LEGGE REGIONALE 31 maggio 2002, n. 9
DISCIPLINA DELL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI DEMANIO MARITTIMO E DI ZONE DI MARE TERRITORIALE
Art. 3
Funzioni delle Province e dei Comuni
1. La Regione esercita di concerto con le Province e i Comuni
costieri le funzioni amministrative relative al rilascio, rinnovo,
modificazione e revoca delle concessioni delle aree del demanio
marittimo e di zone di mare territoriale per le attivita' di pesca,
acquacoltura e attivita' produttive correlate alla tutela delle
risorse alieutiche, fatto salvo quanto previsto alle lettere c) e d)
del comma 1 dell'art. 2.
2. I Comuni approvano, con le procedure di cui all'art. 34 della L.R.
24 marzo 2000, n. 20 ed in conformita' alle direttive regionali di
cui al comma 2 dell'art. 2, un Piano dell'arenile costituente Piano
operativo comunale (POC) avente ad oggetto la regolamentazione delle
trasformazioni dell'arenile, delle costruzioni esistenti, la
dotazione delle aree per servizi pubblici e per tutte le attrezzature
in precario necessarie per l'attivita' turistica.
3. Sono altresi' attribuite ai Comuni, che le esercitano in forma
singola o associata, le seguenti funzioni amministrative:
a) rilascio, rinnovo, modificazione e revoca, in relazione all'art.
42 del Codice della Navigazione, delle concessioni demaniali
marittime a finalita' turistico-ricreative ricadenti nel territorio
comunale;
b) pulizia degli arenili;
c) rilascio, rinnovo, modificazione e revoca delle concessioni
inerenti i porti di interesse regionale e subregionale;
d) rilascio, rinnovo, modificazione e revoca delle concessioni e dei
nullaosta per l'esercizio del commercio nelle aree demaniali
marittime ricadenti nel territorio comunale e definizione delle
modalita' e condizioni per l'accesso alle aree predette;
e) rilascio, rinnovo, modificazione, decadenza o revoca di
autorizzazioni sull'arenile.
4. I Comuni curano l'aggiornamento dell'elenco delle concessioni di
propria competenza, comunicando i dati in via telematica alla Regione
e trasmettono ad essa, entro il mese di febbraio di ogni anno, una
relazione sull'esercizio delle funzioni amministrative attribuite con
riferimento all'anno precedente. Le Province e i Comuni forniscono,
altresi', alla Regione i dati e le informazioni da essa richiesti in
relazione all'esercizio delle funzioni attribuite dalla presente
legge.
5. Qualora la Provincia o il Comune richiedano la concessione
relativamente ad un bene demaniale per il quale essi risultano
autorita' concedente ai sensi del presente articolo, la relativa
concessione e' rilasciata dalla Regione Emilia-Romagna, alla quale
deve essere presentata la domanda.
NOTA ALL'ART. 3
Comma 2
Il testo dell'art. 34 della L.R. 24 marzo 2000, n. 20, concernente
Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio, e' il
seguente:
"Art. 34 - Procedimento di approvazione del POC
1. Il procedimento disciplinato dal presente articolo trova
applicazione per l'elaborazione e l'approvazione del POC e delle sue
modifiche. La medesima disciplina si applica altresi' al Piano
comunale delle attivita' estrattive (PAE) e ai piani settoriali
comunali con valenza territoriale per i quali la legge non detti una
specifica disciplina in materia.
2. Nella predisposizione del POC, il Comune attua le forme di
consultazione e partecipazione nonche' di concertazione con le
associazioni economiche e sociali previste dallo statuto o da
appositi regolamenti.
3. I pareri e gli atti di assenso comunque denominati previsti dalla
legislazione vigente in ordine ai Piani regolatori generali sono
rilasciati dalle Amministrazioni competenti in sede di formazione del
POC, in coerenza con le valutazioni espresse ai sensi del comma 3
dell'art. 14.
4. Il POC e' adottato dal Consiglio ed e' depositato presso la sede
del Comune per sessanta giorni dalla pubblicazione nel Bollettino
Ufficiale della Regione dell'avviso dell'avvenuta adozione. L'avviso
contiene l'indicazione della sede presso la quale il piano e'
depositato e dei termini entro i quali chiunque puo' prenderne
visione. L'avviso e' pubblicato altresi' su almeno un quotidiano a
diffusione locale e il Comune puo' attuare ogni altra forma di
divulgazione ritenuta opportuna.
5. Entro la scadenza del termine di deposito di cui al somma 4
chiunque puo' formulare osservazioni.
6. Contemporaneamente al deposito, il POC viene trasmesso alla
Provincia la quale, entro il termine perentorio di sessanta giorni
dalla data di ricevimento, puo' formulare riserve relativamente a
previsioni di piano che contrastano con i contenuti del PSC o con le
prescrizioni di piani sopravvenuti di livello territoriale superiore.
Trascorso inutilmente tale termine si considera espressa una
valutazione positiva.
7. Nei sessanta giorni successivi alla scadenza del termine di cui al
comma 4, il Consiglio comunale decide in merito alle osservazioni
presentate, adegua il piano alle riserve formulate ovvero si esprime
sulle stesse con motivazioni puntuali e circostanziate ed approva il
piano.
8. Copia integrale del piano approvato e' trasmessa alla Provincia ed
e' depositata presso il Comune per la libera consultazione. L'avviso
dell'avvenuta approvazione del piano e' pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione. Dell'approvazione e' data altresi' notizia
con avviso su almeno un quotidiano a diffusione locale.
9. II piano entra in vigore dalla data di pubblicazione nel
Bollettino Ufficiale della Regione dell'avviso dell'approvazione, ai
sensi del comma 8.".