REGIONE EMILIA-ROMAGNA - GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 3 aprile 2002, n. 542

Disciplina del procedimento di accertamento delle responsabilita' dirigenziali e istituzione del Comitato dei Garanti della Regione Emilia-Romagna

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                          
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- l'art. 14 del CCNL - Area Dirigenza - 1998/2001 che, nel sostituire           
i contenuti dell'art. 23 del CCNL del 10/4/1996, prescrive agli Enti            
di disciplinare, nell'ambito della verifica dei risultati e di                  
valutazione dei dirigenti, gli effetti sanzionatori degli                       
accertamenti negativi, il relativo procedimento e gli strumenti di              
tutela, compresi la previa contestazione e il contraddittorio, in               
coerenza con i principi fissati dall'art. 21 del DLgs 29/93 (oggi               
sostituito e modificato dall'art. 21 del DLgs 165/01);                          
- l'art. 15 del medesimo CCNL 1998/2001 che stabilisce che gli Enti             
istituiscano il Comitato dei Garanti di cui all'art. 21, comma terzo            
del DLgs 29/93 (ora art. 22 del DLgs 165/01) e che ne disciplinino la           
composizione e il funzionamento, prevedendo in ogni caso la                     
partecipazione di un rappresentante eletto dai dirigenti;                       
- l'art. 48 della L.R. 26 novembre 2001, n. 43, che al comma 1                  
prevede che "la Giunta regionale e l'Ufficio di Presidenza del                  
Consiglio istituiscono congiuntamente il Comitato dei Garanti,                  
definendone le modalita' di scelta e di nomina dei componenti,                  
nonche' il funzionamento del Comitato stesso, nel rispetto del                  
contratto collettivo di lavoro e dei principi del DLgs. n. 165 del              
2001";                                                                          
rilevata la necessita' di procedere:                                            
a) alla disciplina del procedimento di accertamento e irrogazione               
delle sanzioni connesse a responsabilita' dirigenziali;                         
b) all'istituzione del Comitato dei Garanti, disciplinandone la                 
composizione e il funzionamento;                                                
sentite le rappresentanze sindacali dell'area della dirigenza in data           
19 marzo 2002;                                                                  
dato atto che l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale                   
adottera' un atto sostanzialmente conforme nei contenuti al presente,           
come emerge dal verbale della seduta del 27 marzo 2002, nel rispetto            
di quanto previsto dall'art. 48 della L.R. 43/01, che impone una                
istituzione e disciplina congiunta tra Giunta e Consiglio del                   
Comitato dei Garanti dei dirigenti regionali;                                   
dato atto del parere favorevole espresso dal Direttore generale                 
all'Organizzazione dr. Gaudenzio Garavini in merito alla legittimita'           
e regolarita' tecnica della presente deliberazione, ai sensi della              
delibera di Giunta 2774/01;                                                     
su proposta dell'Assessore competente in materia di Finanze.                    
Organizzazione. Sistemi informativi,                                            
a voti unanimi e palesi, delibera:                                              
1) di approvare il procedimento di accertamento e irrogazione delle             
sanzioni derivanti da responsabilita' dirigenziale e la procedura di            
istituzione e funzionamento del Comitato dei Garanti, di cui,                   
rispettivamente, agli Allegati A e B, parti integranti della presente           
deliberazione;                                                                  
2) di disporre la pubblicazione in forma integrale della presente               
deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.                           
ALLEGATO A                                                                      
Disciplina del procedimento di accertamento della responsabilita'               
dirigenziale                                                                    
Art. 1                                                                          
Ambito di applicazione                                                          
1. Il presente atto riguarda lo svolgimento del procedimento di                 
accertamento di responsabilita' dirigenziale nei confronti dei                  
dirigenti della Regione Emilia-Romagna, appartenenti sia all'organico           
della Giunta che a quello del Consiglio.                                        
Art. 2                                                                          
Struttura competente                                                            
1. Presso la Regione Emilia-Romagna la struttura competente per i               
procedimenti di accertamento della responsabilita' dirigenziale e' la           
Direzione generale all'Organizzazione, Sistemi informativi e                    
Telematica, per i dirigenti dell'organico della Giunta, mentre per i            
dirigenti dell'organico del Consiglio e' la Direzione generale del              
Consiglio regionale.                                                            
2. I direttori generali responsabili di tali strutture, per                     
l'esercizio delle relative funzioni, si avvalgono di personale alle             
proprie dirette dipendenze.                                                     
Art. 3                                                                          
Sanzioni per responsabilita' dirigenziale                                       
1. A conclusione del processo di valutazione, straordinaria o                   
annuale, del dirigente, realizzato sulla base di quanto previsto                
dall'art. 14, comma 3 del CCNL Area della Dirigenza, allorche' sia              
stata formalizzata una valutazione negativa, si procede alla revoca             
dell'incarico dirigenziale e all'affidamento di altro incarico presso           
la Regione Emilia-Romagna o presso altra Amministrazione che ne abbia           
interesse.                                                                      
2. Nel caso di grave inosservanza di direttive impartite dall'organo            
politico o dal direttore generale competente, oppure in caso di                 
ripetute valutazioni negative, il dirigente puo' essere escluso dal             
conferimento di ulteriori incarichi dirigenziali di livello                     
corrispondente a quello revocato, per non meno di due anni. Nei casi            
di maggior gravita', l'Amministrazione regionale puo' recedere dal              
contratto di lavoro.                                                            
3. Nei casi di cui al secondo comma, l'Amministrazione regionale,               
prima di procedere ad irrogare la sanzione, deve esperire la                    
procedura descritta ai successivi artt. 4 e seguenti, al fine di                
acquisire le valutazioni del dirigente interessato, nonche' acquisire           
il parere conforme del Comitato dei Garanti.                                    
Art. 4                                                                          
Contestazione dell'addebito                                                     
1. La contestazione dell'addebito deve essere effettuata per iscritto           
e comunicata formalmente al dirigente, a cura del Direttore generale            
all'Organizzazione, Sistemi informativi e Telematica o del Direttore            
generale del Consiglio, secondo i rispettivi ambiti di competenza,              
attraverso lettera raccomandata con avviso di ricevimento. La lettera           
puo' essere consegnata anche a mano, e in tal caso il dirigente deve            
rilasciare apposita ricevuta.                                                   
Art. 5                                                                          
Diritto di difesa                                                               
1. Con la lettera di contestazione dell'addebito, o con una                     
successiva, il direttore generale competente, secondo quanto                    
stabilito all'art. 2, deve convocare il dirigente per sentirlo a                
difesa, fissandogli un apposito incontro, di cui deve essere redatto            
processo verbale.                                                               
2. Il dirigente deve essere convocato per un giorno che disti, da               
quello di ricevimento della lettera di convocazione, almeno dieci               
giorni lavorativi liberi, in modo tale che abbia un congruo periodo             
di tempo per preparare la difesa.                                               
3. Al colloquio, presieduto dal Direttore generale                              
all'Organizzazione, Sistemi informativi e Telematica o dal Direttore            
generale del Consiglio regionale, secondo l'ambito di competenza,               
partecipa anche il Direttore generale da cui il dirigente dipende               
funzionalmente.                                                                 
4. Il dirigente puo' farsi assistere da persone di sua fiducia                  
durante il contraddittorio e puo' presentare memorie scritte a                  
difesa.                                                                         
5. Il dirigente e il suo difensore, se munito di apposita delega,               
possono accedere a tutti gli atti istruttori riguardanti il                     
procedimento di accertamento di responsabilita' dirigenziale.                   
Art. 6                                                                          
Irrogazione della sanzione                                                      
1. Ogni atto di irrogazione di una sanzione afferente alla                      
responsabilita' dirigenziale deve essere adeguatamente motivato e               
deve essere adottato dal direttore generale competente ai sensi                 
dell'art. 2, su proposta del direttore generale sovraordinato al                
dirigente interessato al procedimento.                                          
2. L'atto che irroga una delle sanzioni di cui all'art. 3, comma                
secondo viene adottato solo dopo l'acquisizione del parere conforme             
da parte del Comitato dei Garanti.                                              
Art. 7                                                                          
Chiusura del procedimento                                                       
1. Se il direttore generale presso il quale pende il procedimento di            
accertamento della responsabilita' dirigenziale ritiene che non si              
debba procedere con l'irrogazione di una delle sanzioni di cui                  
all'art. 3, comma secondo, dispone la chiusura del procedimento con             
proprio atto, acquisito il parere conforme del direttore generale               
sovraordinato al dirigente interessato.                                         
2. E' fatto salvo l'obbligo di revocare l'incarico dirigenziale e di            
affidarne un altro, anche presso altra Amministrazione che ne abbia             
interesse.                                                                      
Art. 8                                                                          
Dirigenti a tempo determinato e in comando                                      
1. Le disposizioni del presente atto si applicano anche ai dirigenti            
regionali a tempo determinato o in comando da altri Enti, con le                
seguenti specificita':                                                          
- il recesso dell'Amministrazione regionale puo' avvenire anche in              
caso di una prima valutazione negativa (art. 47, L.R. 43/01);                   
- nel caso di dirigenti a tempo determinato il recesso dal rapporto             
di lavoro e' deliberato dalla Giunta regionale o dall'Ufficio di                
Presidenza del Consiglio, secondo il rispettivo ambito di competenza,           
su proposta del direttore generale sovraordinato al dirigente                   
destinatario del provvedimento;                                                 
- nel caso di dirigenti in comando, l'istituto del recesso dal                  
rapporto di lavoro e' sostituito con la immediata cessazione del                
comando medesimo e con il conseguente rientro del dirigente presso              
l'Ente di appartenenza.                                                         
ALLEGATO B                                                                      
Istituzione del Comitato dei Garanti della Regione Emilia-Romagna               
PARTE I                                                                         
Funzioni e composizione del Comitato dei Garanti                                
Art. 1 - Funzioni del Comitato                                                  
1. Il Comitato dei Garanti e' preposto, nell'ambito del procedimento            
amministrativo descritto all'Allegato A, al rilascio del preventivo             
parere conforme, necessario quando l'Amministrazione regionale                  
intenda applicare, a seguito di accertamento di responsabilita'                 
dirigenziale, una delle seguenti sanzioni:                                      
a) esclusione dal conferimento di ulteriori incarichi di livello                
dirigenziale corrispondente a quello revocato per un periodo non                
inferiore a due anni;                                                           
b) recesso dell'Amministrazione dal rapporto di lavoro.                         
Art. 2 - Composizione del Comitato                                              
1. Il Comitato dei Garanti e' composto:                                         
a) da un esperto nel controllo di gestione appartenente alla                    
categoria dei magistrati della Corte dei Conti, anche in quiescenza;            
b) da un dirigente regionale, eletto dai dirigenti dell'Ente Regione            
Emilia-Romagna con le modalita' stabilite dagli artt. 6 e seguenti;             
c) da un esperto designato congiuntamente dal Direttore generale                
all'Organizzazione, Sistemi informativi e Telematica e dal Direttore            
generale del Consiglio regionale, scelto tra soggetti con specifica             
qualificazione ed esperienza nei settori dell'organizzazione e del              
lavoro pubblico.                                                                
2. La presidenza del Comitato e' affidata all'esperto di cui alla               
lettera a).                                                                     
Art. 3 - Procedura per la composizione del Comitato                             
1. I componenti del Comitato sono scelti, mediante sorteggio, in una            
rosa di cinque nominativi per ciascuna delle categorie di cui alle              
lettere a), b) e c) del comma 1 dell'art. 2. I cinque nominativi di             
ciascuna categoria sono individuati con le procedure delineate nelle            
Parti II e III del presente documento e nominati con apposito atto              
assunto congiuntamente dal Direttore generale all'Organizzazione,               
Sistemi informativi e Telematica e dal Direttore generale del                   
Consiglio.                                                                      
2. Per ogni procedimento amministrativo descritto nell'Allegato A, la           
Direzione generale Organizzazione Sistemi informativi e Telematica o            
la Direzione generale del Consiglio regionale provvedono a comporre             
il Comitato dei Garanti, mediante procedura di sorteggio tra i                  
rappresentanti delle tre categorie indicate all'art. 2, comma 1,                
lettere a), b) e c). Il sorteggio deve avvenire pubblicamente, previo           
invito a tutti i cinque rappresentanti dei dirigenti, i cinque                  
rappresentanti dell'Amministrazione e ai cinque esterni designati               
quali Presidenti.                                                               
3. Al termine di ciascuna procedura di sorteggio, i componenti sono             
nominati con atto del Direttore generale all'Organizzazione, Sistemi            
informativi e Telematica o del Direttore generale del Consiglio                 
regionale, secondo la competenza del procedimento di accertamento di            
responsabilita' dirigenziale per cui viene costituito il Comitato.              
Art. 4 - Durata in carica del Comitato                                          
1. I componenti del Comitato durano in carica tre anni a decorrere              
dalla data di adozione dell'atto di cui all'art. 3, comma 1. Tale               
termine non puo' essere prorogato, tranne che per permettere la                 
conclusione dei procedimenti in corso di definizione.                           
2. In caso di dimissioni dalla carica o di cessazione dal servizio,             
non si procede alla nomina di sostituti, finche' vi e' la                       
possibilita' di costituire il Comitato.                                         
3. L'incarico non e' rinnovabile.                                               
Art. 5 - Astensione e ricusazione dei componenti                                
1. Un componente del Comitato ha l'obbligo di astenersi dal                     
partecipare ai lavori del medesimo allorche' versi nei confronti del            
dirigente interessato al procedimento in una delle condizioni                   
previste dall'art. 51 del Codice di procedura civile. Al verificarsi            
di uno dei medesimi casi, e' inoltre facolta' del dirigente                     
interessato al procedimento ricusare, per una sola volta, uno o piu'            
componenti del Comitato, con atto adeguatamente motivato. Il                    
componente ricusato o astenutosi verra' sostituito, mediante                    
sorteggio, da un altro componente della medesima categoria di                   
appartenenza di quello astenutosi o ricusato (rappresentanti                    
dell'Amministrazione regionale o rappresentanti dei dirigenti o                 
Presidenti).                                                                    
PARTE II                                                                        
Procedura di scelta dei rappresentanti dei dirigenti                            
Art. 6 - Modalita' di elezione dei rappresentanti dei dirigenti                 
1. Le elezioni dei cinque dirigenti che possono essere sorteggiati              
per la composizione del Comitato dei Garanti sono indette, ogni tre             
anni, con avviso congiunto del Direttore generale all'Organizzazione,           
Sistemi informativi e Telematica e del Direttore generale del                   
Consiglio regionale, da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della              
Regione Emilia-Romagna. Nel medesimo atto e' indicata la struttura              
incaricata del servizio elettorale.                                             
2. Hanno diritto al voto tutti i dirigenti che, alla data di                    
pubblicazione dell'avviso di indizione delle elezioni, risultano in             
servizio presso la Regione Emilia-Romagna, compresi i dirigenti in              
comando da altre Amministrazioni.                                               
3. Sono eleggibili tutti i dirigenti a tempo indeterminato, che, alla           
data di pubblicazione dell'avviso di indizione delle elezioni,                  
risultino in servizio presso la Regione Emilia-Romagna e che abbiano            
presentato la propria candidatura nei termini e con le modalita'                
stabilite dal comma 4.                                                          
4. Ciascun dirigente eleggibile puo' presentare la propria                      
candidatura entro 20 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso             
di indizione delle elezioni. La candidatura deve essere depositata              
presso il responsabile della struttura incaricata del servizio                  
elettorale mediante apposita dichiarazione autografa corredata da               
dieci firme di sostenitori aventi diritto al voto, delle quali i                
candidati stessi attestano l'autenticita'.                                      
Art. 7 - Commissione elettorale                                                 
1. Entro dieci giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso di                
indizione delle elezioni viene costituita una Commissione elettorale.           
2. La Commissione e' composta da cinque dirigenti regionali, di cui             
uno designato dal Direttore generale all'Organizzazione, Sistemi                
informativi e Telematica, uno dal Direttore generale del Consiglio              
regionale e tre scelti a sorte in seduta pubblica, che saranno                  
sostituiti, con la medesima procedura, nel caso coincidano con                  
candidati.                                                                      
3. La Commissione elettorale ha il compito di:                                  
a) eleggere il proprio presidente;                                              
b) acquisire l'elenco generale degli elettori;                                  
c) verificare la valida presentazione delle candidature, accertare              
l'insussistenza di cause di ineleggibilita' e predisporre l'elenco              
dei dirigenti eleggibili;                                                       
d) individuare e costituire i seggi elettorali;                                 
e) presiedere alle operazioni di voto che dovranno svolgersi senza              
pregiudizio del normale svolgimento dell'attivita' lavorativa e                 
assicurarne la regolarita';                                                     
f) esaminare e decidere eventuali ricorsi in merito alle elezioni;              
g) proclamare gli eletti, comunicando gli stessi all'Amministrazione            
e ai soggetti interessati.                                                      
4. La lista dei candidati, le informazioni circa l'ubicazione e gli             
orari di apertura dei seggi verranno portati a conoscenza degli                 
elettori, a cura della Commissione, mediante circolare e                        
comunicazione affissa nelle apposite bacheche almeno tre giorni prima           
della data fissata per le elezioni.                                             
Art. 8 - Costituzione del seggio                                                
1. E' in facolta' dei dirigenti che hanno presentato la propria                 
candidatura designare uno scrutatore per ogni seggio elettorale,                
scelto fra gli elettori non candidati.                                          
2. Il seggio e' composto dagli scrutatori di cui al comma precedente            
e da un Presidente, nominato dalla Commissione elettorale. Nel caso             
in cui si sia candidato un solo dirigente ovvero non siano stati                
nominati scrutatori dai candidati, la Commissione elettorale procede            
alla nomina degli stessi.                                                       
3. A cura della Commissione elettorale ogni seggio sara' munito di              
un'urna elettorale, idonea ad una regolare votazione chiusa e                   
sigillata sino alla apertura ufficiale della stessa per l'inizio                
dello scrutinio.                                                                
Art. 9 - Modalita' di votazione                                                 
1. Gli elettori, per essere ammessi al voto, dovranno esibire un                
documento di riconoscimento personale. In mancanza di tale documento            
dovranno essere riconosciuti da almeno uno dei componenti il seggio.            
2. Ogni scheda deve essere siglata da almeno due componenti il                  
seggio.                                                                         
3. L'elettore puo' esprimere esclusivamente una preferenza. Il voto             
e' espresso mediante indicazione del nome e cognome del dirigente               
candidato.                                                                      
4. Sono nulle le schede sulle quali siano state espresse piu'                   
preferenze, quelle contenenti il nome di un dirigente non compreso              
nell'elenco dei candidati, le schede non predisposte per il voto o le           
schede che presentano scritture o segni tali da far ritenere che                
l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto.                        
Art. 10 - Scrutinio                                                             
1. Le operazioni di scrutinio hanno inizio subito dopo la chiusura              
delle operazioni elettorali.                                                    
2. Al termine delle operazioni di scrutinio, il Presidente del seggio           
consegna il verbale, unitamente al materiale della votazione, alla              
Commissione elettorale che procede alle operazioni riepilogative di             
calcolo dandone poi atto in apposito verbale.                                   
3. Al termine delle operazioni di cui al comma 2, la Commissione                
provvede a sigillare in appositi contenitori tutto il materiale,                
esclusi i verbali, trasmessi dai seggi. Tali contenitori vengono                
conservati agli atti della Direzione generale Organizzazione, Sistemi           
informativi e Telematica per almeno tre mesi. Successivamente il                
materiale viene distrutto alla presenza di un delegato della                    
Commissione e di tale operazione si da' atto in apposito verbale.               
4. L'elenco provvisorio dei dipendenti eletti viene affisso nelle               
apposite bacheche nei due giorni lavorativi successivi a quello in              
cui sono terminate le operazioni di scrutinio.                                  
5. Trascorsi cinque giorni lavorativi dalla affissione dei risultati            
senza che siano stati presentati ricorsi da parte dei soggetti                  
interessati, il Presidente della Commissione elettorale proclama                
eletti i cinque candidati che abbiano riportato il maggior numero di            
voti. A parita' di voti e' eletto il candidato con maggiore                     
anzianita' di servizio, a parita' di anzianita' di servizio, il piu'            
anziano d'eta'.                                                                 
6. Il provvedimento con il quale il presidente della Commissione                
elettorale proclama i candidati eletti viene pubblicato nel                     
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.                              
Art. 11 - Validita' delle elezioni                                              
1. Le elezioni sono valide qualunque sia il numero dei dirigenti che            
hanno partecipato al voto.                                                      
PARTE III                                                                       
Procedure di scelta dei rappresentanti                                          
dell'Amministrazione regionale e dei Presidenti                                 
Art. 12 - Rappresentanti dell'Amministrazione                                   
1. A conclusione della procedura di elezione dei rappresentanti dei             
dirigenti, il Direttore generale all'Organizzazione, Sistemi                    
informativi e Telematica, congiuntamente al Direttore generale del              
Consiglio, provvede a designare i cinque rappresentanti                         
dell'Amministrazione con i requisiti di cui all'art. 2, comma 1,                
lett. c).                                                                       
Art. 13 - Presidente del Comitato                                               
1. Il Direttore generale all'Organizzazione, Sistemi informativi e              
Telematica richiede al Presidente della Corte dei Conti - Sezione               
dell'Emilia-Romagna, la designazione di cinque magistrati, anche in             
quiescenza, esperti nel controllo interno di gestione.                          
PARTE IV                                                                        
Modalita' di funzionamento del Comitato dei Garanti                             
Art. 14 - Regole di funzionamento del Comitato                                  
1. La struttura di cui all'art. 2 dell'Allegato A provvedera'                   
d'ufficio a fornire al Comitato copia di tutta la documentazione agli           
atti relativa al procedimento.                                                  
2. Il Comitato procede quindi in assoluta autonomia alla istruttoria,           
con possibilita' di richiesta di eventuali chiarimenti sia                      
all'Amministrazione regionale che al dirigente interessato.                     
3. L'Amministrazione e' tenuta a mettere a disposizione del Comitato            
un idoneo locale per le sedute e a fornire il necessario supporto               
amministrativo.                                                                 
4. Il Comitato decide a maggioranza dei componenti. Le sedute del               
Comitato sono valide se sono presenti tutti i componenti.                       
5. Il Comitato dei Garanti, valutati gli atti, deve rilasciare il               
parere entro sessanta giorni dalla richiesta.                                   

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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