LEGGE REGIONALE 31 maggio 2002, n. 9
DISCIPLINA DELL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI DEMANIO MARITTIMO E DI ZONE DI MARE TERRITORIALE
Art. 6
Revoca e decadenza della concessione
1. La Regione, le Province o i Comuni competenti al rilascio della
concessione possono:
a) revocarla in tutto o in parte, secondo quanto previsto dall'art.
42 del Codice della Navigazione;
b) dichiararne la decadenza nei casi previsti dall'articolo 47 del
Codice della Navigazione.
NOTE ALL'ART. 6
Comma 1
1) Il testo dell'art. 42 del Codice della Navigazione e' il seguente:
"Art. 42 - Revoca delle concessioni
Le concessioni di durata non superiore al quadriennio e che non
importino impianti di difficile sgombero sono revocabili in tutto o
in parte a giudizio discrezionale dell'amministrazione marittima.
Le concessioni di durata superiore al quadriennio o che comunque
importino impianti di difficile sgombero sono revocabili per
specifici motivi inerenti al pubblico uso del mare o per altre
ragioni di pubblico interesse, a giudizio discrezionale
dell'amministrazione marittima.
La revoca non da' diritto a indennizzo. Nel caso di revoca parziale
si fa luogo ad un'adeguata riduzione del canone, salva la facolta'
prevista dal primo comma dell'articolo 44.
Nelle concessioni che hanno dato luogo a una costruzione di opere
stabili l'amministrazione marittima salvo che non sia diversamente
stabilito, e' tenuta a corrispondere un indennizzo pari al rimborso
di tante quote parti del costo delle opere quanti sono gli anni
mancanti al termine di scadenza fissato.
In ogni caso l'indennizzo non puo' essere superiore al valore delle
opere al momento della revoca, detratto l'ammontare degli effettuati
ammortamenti.".
2) Il testo dell'art. 47 del Codice della Navigazione e' il seguente:
"Art. 47 - Decadenza della concessione
L'amministrazione puo' dichiarare la decadenza del concessionario:
a) per mancata esecuzione delle opere prescritte nell'atto di
concessione, o per mancato inizio della gestione, nei termini
assegnati;
b) per non uso continuato durante il periodo fissato a questo effetto
nell'atto di concessione, o per cattivo uso;
c) per mutamento sostanziale non autorizzato dello scopo per il quale
e' stata fatta la concessione;
d) per omesso pagamento del canone per il numero di rate fissato a
questo effetto dall'atto di concessione;
e) per abusiva sostituzione di altri nel godimento della concessione;
f) per inadempienza degli obblighi derivanti dalla concessione, o
imposti da norme di legge o da regolamenti.
Nel caso di cui alle lettere a) e b) l'amministrazione puo' accordare
una proroga al concessionario.
Prima di dichiarare la decadenza, l'amministrazione fissa un termine
entro il quale l'interessato puo' presentare le sue deduzioni.
Al concessionario decaduto non spetta alcun rimborso per opere
eseguite ne' per spese sostenute.".