LEGGE REGIONALE 31 maggio 2002, n. 9
DISCIPLINA DELL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI DEMANIO MARITTIMO E DI ZONE DI MARE TERRITORIALE
Art. 2
Funzioni della Regione
1. Per le finalita' di cui all'articolo 1 spettano alla Regione le
funzioni di:
a) programmazione ed indirizzo generale;
b) monitoraggio e vigilanza dell'attivita' attribuita agli Enti
locali;
c) autorizzazione alla pesca del novellame selvatico in mare ed in
aree del demanio marittimo secondo quanto previsto dal decreto del
Ministro per le Politiche agricole e forestali 7 agosto 1996;
d) individuazione delle aree di tutela biologica per l'incremento
delle risorse alieutiche e l'esercizio delle relative funzioni
amministrative, compresa la disciplina delle modalita' di utilizzo;
e) individuazione delle aree del demanio marittimo sulle quali
eventualmente esercitare il potere di revoca per sopravvenuti motivi
di pubblico interesse ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera a).
2. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente
legge, il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, approva
direttive vincolanti per l'esercizio delle funzioni amministrative
inerenti l'utilizzazione del demanio marittimo. Le direttive
disciplinano gli usi turistico-ricreativi degli ambiti del demanio
marittimo laddove tali destinazioni d'uso siano previste negli
strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica. Dette
direttive sono approvate previo parere della competente autorita'
marittima, degli Enti locali interessati e delle associazioni
regionali di categoria appartenenti alle organizzazioni sindacali
piu' rappresentative nel settore turistico dei concessionari
demaniali marittimi nonche' delle associazioni regionali della pesca
e dell'acquacoltura, delle associazioni ambientaliste e degli Enti
parco territorialmente interessati e tengono luogo del Piano di
utilizzazione di cui all'art. 6 del DL 5 ottobre 1993, n. 400,
convertito con modificazioni dalla Legge 4 dicembre 1993, n. 494.
3. La Giunta regionale approva direttive vincolanti per l'esercizio
delle funzioni amministrative ai sensi del comma 1 dell'art. 3.
4. La Giunta regionale approva direttive vincolanti per l'esercizio
delle funzioni amministrative riguardanti i porti di cui alla lettera
c) del comma 3 dell'art. 3.
5. La Regione esercita altresi' tutte le funzioni amministrative
inerenti ai beni oggetto della presente legge non espressamente
attribuite agli Enti locali ai sensi dell'art. 3.
NOTE ALL'ART. 2
Comma 1
1) Il DM 7 agosto 1996 concerne Nuova disciplina della pesca del
novellame da allevamento.
Comma 2
2) Il testo dell'art. 6 del DL 5 ottobre 1993, n. 400, concernente
Disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni
demaniali marittime, convertito con modificazioni dalla Legge 4
dicembre 1993, n. 494, e' il seguente:
"Art. 6
1. Ove, entro un anno dalla data di entrare in vigore della legge di
conversione del presente decreto, il Governo non abbia provveduto
agli adempimenti necessari a rendere effettiva la delega delle
funzioni amministrative alle Regioni, ai sensi dell'articolo 59 del
DPR 24 luglio 1977, n. 616, queste sono comunque delegate alle
Regioni. Da tale termine le Regioni provvedono al rilascio e al
rinnovo delle concessioni demaniali marittime, nei limiti e per le
finalita' di cui al citato articolo 59, applicando i canoni
determinati ai sensi dell'articolo 04 del presente decreto.
2. A decorrere dall'1 gennaio 1995, alle Regioni e' devoluto
l'eventuale maggior gettito derivante dalla riscossione dei canoni di
cui all'articolo 04 rispetto a quello gia' previsto nel bilancio
pluriennale dello Stato.
3. Ai fini di cui al presente articolo, le Regioni predispongono,
sentita l'autorita' marittima, un piano di utilizzazione delle aree
del demanio marittimo, dopo aver acquisito il parere dei sindaci dei
Comuni interessati e delle associazioni regionali di categoria,
appartenenti alle organizzazioni sindacali piu' rappresentative nel
settore turistico dei concessionari demaniali marittimi.".