REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 31 maggio 2002, n. 9

DISCIPLINA DELL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI DEMANIO MARITTIMO E DI ZONE DI MARE TERRITORIALE

          Art. 6                                                                
Revoca e decadenza della concessione                                            
1. La Regione, le Province o i Comuni competenti al rilascio della              
concessione possono:                                                            
a) revocarla in tutto o in parte, secondo quanto previsto dall'art.             
42 del Codice della Navigazione;                                                
b) dichiararne la decadenza nei casi previsti dall'articolo 47 del              
Codice della Navigazione.                                                       
NOTE ALL'ART. 6                                                                 
Comma 1                                                                         
1) Il testo dell'art. 42 del Codice della Navigazione e' il seguente:           
"Art. 42 - Revoca delle concessioni                                             
Le concessioni di durata non superiore al quadriennio e che non                 
importino impianti di difficile sgombero sono revocabili in tutto o             
in parte a giudizio discrezionale dell'amministrazione marittima.               
Le concessioni di durata superiore al quadriennio o che comunque                
importino impianti di difficile sgombero sono revocabili per                    
specifici motivi inerenti al pubblico uso del mare o per altre                  
ragioni di pubblico interesse, a giudizio discrezionale                         
dell'amministrazione marittima.                                                 
La revoca non da' diritto a indennizzo. Nel caso di revoca parziale             
si fa luogo ad un'adeguata riduzione del canone, salva la facolta'              
prevista dal primo comma dell'articolo 44.                                      
Nelle concessioni che hanno dato luogo a una costruzione di opere               
stabili l'amministrazione marittima salvo che non sia diversamente              
stabilito, e' tenuta a corrispondere un indennizzo pari al rimborso             
di tante quote parti del costo delle opere quanti sono gli anni                 
mancanti al termine di scadenza fissato.                                        
In ogni caso l'indennizzo non puo' essere superiore al valore delle             
opere al momento della revoca, detratto l'ammontare degli effettuati            
ammortamenti.".                                                                 
2) Il testo dell'art. 47 del Codice della Navigazione e' il seguente:           
"Art. 47 - Decadenza della concessione                                          
L'amministrazione puo' dichiarare la decadenza del concessionario:              
a) per mancata esecuzione delle opere prescritte nell'atto di                   
concessione, o per mancato inizio della gestione, nei termini                   
assegnati;                                                                      
b) per non uso continuato durante il periodo fissato a questo effetto           
nell'atto di concessione, o per cattivo uso;                                    
c) per mutamento sostanziale non autorizzato dello scopo per il quale           
e' stata fatta la concessione;                                                  
d) per omesso pagamento del canone per il numero di rate fissato a              
questo effetto dall'atto di concessione;                                        
e) per abusiva sostituzione di altri nel godimento della concessione;           
f) per inadempienza degli obblighi derivanti dalla concessione, o               
imposti da norme di legge o da regolamenti.                                     
Nel caso di cui alle lettere a) e b) l'amministrazione puo' accordare           
una proroga al concessionario.                                                  
Prima di dichiarare la decadenza, l'amministrazione fissa un termine            
entro il quale l'interessato puo' presentare le sue deduzioni.                  
Al concessionario decaduto non spetta alcun rimborso per opere                  
eseguite ne' per spese sostenute.".                                             

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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