LEGGE REGIONALE 31 maggio 2002, n. 9
DISCIPLINA DELL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI DEMANIO MARITTIMO E DI ZONE DI MARE TERRITORIALE
Art. 7
Vigilanza
1. Ferme restando le funzioni di polizia marittima disciplinate dal
Codice della Navigazione e dal relativo regolamento di esecuzione
nonche' dalla Legge 14 luglio 1965, n. 963, le funzioni di vigilanza
sull'uso in concessione delle aree del demanio marittimo e delle zone
di mare territoriale, nonche' l'applicazione delle relative sanzioni
amministrative, sono esercitate dalla Regione, dalle Province e dai
Comuni nell'ambito delle rispettive competenze.
2. In casi di particolare gravita' o di recidiva nelle violazioni la
Regione, le Province o i Comuni competenti, possono sospendere la
concessione, per un periodo da uno a sei mesi, o dichiararne la
decadenza.
3. La Regione, le Province o i Comuni, secondo la rispettiva
competenza, qualora accertino che sulle aree demaniali marittime o
sulle zone di mare territoriale in concessione sono state eseguite
opere non autorizzate o che le aree o le zone stesse siano utilizzate
senza titolo o in difformita' dal titolo concessorio, adottano i
provvedimenti previsti dagli artt. 54 e 55 del Codice della
Navigazione.
4. La Regione, le Province o i Comuni competenti esercitano le
funzioni previste dall'art. 12 del Regolamento di esecuzione del
Codice della Navigazione approvato con DPR 15 febbraio 1952, n. 328.
NOTE ALL'ART. 7
Comma 1
1) La Legge 14 luglio 1965, n. 963 concerne Disciplina della pesca
marittima.
Comma 3
2) Il testo degli articoli 54 e 55 del Codice della Navigazione e' il
seguente:
"Art. 54 - Occupazioni e innovazioni abusive
Qualora siano abusivamente occupate zone del demanio marittimo o vi
siano eseguite innovazioni non autorizzate (CN 1161, n. 1), il capo
del compartimento ingiunge al contravventore di rimettere le cose in
pristino entro il termine a tal fine stabilito e, in caso di mancata
esecuzione dell'ordine, provvede d'ufficio, a spese dell'interessato.
Art. 55 - Nuove opere in prossimita' del demanio marittimo
La esecuzione di nuove opere entro una zona di trenta metri dal
demanio marittimo o dal ciglio dei terreni elevati sul mare e'
sottoposta all'autorizzazione del capo del compartimento.
Per ragioni speciali, in determinate localita' la estensione della
zona entro la quale l'esecuzione di nuove opere e' sottoposta alla
predetta autorizzazione puo' essere determinata in misura superiore
ai trenta metri, con decreto del Presidente della Repubblica, previo
parere del Consiglio di Stato.
L'autorizzazione si intende negata se entro novanta giorni
l'amministrazione non ha accolta la domanda dell'interessato.
L'autorizzazione non e' richiesta quando le costruzioni sui terreni
prossimi al mare sono previste in piani regolatori o di ampliamento
gia' approvati dall'autorita' marittima.
Quando siano abusivamente eseguite nuove opere entro la zona indicata
dai primi due comma del presente articolo, l'autorita' marittima
provvede ai sensi dell'articolo precedente.".
Comma 4
3) Il testo dell'art. 12 del Regolamento di esecuzione del Codice
della Navigazione approvato con DPR 15 febbraio 1952, n. 328, e' il
seguente:
"Art. 12 - Parere del Genio civile
Il Capo del Compartimento richiede sulla domanda di concessione il
parere del competente ufficio del Genio civile che indica le
condizioni tecniche alle quali ritiene necessario sia sottoposta la
concessione, e pone il suo visto alla relazione tecnica, ai piani e
agli altri disegni dopo averne accettata l'esattezza.
Per le concessioni con licenza il predetto parere deve essere
richiesto soltanto quando per l'attuazione degli impianti previsti si
debbano apportare modificazioni di qualunque entita' ad opere
marittime.
In ogni caso, l'esecuzione delle opere e' soggetta alla vigilanza
dell'ufficio del Genio civile alle cui prescrizioni il concessionario
deve attenersi. Quando occorra, in relazione all'entita' e allo scopo
della concessione, l'ufficio del Genio civile procede alle stime, ai
computi e ai collaudi necessari.
L'ufficio del Genio civile assiste inoltre il Capo del Compartimento
nelle operazioni di consegna e di riconsegna, quando sia
necessario.".