REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 31 maggio 2002, n. 9

DISCIPLINA DELL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI DEMANIO MARITTIMO E DI ZONE DI MARE TERRITORIALE

          Art. 5                                                                
Organismi di concertazione e di consultazione                                   
1. La Regione persegue la concertazione con gli Enti locali                     
interessati all'adozione delle direttive e dei provvedimenti                    
regionali concernenti le funzioni inerenti alla gestione del demanio            
marittimo a finalita' turistico-ricreative mediante l'istituzione di            
un Comitato consultivo composto da rappresentanti della Regione e               
delle Amministrazioni locali costiere. La Giunta regionale stabilisce           
la composizione nonche' le modalita' di funzionamento del Comitato.             
2. La Regione persegue la concertazione e la consultazione con gli              
altri soggetti interessati alla gestione del demanio marittimo a                
finalita' turistico-ricreative mediante l'istituzione di un Comitato            
consultivo composto dalle categorie economiche, organizzazioni                  
sindacali e associazioni ambientaliste riconosciute. La Giunta                  
regionale stabilisce la composizione nonche' le modalita' di                    
funzionamento del Comitato.                                                     
3. La Regione persegue la concertazione e la consultazione con le               
istituzioni, gli Enti locali e le associazioni della pesca e                    
dell'acquacoltura interessate alle direttive di cui all'art. 2, comma           
3 ed ai provvedimenti regionali previsti dalla presente legge                   
attraverso i Comitati composti da rappresentanti di detti enti ed               
associazioni istituiti con deliberazione della Giunta regionale.                
4. La Regione svolge, mediante strutture regionali decentrate, le               
seguenti funzioni:                                                              
a) osservatorio sull'utilizzo dei beni del demanio marittimo a fini             
turistico-ricreativi;                                                           
b) osservatorio sull'utilizzo dei beni del demanio marittimo e del              
mare territoriale ai fini delle attivita' di pesca, di acquacoltura,            
nonche' di tutela ed incremento delle risorse alieutiche;                       
c) osservatorio sull'utilizzo dei beni del demanio marittimo negli              
ambiti portuali e coordinamento del medesimo al fine di conseguire              
l'ottimale ed armonico sviluppo del sistema portuale regionale;                 
d) supporto e consulenza ai Comuni e alle Province costiere per                 
l'esercizio dell'attivita' amministrativa attribuita.                           

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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