REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 31 maggio 2002, n. 9

DISCIPLINA DELL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI DEMANIO MARITTIMO E DI ZONE DI MARE TERRITORIALE

          Art. 3                                                                
Funzioni delle Province e dei Comuni                                            
1. La Regione esercita di concerto con le Province e i Comuni                   
costieri le funzioni amministrative relative al rilascio, rinnovo,              
modificazione e revoca delle concessioni delle aree del demanio                 
marittimo e di zone di mare territoriale per le attivita' di pesca,             
acquacoltura e attivita' produttive correlate alla tutela delle                 
risorse alieutiche, fatto salvo quanto previsto alle lettere c) e d)            
del comma 1 dell'art. 2.                                                        
2. I Comuni approvano, con le procedure di cui all'art. 34 della L.R.           
24 marzo 2000, n. 20 ed in conformita' alle direttive regionali di              
cui al comma 2 dell'art. 2, un Piano dell'arenile costituente Piano             
operativo comunale (POC) avente ad oggetto la regolamentazione delle            
trasformazioni dell'arenile, delle costruzioni esistenti, la                    
dotazione delle aree per servizi pubblici e per tutte le attrezzature           
in precario necessarie per l'attivita' turistica.                               
3. Sono altresi' attribuite ai Comuni, che le esercitano in forma               
singola o associata, le seguenti funzioni amministrative:                       
a) rilascio, rinnovo, modificazione e revoca, in relazione all'art.             
42 del Codice della Navigazione, delle concessioni demaniali                    
marittime a finalita' turistico-ricreative ricadenti nel territorio             
comunale;                                                                       
b) pulizia degli arenili;                                                       
c) rilascio, rinnovo, modificazione e revoca delle concessioni                  
inerenti i porti di interesse regionale e subregionale;                         
d) rilascio, rinnovo, modificazione e revoca delle concessioni e dei            
nullaosta per l'esercizio del commercio nelle aree demaniali                    
marittime ricadenti nel territorio comunale e definizione delle                 
modalita' e condizioni per l'accesso alle aree predette;                        
e) rilascio, rinnovo, modificazione, decadenza o revoca di                      
autorizzazioni sull'arenile.                                                    
4. I Comuni curano l'aggiornamento dell'elenco delle concessioni di             
propria competenza, comunicando i dati in via telematica alla Regione           
e trasmettono ad essa, entro il mese di febbraio di ogni anno, una              
relazione sull'esercizio delle funzioni amministrative attribuite con           
riferimento all'anno precedente. Le Province e i Comuni forniscono,             
altresi', alla Regione i dati e le informazioni da essa richiesti in            
relazione all'esercizio delle funzioni attribuite dalla presente                
legge.                                                                          
5. Qualora la Provincia o il Comune richiedano la concessione                   
relativamente ad un bene demaniale per il quale essi risultano                  
autorita' concedente ai sensi del presente articolo, la relativa                
concessione e' rilasciata dalla Regione Emilia-Romagna, alla quale              
deve essere presentata la domanda.                                              
NOTA ALL'ART. 3                                                                 
Comma 2                                                                         
Il testo dell'art. 34 della L.R. 24 marzo 2000, n. 20, concernente              
Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio, e' il                  
seguente:                                                                       
"Art. 34 - Procedimento di approvazione del POC                                 
1. Il procedimento disciplinato dal presente articolo trova                     
applicazione per l'elaborazione e l'approvazione del POC e delle sue            
modifiche. La medesima disciplina si applica altresi' al Piano                  
comunale delle attivita' estrattive (PAE) e ai piani settoriali                 
comunali con valenza territoriale per i quali la legge non detti una            
specifica disciplina in materia.                                                
2. Nella predisposizione del POC, il Comune attua le forme di                   
consultazione e partecipazione nonche' di concertazione con le                  
associazioni economiche e sociali previste dallo statuto o da                   
appositi regolamenti.                                                           
3. I pareri e gli atti di assenso comunque denominati previsti dalla            
legislazione vigente in ordine ai Piani regolatori generali sono                
rilasciati dalle Amministrazioni competenti in sede di formazione del           
POC, in coerenza con le valutazioni espresse ai sensi del comma 3               
dell'art. 14.                                                                   
4. Il POC e' adottato dal Consiglio ed e' depositato presso la sede             
del Comune per sessanta giorni dalla pubblicazione nel Bollettino               
Ufficiale della Regione dell'avviso dell'avvenuta adozione. L'avviso            
contiene l'indicazione della sede presso la quale il piano e'                   
depositato e dei termini entro i quali chiunque puo' prenderne                  
visione. L'avviso e' pubblicato altresi' su almeno un quotidiano a              
diffusione locale e il Comune puo' attuare ogni altra forma di                  
divulgazione ritenuta opportuna.                                                
5. Entro la scadenza del termine di deposito di cui al somma 4                  
chiunque puo' formulare osservazioni.                                           
6. Contemporaneamente al deposito, il POC viene trasmesso alla                  
Provincia la quale, entro il termine perentorio di sessanta giorni              
dalla data di ricevimento, puo' formulare riserve relativamente a               
previsioni di piano che contrastano con i contenuti del PSC o con le            
prescrizioni di piani sopravvenuti di livello territoriale superiore.           
Trascorso inutilmente tale termine si considera espressa una                    
valutazione positiva.                                                           
7. Nei sessanta giorni successivi alla scadenza del termine di cui al           
comma 4, il Consiglio comunale decide in merito alle osservazioni               
presentate, adegua il piano alle riserve formulate ovvero si esprime            
sulle stesse con motivazioni puntuali e circostanziate ed approva il            
piano.                                                                          
8. Copia integrale del piano approvato e' trasmessa alla Provincia ed           
e' depositata presso il Comune per la libera consultazione. L'avviso            
dell'avvenuta approvazione del piano e' pubblicato nel Bollettino               
Ufficiale della Regione. Dell'approvazione e' data altresi' notizia             
con avviso su almeno un quotidiano a diffusione locale.                         
9. II piano entra in vigore dalla data di pubblicazione nel                     
Bollettino Ufficiale della Regione dell'avviso dell'approvazione, ai            
sensi del comma 8.".                                                            

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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