REGIONE EMILIA-ROMAGNA - GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 6 maggio 2002, n. 701

Modalita' di trattamento dei dati sensibili nella gestione dell'anagrafe dell'intervento pubblico nel settore abitativo di cui all'art. 17 della L.R. n. 24 dell'8/9/2001

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                          
Visti:                                                                          
- la Legge n. 675 del 31/12/1996 recante "Tutela delle persone e di             
altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali" e                    
successive modifiche ed integrazioni;                                           
- il DLgs n. 109 del 31/3/1998 recante "Definizione dei criteri                 
unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che            
richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell'articolo 59,             
comma 51 della Legge n. 449 del 27/12/1997" e successive modifiche ed           
integrazioni;                                                                   
- il DLgs n. 135 dell'11/5/1999 recante "Disposizioni integrative               
della Legge n. 675 del 31/12/1996 sul trattamento di dati sensibili             
da parte dei soggetti pubblici";                                                
- il decreto del Presidente della Repubblica n. 318 del 28/7/1999               
recante "Regolamento per l'individuazione delle misure minime di                
sicurezza per il trattamento dei dati personali, a norma                        
dell'articolo 15, comma 2 della Legge n. 675 del 31/12/1996";                   
- il provvedimento n. 1/P/2000 del 30/12/1999 - 13/1/2000 del Garante           
per la protezione dei dati personali recante "Individuazione di                 
attivita' che perseguono rilevanti finalita' di interesse pubblico              
per le quali e' autorizzato il trattamento dei dati sensibili da                
parte dei soggetti pubblici";                                                   
- la deliberazione della Giunta regionale n. 1444 del 28/7/1997                 
recante "Individuazione del titolare del trattamento dei dati in                
applicazione della Legge n. 675 del 31/12/1996";                                
- la deliberazione del Consiglio regionale n. 1320 del 22/12/1999               
recante "Criteri attuativi del Fondo nazionale per la locazione di              
cui all'art. 11 della Legge n. 431 del 9/12/1998 e conseguenti                  
modifiche alle deliberazioni del Consiglio regionale n. 167 del                 
23/11/1995 e n. 360 del 3/7/1996 in materia di canoni di alloggi di             
edilizia residenziale pubblica";                                                
- la deliberazione del Consiglio regionale n. 132 del 20/12/2000                
recante "Fondo sociale per la locazione di cui all'art. 11 della                
Legge n. 431 del 9/12/1998 e l'art. 4 della L.R. n. 8 del 25/2/2000 -           
Riparto preventivo ai Comuni e modifiche alla deliberazione del                 
Consiglio regionale n. 1320 del 22/12/1999";                                    
- la L.R. n. 24 dell'8/9/2001 recante "Disciplina generale                      
dell'intervento pubblico nel settore abitativo";                                
- la deliberazione della Giunta regionale n. 2826 del 10/12/2001                
recante "Criteri attuativi del Fondo regionale per la locazione di              
cui agli articoli n. 38 e 39 della L.R. n. 24 del 9/8/2001 - Anno               
2002";                                                                          
considerato che:                                                                
- la L.R. 24/01 all'art. 17 ha previsto l'istituzione di una anagrafe           
dei beneficiari dei contributi e delle domande relative al Fondo                
regionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione,             
di seguito denominato Fondo regionale, di cui all'art. 38 della                 
medesima legge regionale autorizzando, al comma 4, il trattamento dei           
dati personali relativi ai beneficiari del contributo economico e               
alle domande presentate nel rispetto delle disposizioni della Legge             
675/96;                                                                         
- la deliberazione del Consiglio regionale 132/00 ha provveduto a               
regolamentare il Fondo regionale per l'anno 2001 definendo i                    
requisiti economici per l'accesso al contributo sulla base delle                
disposizioni del DLgs 109/98;                                                   
- la deliberazione della Giunta regionale n. 2826, con cui si e'                
regolamentata l'attivita' del Fondo regionale per l'anno 2002,                  
prevede all'art. 9, ai fini della costituzione della anagrafe di cui            
al gia' citato art. 17 della L.R. 24/01, la raccolta dei dati                   
relativi alla gestione dell'anno 2001 di cui all'alinea precedente              
tra i quali sono presenti anche informazioni relative alla eventuale            
presenza nel nucleo familiare richiedente il contributo economico di            
soggetti con handicap permanente o con invalidita' superiore al 66%;            
- il DLgs 135/99 all'art. 20, comma 1, annovera, tra le rilevanti               
finalita' di interesse pubblico per il cui perseguimento e'                     
consentito il trattamento da parte dei soggetti pubblici dei dati               
sensibili, l'applicazione delle discipline in materia di assistenza,            
integrazione e diritti delle persone handicappate e in particolare,             
al comma 2, lettera a), l'assicurazione di interventi economici                 
integrativi ed altre agevolazioni;                                              
- il provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali             
n. 1/P/2000 del 13/12/2000 che, tra i trattamenti di dati sensibili             
da parte di soggetti pubblici, individua, al punto 1, lettera E,                
quelli relativi alle attivita' finalizzate alla assegnazione di                 
alloggi di edilizia residenziale pubblica;                                      
- la Legge 675/96 in materia di trattamento di dati personali                   
stabilisce all'art. 22 un regime di particolare tutela per i dati               
personali idonei a rivelare lo stato di salute specificando al comma            
3-bis che, in assenza di specifica definizione legislativa, i                   
soggetti pubblici devono provvedere ad identificare e rendere                   
pubblici i tipi di dati sensibili trattati e le operazioni                      
eseguibili;                                                                     
- la deliberazione della Giunta regionale 1444/97, con la quale si              
sono stabiliti i criteri di applicazione della Legge 675/96 e                   
successive modifiche ed integrazioni, individua nella figura del                
Direttore generale il titolare del trattamento dei dati;                        
ritenuto, per quanto sopra esposto, di dare attuazione alle sopra               
citate disposizioni della Legge 675/96 e successive modifiche ed                
integrazioni provvedendo all'individuazione dei dati sensibili                  
soggetti a trattamento, alla disciplina delle modalita' di                      
trattamento degli stessi e delle misure di sicurezza da adottare                
nella gestione dell'anagrafe di cui all'art. 17 della L.R. 24/01;               
richiamate le seguenti deliberazioni della Giunta regionale,                    
esecutive ai sensi di legge:                                                    
- n. 2774 del 10 dicembre 2001, recante "Direttiva sulle modalita' di           
espressione dei pareri di regolarita' amministrativa e contabile dopo           
l'entrata in vigore della L.R. 43/01";                                          
- n. 2775 del 10 dicembre 2001, recante "Disposizioni per la                    
revisione dell'esercizio delle funzioni dirigenziali e dei controlli            
interni a seguito dell'entrata in vigore della L.R. 43/01";                     
- n. 2832 del 17 dicembre 2001, recante "Riorganizzazione delle                 
posizioni dirigenziali della Giunta regionale - Servizi e                       
professional";                                                                  
- n. 3021 del 28 dicembre 2001, recante "Approvazione degli atti di             
conferimento degli incarichi di livello dirigenziale (decorrenza                
1/1/2002)";                                                                     
dato atto, ai sensi della sopra citata deliberazione della Giunta               
regionale 2774/01:                                                              
- del parere favorevole di regolarita' tecnica espresso dal                     
Responsabile del Servizio Politiche abitative ing. U. Rossini;                  
- del parere favorevole di legittimita' espresso dal Direttore                  
generale alla Programmazione territoriale e Sistemi di mobilita'                
dott. R. Raffaelli;                                                             
delibera:                                                                       
1) di procedere all'individuazione dei dati sensibili trattati                  
nonche' alla definizione delle modalita' di trattamento degli stessi            
e delle misure di sicurezza da adottare nell'ambito della gestione              
dell'anagrafe di cui all'art. 17 della L.R. n. 24 dell'8/9/2001,                
secondo quanto previsto nel testo allegato facente parte integrante             
del presente atto;                                                              
2) di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale             
della Regione Emilia-Romagna.                                                   
ALLEGATO A)                                                                     
MODALITA' DI TRATTAMENTO DEI DATI SENSIBILI NELLA GESTIONE                      
DELL'ANAGRAFE DELL'INTERVENTO PUBBLICO NEL SETTORE ABITATIVO DI CUI             
ALL'ART. 17 DELLA L.R. N. 24 DELL'8/9/2001                                      
1) Disposizioni generali                                                        
Il presente allegato, in attuazione dell'art. 22, comma 3-bis della             
Legge n. 675 del 31/12/1996, disciplina il trattamento dei dati                 
sensibili nella gestione dell'anagrafe dell'intervento pubblico di              
cui all'art. 17 della L.R. 24/01, di seguito denominati dati.                   
Ai fini del presente allegato si applicano le definizioni elencate              
nell'art. 1 della Legge 675/96.                                                 
Il trattamento dei dati avviene nel rispetto dei diritti, delle                 
liberta' fondamentali e della dignita' dell'interessato ed e'                   
compiuto solo quando, per lo svolgimento delle finalita'                        
istituzionali dell'anagrafe dell'intervento pubblico, non e'                    
sufficiente il trattamento di dati anonimi o di dati personali non              
sensibili.                                                                      
2) Dati soggetti a trattamento                                                  
I dati trattati attengono alla presenza nel nucleo familiare di                 
soggetti con un handicap permanente, uno stato di invalidita' o altre           
gravi patologie, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.               
3) Operazioni di trattamento dei dati                                           
Il trattamento dei dati prevede operazioni, svolte con l'ausilio di             
mezzi elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione,                   
l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modificazione,           
la selezione, l'estrazione, il raffronto, la cancellazione e la                 
distruzione dei dati medesimi.                                                  
I dati non possono essere comunicati o diffusi ad altri soggetti                
pubblici o privati.                                                             
I dati sono conservati per mezzo dei "server" del sistema informativo           
interno dell'Amministrazione regionale, ubicati nella sede di Bologna           
e gestiti dal Servizio per l'Esercizio e Sviluppo delle                         
infrastrutture informatiche.                                                    
I dati sono trattati tramite le attrezzature informatiche in                    
dotazione al Servizio regionale Politiche abitative nonche' tramite             
le attrezzature informatiche messe a disposizione dal Servizio per              
l'Esercizio e lo Sviluppo delle infrastrutture informatiche.Il                  
Servizio regionale Politiche abitative verifica periodicamente                  
l'esattezza, l'aggiornamento, la pertinenza, la completezza, la non             
eccedenza e la necessita' dei dati rispetto alle finalita' perseguite           
e agli adempimenti dell'anagrafe dell'intervento pubblico. I dati che           
risultino essere eccedenti, non pertinenti o non necessari possono              
essere trattati solo ai fini della loro protezione e della                      
cancellazione.                                                                  
I dati sono conservati separatamente dagli altri dati personali fino            
a quando cio' non ostacola particolari operazioni di trattamento.               
Sono utilizzate tecniche di cifratura o codici identificativi che               
permettano l'identificazione degli interessati solo in caso di                  
necessita'.                                                                     
4) Misure di sicurezza per la protezione dei dati                               
La Regione Emilia-Romagna adotta misure di sicurezza per la                     
protezione dei dati, in conformita' alle previsioni del decreto del             
Presidente della Repubblica n. 318 del 28/7/1999.                               
In particolare, la raccolta dei dati effettuata tramite la rete di              
telecomunicazione cosi' detta "internet" deve avvenire con modalita'            
che garantiscano la sicurezza nella trasmissione e basate su di un              
sistema di crittografia mista.                                                  
L'accesso alle attrezzature informatiche tramite le quali sono                  
trattati i dati e' consentito solo sulla base di una parola chiave              
utilizzabile dagli incaricati al trattamento ed autonomamente                   
sostituibile dagli stessi previa comunicazione al titolare del                  
trattamento.                                                                    
Nel caso di trattamento di dati effettuato con elaboratori                      
accessibili "in rete", agli incaricati deve essere attribuito un                
codice identificativo personale per l'utilizzo dell'elaboratore,                
disattivabile dal soggetto gestore, e che non puo' essere attribuito            
a persone diverse. Gli elaboratori devono essere forniti di adeguata            
protezione contro i "virus" informatici tramite programmi aggiornati            
con cadenza almeno semestrale.                                                  

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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