e, in caso di mancata            
esecuzione dell'ordine, provvede d'ufficio, a spese dell'interessato.           
          Art. 55 - Nuove opere in prossimita' del demanio marittimo            
La esecuzione di nuove opere entro una zona di trenta metri dal                 
demanio marittimo o dal ciglio dei terreni elevati sul mare e'                  
sottoposta all'autorizzazione del capo del compartimento.                       
Per ragioni speciali, in determinate localita' la estensione della              
zona entro la quale l'esecuzione di nuove opere e' sottoposta alla              
predetta autorizzazione puo' essere determinata in misura superiore             
ai trenta metri, con decreto del Presidente della Repubblica, previo            
parere del Consiglio di Stato.                                                  
L'autorizzazione si intende negata se entro novanta giorni                      
l'amministrazione non ha accolta la domanda dell'interessato.                   
L'autorizzazione non e' richiesta quando le costruzioni sui terreni             
prossimi al mare sono previste in piani regolatori o di ampliamento             
gia' approvati dall'autorita' marittima.                                        
Quando siano abusivamente eseguite nuove opere entro la zona indicata           
dai primi due comma del presente articolo, l'autorita' marittima                
provvede ai sensi dell'articolo precedente.".                                   
Comma 4                                                                         
3) Il testo dell'art. 12 del Regolamento di esecuzione del Codice               
della Navigazione approvato con DPR 15 febbraio 1952, n. 328, e' il             
seguente:                                                                       
"Art. 12 - Parere del Genio civile                                              
Il Capo del Compartimento richiede sulla domanda di concessione il              
parere del competente ufficio del Genio civile che indica le                    
condizioni tecniche alle quali ritiene necessario sia sottoposta la             
concessione, e pone il suo visto alla relazione tecnica, ai piani e             
agli altri disegni dopo averne accettata l'esattezza.                           
Per le concessioni con licenza il predetto parere deve essere                   
richiesto soltanto quando per l'attuazione degli impianti previsti si           
debbano apportare modificazioni di qualunque entita' ad opere                   
marittime.                                                                      
In ogni caso, l'esecuzione delle opere e' soggetta alla vigilanza               
dell'ufficio del Genio civile alle cui prescrizioni il concessionario           
deve attenersi. Quando occorra, in relazione all'entita' e allo scopo           
della concessione, l'ufficio del Genio civile procede alle stime, ai            
computi e ai collaudi necessari.                                                
L'ufficio del Genio civile assiste inoltre il Capo del Compartimento            
nelle operazioni di consegna e di riconsegna, quando sia                        
necessario.".                                                                   

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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