REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 31 maggio 2002, n. 9

DISCIPLINA DELL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI DEMANIO MARITTIMO E DI ZONE DI MARE TERRITORIALE

          Art. 2                                                                
Funzioni della Regione                                                          
1. Per le finalita' di cui all'articolo 1 spettano alla Regione le              
funzioni di:                                                                    
a) programmazione ed indirizzo generale;                                        
b) monitoraggio e vigilanza dell'attivita' attribuita agli Enti                 
locali;                                                                         
c) autorizzazione alla pesca del novellame selvatico in mare ed in              
aree del demanio marittimo secondo quanto previsto dal decreto del              
Ministro per le Politiche agricole e forestali 7 agosto 1996;                   
d) individuazione delle aree di tutela biologica per l'incremento               
delle risorse alieutiche e l'esercizio delle relative funzioni                  
amministrative, compresa la disciplina delle modalita' di utilizzo;             
e) individuazione delle aree del demanio marittimo sulle quali                  
eventualmente esercitare il potere di revoca per sopravvenuti motivi            
di pubblico interesse ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera a).                
2. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente               
legge, il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, approva                
direttive vincolanti per l'esercizio delle funzioni amministrative              
inerenti l'utilizzazione del demanio marittimo. Le direttive                    
disciplinano gli usi turistico-ricreativi degli ambiti del demanio              
marittimo laddove tali destinazioni d'uso siano previste negli                  
strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica. Dette                  
direttive sono approvate previo parere della competente autorita'               
marittima, degli Enti locali interessati e delle associazioni                   
regionali di categoria appartenenti alle organizzazioni sindacali               
piu' rappresentative nel settore turistico dei concessionari                    
demaniali marittimi nonche' delle associazioni regionali della pesca            
e dell'acquacoltura, delle associazioni ambientaliste e degli Enti              
parco territorialmente interessati e tengono luogo del Piano di                 
utilizzazione di cui all'art. 6 del DL 5 ottobre 1993, n. 400,                  
convertito con modificazioni dalla Legge 4 dicembre 1993, n. 494.               
3. La Giunta regionale approva direttive vincolanti per l'esercizio             
delle funzioni amministrative ai sensi del comma 1 dell'art. 3.                 
4. La Giunta regionale approva direttive vincolanti per l'esercizio             
delle funzioni amministrative riguardanti i porti di cui alla lettera           
c) del comma 3 dell'art. 3.                                                     
5. La Regione esercita altresi' tutte le funzioni amministrative                
inerenti ai beni oggetto della presente legge non espressamente                 
attribuite agli Enti locali ai sensi dell'art. 3.                               
NOTE ALL'ART. 2                                                                 
Comma 1                                                                         
1) Il DM 7 agosto 1996 concerne Nuova disciplina della pesca del                
novellame da allevamento.                                                       
Comma 2                                                                         
2) Il testo dell'art. 6 del DL 5 ottobre 1993, n. 400, concernente              
Disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni            
demaniali marittime, convertito con modificazioni dalla Legge 4                 
dicembre 1993, n. 494, e' il seguente:                                          
"Art. 6                                                                         
1. Ove, entro un anno dalla data di entrare in vigore della legge di            
conversione del presente decreto, il Governo non abbia provveduto               
agli adempimenti necessari a rendere effettiva la delega delle                  
funzioni amministrative alle Regioni, ai sensi dell'articolo 59 del             
DPR 24 luglio 1977, n. 616, queste sono comunque delegate alle                  
Regioni. Da tale termine le Regioni provvedono al rilascio e al                 
rinnovo delle concessioni demaniali marittime, nei limiti e per le              
finalita' di cui al citato articolo 59, applicando i canoni                     
determinati ai sensi dell'articolo 04 del presente decreto.                     
2. A decorrere dall'1 gennaio 1995, alle Regioni e' devoluto                    
l'eventuale maggior gettito derivante dalla riscossione dei canoni di           
cui all'articolo 04 rispetto a quello gia' previsto nel bilancio                
pluriennale dello Stato.                                                        
3. Ai fini di cui al presente articolo, le Regioni predispongono,               
sentita l'autorita' marittima, un piano di utilizzazione delle aree             
del demanio marittimo, dopo aver acquisito il parere dei sindaci dei            
Comuni interessati e delle associazioni regionali di categoria,                 
appartenenti alle organizzazioni sindacali piu' rappresentative nel             
settore turistico dei concessionari demaniali marittimi.".                      

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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