DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 3 aprile 2002, n. 542
Disciplina del procedimento di accertamento delle responsabilita' dirigenziali e istituzione del Comitato dei Garanti della Regione Emilia-Romagna
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Visti:
- l'art. 14 del CCNL - Area Dirigenza - 1998/2001 che, nel sostituire
i contenuti dell'art. 23 del CCNL del 10/4/1996, prescrive agli Enti
di disciplinare, nell'ambito della verifica dei risultati e di
valutazione dei dirigenti, gli effetti sanzionatori degli
accertamenti negativi, il relativo procedimento e gli strumenti di
tutela, compresi la previa contestazione e il contraddittorio, in
coerenza con i principi fissati dall'art. 21 del DLgs 29/93 (oggi
sostituito e modificato dall'art. 21 del DLgs 165/01);
- l'art. 15 del medesimo CCNL 1998/2001 che stabilisce che gli Enti
istituiscano il Comitato dei Garanti di cui all'art. 21, comma terzo
del DLgs 29/93 (ora art. 22 del DLgs 165/01) e che ne disciplinino la
composizione e il funzionamento, prevedendo in ogni caso la
partecipazione di un rappresentante eletto dai dirigenti;
- l'art. 48 della L.R. 26 novembre 2001, n. 43, che al comma 1
prevede che "la Giunta regionale e l'Ufficio di Presidenza del
Consiglio istituiscono congiuntamente il Comitato dei Garanti,
definendone le modalita' di scelta e di nomina dei componenti,
nonche' il funzionamento del Comitato stesso, nel rispetto del
contratto collettivo di lavoro e dei principi del DLgs. n. 165 del
2001";
rilevata la necessita' di procedere:
a) alla disciplina del procedimento di accertamento e irrogazione
delle sanzioni connesse a responsabilita' dirigenziali;
b) all'istituzione del Comitato dei Garanti, disciplinandone la
composizione e il funzionamento;
sentite le rappresentanze sindacali dell'area della dirigenza in data
19 marzo 2002;
dato atto che l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale
adottera' un atto sostanzialmente conforme nei contenuti al presente,
come emerge dal verbale della seduta del 27 marzo 2002, nel rispetto
di quanto previsto dall'art. 48 della L.R. 43/01, che impone una
istituzione e disciplina congiunta tra Giunta e Consiglio del
Comitato dei Garanti dei dirigenti regionali;
dato atto del parere favorevole espresso dal Direttore generale
all'Organizzazione dr. Gaudenzio Garavini in merito alla legittimita'
e regolarita' tecnica della presente deliberazione, ai sensi della
delibera di Giunta 2774/01;
su proposta dell'Assessore competente in materia di Finanze.
Organizzazione. Sistemi informativi,
a voti unanimi e palesi, delibera:
1) di approvare il procedimento di accertamento e irrogazione delle
sanzioni derivanti da responsabilita' dirigenziale e la procedura di
istituzione e funzionamento del Comitato dei Garanti, di cui,
rispettivamente, agli Allegati A e B, parti integranti della presente
deliberazione;
2) di disporre la pubblicazione in forma integrale della presente
deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
ALLEGATO A
Disciplina del procedimento di accertamento della responsabilita'
dirigenziale
Art. 1
Ambito di applicazione
1. Il presente atto riguarda lo svolgimento del procedimento di
accertamento di responsabilita' dirigenziale nei confronti dei
dirigenti della Regione Emilia-Romagna, appartenenti sia all'organico
della Giunta che a quello del Consiglio.
Art. 2
Struttura competente
1. Presso la Regione Emilia-Romagna la struttura competente per i
procedimenti di accertamento della responsabilita' dirigenziale e' la
Direzione generale all'Organizzazione, Sistemi informativi e
Telematica, per i dirigenti dell'organico della Giunta, mentre per i
dirigenti dell'organico del Consiglio e' la Direzione generale del
Consiglio regionale.
2. I direttori generali responsabili di tali strutture, per
l'esercizio delle relative funzioni, si avvalgono di personale alle
proprie dirette dipendenze.
Art. 3
Sanzioni per responsabilita' dirigenziale
1. A conclusione del processo di valutazione, straordinaria o
annuale, del dirigente, realizzato sulla base di quanto previsto
dall'art. 14, comma 3 del CCNL Area della Dirigenza, allorche' sia
stata formalizzata una valutazione negativa, si procede alla revoca
dell'incarico dirigenziale e all'affidamento di altro incarico presso
la Regione Emilia-Romagna o presso altra Amministrazione che ne abbia
interesse.
2. Nel caso di grave inosservanza di direttive impartite dall'organo
politico o dal direttore generale competente, oppure in caso di
ripetute valutazioni negative, il dirigente puo' essere escluso dal
conferimento di ulteriori incarichi dirigenziali di livello
corrispondente a quello revocato, per non meno di due anni. Nei casi
di maggior gravita', l'Amministrazione regionale puo' recedere dal
contratto di lavoro.
3. Nei casi di cui al secondo comma, l'Amministrazione regionale,
prima di procedere ad irrogare la sanzione, deve esperire la
procedura descritta ai successivi artt. 4 e seguenti, al fine di
acquisire le valutazioni del dirigente interessato, nonche' acquisire
il parere conforme del Comitato dei Garanti.
Art. 4
Contestazione dell'addebito
1. La contestazione dell'addebito deve essere effettuata per iscritto
e comunicata formalmente al dirigente, a cura del Direttore generale
all'Organizzazione, Sistemi informativi e Telematica o del Direttore
generale del Consiglio, secondo i rispettivi ambiti di competenza,
attraverso lettera raccomandata con avviso di ricevimento. La lettera
puo' essere consegnata anche a mano, e in tal caso il dirigente deve
rilasciare apposita ricevuta.
Art. 5
Diritto di difesa
1. Con la lettera di contestazione dell'addebito, o con una
successiva, il direttore generale competente, secondo quanto
stabilito all'art. 2, deve convocare il dirigente per sentirlo a
difesa, fissandogli un apposito incontro, di cui deve essere redatto
processo verbale.
2. Il dirigente deve essere convocato per un giorno che disti, da
quello di ricevimento della lettera di convocazione, almeno dieci
giorni lavorativi liberi, in modo tale che abbia un congruo periodo
di tempo per preparare la difesa.
3. Al colloquio, presieduto dal Direttore generale
all'Organizzazione, Sistemi informativi e Telematica o dal Direttore
generale del Consiglio regionale, secondo l'ambito di competenza,
partecipa anche il Direttore generale da cui il dirigente dipende
funzionalmente.
4. Il dirigente puo' farsi assistere da persone di sua fiducia
durante il contraddittorio e puo' presentare memorie scritte a
difesa.
5. Il dirigente e il suo difensore, se munito di apposita delega,
possono accedere a tutti gli atti istruttori riguardanti il
procedimento di accertamento di responsabilita' dirigenziale.
Art. 6
Irrogazione della sanzione
1. Ogni atto di irrogazione di una sanzione afferente alla
responsabilita' dirigenziale deve essere adeguatamente motivato e
deve essere adottato dal direttore generale competente ai sensi
dell'art. 2, su proposta del direttore generale sovraordinato al
dirigente interessato al procedimento.
2. L'atto che irroga una delle sanzioni di cui all'art. 3, comma
secondo viene adottato solo dopo l'acquisizione del parere conforme
da parte del Comitato dei Garanti.
Art. 7
Chiusura del procedimento
1. Se il direttore generale presso il quale pende il procedimento di
accertamento della responsabilita' dirigenziale ritiene che non si
debba procedere con l'irrogazione di una delle sanzioni di cui
all'art. 3, comma secondo, dispone la chiusura del procedimento con
proprio atto, acquisito il parere conforme del direttore generale
sovraordinato al dirigente interessato.
2. E' fatto salvo l'obbligo di revocare l'incarico dirigenziale e di
affidarne un altro, anche presso altra Amministrazione che ne abbia
interesse.
Art. 8
Dirigenti a tempo determinato e in comando
1. Le disposizioni del presente atto si applicano anche ai dirigenti
regionali a tempo determinato o in comando da altri Enti, con le
seguenti specificita':
- il recesso dell'Amministrazione regionale puo' avvenire anche in
caso di una prima valutazione negativa (art. 47, L.R. 43/01);
- nel caso di dirigenti a tempo determinato il recesso dal rapporto
di lavoro e' deliberato dalla Giunta regionale o dall'Ufficio di
Presidenza del Consiglio, secondo il rispettivo ambito di competenza,
su proposta del direttore generale sovraordinato al dirigente
destinatario del provvedimento;
- nel caso di dirigenti in comando, l'istituto del recesso dal
rapporto di lavoro e' sostituito con la immediata cessazione del
comando medesimo e con il conseguente rientro del dirigente presso
l'Ente di appartenenza.
ALLEGATO B
Istituzione del Comitato dei Garanti della Regione Emilia-Romagna
PARTE I
Funzioni e composizione del Comitato dei Garanti
Art. 1 - Funzioni del Comitato
1. Il Comitato dei Garanti e' preposto, nell'ambito del procedimento
amministrativo descritto all'Allegato A, al rilascio del preventivo
parere conforme, necessario quando l'Amministrazione regionale
intenda applicare, a seguito di accertamento di responsabilita'
dirigenziale, una delle seguenti sanzioni:
a) esclusione dal conferimento di ulteriori incarichi di livello
dirigenziale corrispondente a quello revocato per un periodo non
inferiore a due anni;
b) recesso dell'Amministrazione dal rapporto di lavoro.
Art. 2 - Composizione del Comitato
1. Il Comitato dei Garanti e' composto:
a) da un esperto nel controllo di gestione appartenente alla
categoria dei magistrati della Corte dei Conti, anche in quiescenza;
b) da un dirigente regionale, eletto dai dirigenti dell'Ente Regione
Emilia-Romagna con le modalita' stabilite dagli artt. 6 e seguenti;
c) da un esperto designato congiuntamente dal Direttore generale
all'Organizzazione, Sistemi informativi e Telematica e dal Direttore
generale del Consiglio regionale, scelto tra soggetti con specifica
qualificazione ed esperienza nei settori dell'organizzazione e del
lavoro pubblico.
2. La presidenza del Comitato e' affidata all'esperto di cui alla
lettera a).
Art. 3 - Procedura per la composizione del Comitato
1. I componenti del Comitato sono scelti, mediante sorteggio, in una
rosa di cinque nominativi per ciascuna delle categorie di cui alle
lettere a), b) e c) del comma 1 dell'art. 2. I cinque nominativi di
ciascuna categoria sono individuati con le procedure delineate nelle
Parti II e III del presente documento e nominati con apposito atto
assunto congiuntamente dal Direttore generale all'Organizzazione,
Sistemi informativi e Telematica e dal Direttore generale del
Consiglio.
2. Per ogni procedimento amministrativo descritto nell'Allegato A, la
Direzione generale Organizzazione Sistemi informativi e Telematica o
la Direzione generale del Consiglio regionale provvedono a comporre
il Comitato dei Garanti, mediante procedura di sorteggio tra i
rappresentanti delle tre categorie indicate all'art. 2, comma 1,
lettere a), b) e c). Il sorteggio deve avvenire pubblicamente, previo
invito a tutti i cinque rappresentanti dei dirigenti, i cinque
rappresentanti dell'Amministrazione e ai cinque esterni designati
quali Presidenti.
3. Al termine di ciascuna procedura di sorteggio, i componenti sono
nominati con atto del Direttore generale all'Organizzazione, Sistemi
informativi e Telematica o del Direttore generale del Consiglio
regionale, secondo la competenza del procedimento di accertamento di
responsabilita' dirigenziale per cui viene costituito il Comitato.
Art. 4 - Durata in carica del Comitato
1. I componenti del Comitato durano in carica tre anni a decorrere
dalla data di adozione dell'atto di cui all'art. 3, comma 1. Tale
termine non puo' essere prorogato, tranne che per permettere la
conclusione dei procedimenti in corso di definizione.
2. In caso di dimissioni dalla carica o di cessazione dal servizio,
non si procede alla nomina di sostituti, finche' vi e' la
possibilita' di costituire il Comitato.
3. L'incarico non e' rinnovabile.
Art. 5 - Astensione e ricusazione dei componenti
1. Un componente del Comitato ha l'obbligo di astenersi dal
partecipare ai lavori del medesimo allorche' versi nei confronti del
dirigente interessato al procedimento in una delle condizioni
previste dall'art. 51 del Codice di procedura civile. Al verificarsi
di uno dei medesimi casi, e' inoltre facolta' del dirigente
interessato al procedimento ricusare, per una sola volta, uno o piu'
componenti del Comitato, con atto adeguatamente motivato. Il
componente ricusato o astenutosi verra' sostituito, mediante
sorteggio, da un altro componente della medesima categoria di
appartenenza di quello astenutosi o ricusato (rappresentanti
dell'Amministrazione regionale o rappresentanti dei dirigenti o
Presidenti).
PARTE II
Procedura di scelta dei rappresentanti dei dirigenti
Art. 6 - Modalita' di elezione dei rappresentanti dei dirigenti
1. Le elezioni dei cinque dirigenti che possono essere sorteggiati
per la composizione del Comitato dei Garanti sono indette, ogni tre
anni, con avviso congiunto del Direttore generale all'Organizzazione,
Sistemi informativi e Telematica e del Direttore generale del
Consiglio regionale, da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della
Regione Emilia-Romagna. Nel medesimo atto e' indicata la struttura
incaricata del servizio elettorale.
2. Hanno diritto al voto tutti i dirigenti che, alla data di
pubblicazione dell'avviso di indizione delle elezioni, risultano in
servizio presso la Regione Emilia-Romagna, compresi i dirigenti in
comando da altre Amministrazioni.
3. Sono eleggibili tutti i dirigenti a tempo indeterminato, che, alla
data di pubblicazione dell'avviso di indizione delle elezioni,
risultino in servizio presso la Regione Emilia-Romagna e che abbiano
presentato la propria candidatura nei termini e con le modalita'
stabilite dal comma 4.
4. Ciascun dirigente eleggibile puo' presentare la propria
candidatura entro 20 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso
di indizione delle elezioni. La candidatura deve essere depositata
presso il responsabile della struttura incaricata del servizio
elettorale mediante apposita dichiarazione autografa corredata da
dieci firme di sostenitori aventi diritto al voto, delle quali i
candidati stessi attestano l'autenticita'.
Art. 7 - Commissione elettorale
1. Entro dieci giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso di
indizione delle elezioni viene costituita una Commissione elettorale.
2. La Commissione e' composta da cinque dirigenti regionali, di cui
uno designato dal Direttore generale all'Organizzazione, Sistemi
informativi e Telematica, uno dal Direttore generale del Consiglio
regionale e tre scelti a sorte in seduta pubblica, che saranno
sostituiti, con la medesima procedura, nel caso coincidano con
candidati.
3. La Commissione elettorale ha il compito di:
a) eleggere il proprio presidente;
b) acquisire l'elenco generale degli elettori;
c) verificare la valida presentazione delle candidature, accertare
l'insussistenza di cause di ineleggibilita' e predisporre l'elenco
dei dirigenti eleggibili;
d) individuare e costituire i seggi elettorali;
e) presiedere alle operazioni di voto che dovranno svolgersi senza
pregiudizio del normale svolgimento dell'attivita' lavorativa e
assicurarne la regolarita';
f) esaminare e decidere eventuali ricorsi in merito alle elezioni;
g) proclamare gli eletti, comunicando gli stessi all'Amministrazione
e ai soggetti interessati.
4. La lista dei candidati, le informazioni circa l'ubicazione e gli
orari di apertura dei seggi verranno portati a conoscenza degli
elettori, a cura della Commissione, mediante circolare e
comunicazione affissa nelle apposite bacheche almeno tre giorni prima
della data fissata per le elezioni.
Art. 8 - Costituzione del seggio
1. E' in facolta' dei dirigenti che hanno presentato la propria
candidatura designare uno scrutatore per ogni seggio elettorale,
scelto fra gli elettori non candidati.
2. Il seggio e' composto dagli scrutatori di cui al comma precedente
e da un Presidente, nominato dalla Commissione elettorale. Nel caso
in cui si sia candidato un solo dirigente ovvero non siano stati
nominati scrutatori dai candidati, la Commissione elettorale procede
alla nomina degli stessi.
3. A cura della Commissione elettorale ogni seggio sara' munito di
un'urna elettorale, idonea ad una regolare votazione chiusa e
sigillata sino alla apertura ufficiale della stessa per l'inizio
dello scrutinio.
Art. 9 - Modalita' di votazione
1. Gli elettori, per essere ammessi al voto, dovranno esibire un
documento di riconoscimento personale. In mancanza di tale documento
dovranno essere riconosciuti da almeno uno dei componenti il seggio.
2. Ogni scheda deve essere siglata da almeno due componenti il
seggio.
3. L'elettore puo' esprimere esclusivamente una preferenza. Il voto
e' espresso mediante indicazione del nome e cognome del dirigente
candidato.
4. Sono nulle le schede sulle quali siano state espresse piu'
preferenze, quelle contenenti il nome di un dirigente non compreso
nell'elenco dei candidati, le schede non predisposte per il voto o le
schede che presentano scritture o segni tali da far ritenere che
l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto.
Art. 10 - Scrutinio
1. Le operazioni di scrutinio hanno inizio subito dopo la chiusura
delle operazioni elettorali.
2. Al termine delle operazioni di scrutinio, il Presidente del seggio
consegna il verbale, unitamente al materiale della votazione, alla
Commissione elettorale che procede alle operazioni riepilogative di
calcolo dandone poi atto in apposito verbale.
3. Al termine delle operazioni di cui al comma 2, la Commissione
provvede a sigillare in appositi contenitori tutto il materiale,
esclusi i verbali, trasmessi dai seggi. Tali contenitori vengono
conservati agli atti della Direzione generale Organizzazione, Sistemi
informativi e Telematica per almeno tre mesi. Successivamente il
materiale viene distrutto alla presenza di un delegato della
Commissione e di tale operazione si da' atto in apposito verbale.
4. L'elenco provvisorio dei dipendenti eletti viene affisso nelle
apposite bacheche nei due giorni lavorativi successivi a quello in
cui sono terminate le operazioni di scrutinio.
5. Trascorsi cinque giorni lavorativi dalla affissione dei risultati
senza che siano stati presentati ricorsi da parte dei soggetti
interessati, il Presidente della Commissione elettorale proclama
eletti i cinque candidati che abbiano riportato il maggior numero di
voti. A parita' di voti e' eletto il candidato con maggiore
anzianita' di servizio, a parita' di anzianita' di servizio, il piu'
anziano d'eta'.
6. Il provvedimento con il quale il presidente della Commissione
elettorale proclama i candidati eletti viene pubblicato nel
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
Art. 11 - Validita' delle elezioni
1. Le elezioni sono valide qualunque sia il numero dei dirigenti che
hanno partecipato al voto.
PARTE III
Procedure di scelta dei rappresentanti
dell'Amministrazione regionale e dei Presidenti
Art. 12 - Rappresentanti dell'Amministrazione
1. A conclusione della procedura di elezione dei rappresentanti dei
dirigenti, il Direttore generale all'Organizzazione, Sistemi
informativi e Telematica, congiuntamente al Direttore generale del
Consiglio, provvede a designare i cinque rappresentanti
dell'Amministrazione con i requisiti di cui all'art. 2, comma 1,
lett. c).
Art. 13 - Presidente del Comitato
1. Il Direttore generale all'Organizzazione, Sistemi informativi e
Telematica richiede al Presidente della Corte dei Conti - Sezione
dell'Emilia-Romagna, la designazione di cinque magistrati, anche in
quiescenza, esperti nel controllo interno di gestione.
PARTE IV
Modalita' di funzionamento del Comitato dei Garanti
Art. 14 - Regole di funzionamento del Comitato
1. La struttura di cui all'art. 2 dell'Allegato A provvedera'
d'ufficio a fornire al Comitato copia di tutta la documentazione agli
atti relativa al procedimento.
2. Il Comitato procede quindi in assoluta autonomia alla istruttoria,
con possibilita' di richiesta di eventuali chiarimenti sia
all'Amministrazione regionale che al dirigente interessato.
3. L'Amministrazione e' tenuta a mettere a disposizione del Comitato
un idoneo locale per le sedute e a fornire il necessario supporto
amministrativo.
4. Il Comitato decide a maggioranza dei componenti. Le sedute del
Comitato sono valide se sono presenti tutti i componenti.
5. Il Comitato dei Garanti, valutati gli atti, deve rilasciare il
parere entro sessanta giorni dalla richiesta.