DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 6 maggio 2002, n. 701
Modalita' di trattamento dei dati sensibili nella gestione dell'anagrafe dell'intervento pubblico nel settore abitativo di cui all'art. 17 della L.R. n. 24 dell'8/9/2001
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Visti:
- la Legge n. 675 del 31/12/1996 recante "Tutela delle persone e di
altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali" e
successive modifiche ed integrazioni;
- il DLgs n. 109 del 31/3/1998 recante "Definizione dei criteri
unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che
richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell'articolo 59,
comma 51 della Legge n. 449 del 27/12/1997" e successive modifiche ed
integrazioni;
- il DLgs n. 135 dell'11/5/1999 recante "Disposizioni integrative
della Legge n. 675 del 31/12/1996 sul trattamento di dati sensibili
da parte dei soggetti pubblici";
- il decreto del Presidente della Repubblica n. 318 del 28/7/1999
recante "Regolamento per l'individuazione delle misure minime di
sicurezza per il trattamento dei dati personali, a norma
dell'articolo 15, comma 2 della Legge n. 675 del 31/12/1996";
- il provvedimento n. 1/P/2000 del 30/12/1999 - 13/1/2000 del Garante
per la protezione dei dati personali recante "Individuazione di
attivita' che perseguono rilevanti finalita' di interesse pubblico
per le quali e' autorizzato il trattamento dei dati sensibili da
parte dei soggetti pubblici";
- la deliberazione della Giunta regionale n. 1444 del 28/7/1997
recante "Individuazione del titolare del trattamento dei dati in
applicazione della Legge n. 675 del 31/12/1996";
- la deliberazione del Consiglio regionale n. 1320 del 22/12/1999
recante "Criteri attuativi del Fondo nazionale per la locazione di
cui all'art. 11 della Legge n. 431 del 9/12/1998 e conseguenti
modifiche alle deliberazioni del Consiglio regionale n. 167 del
23/11/1995 e n. 360 del 3/7/1996 in materia di canoni di alloggi di
edilizia residenziale pubblica";
- la deliberazione del Consiglio regionale n. 132 del 20/12/2000
recante "Fondo sociale per la locazione di cui all'art. 11 della
Legge n. 431 del 9/12/1998 e l'art. 4 della L.R. n. 8 del 25/2/2000 -
Riparto preventivo ai Comuni e modifiche alla deliberazione del
Consiglio regionale n. 1320 del 22/12/1999";
- la L.R. n. 24 dell'8/9/2001 recante "Disciplina generale
dell'intervento pubblico nel settore abitativo";
- la deliberazione della Giunta regionale n. 2826 del 10/12/2001
recante "Criteri attuativi del Fondo regionale per la locazione di
cui agli articoli n. 38 e 39 della L.R. n. 24 del 9/8/2001 - Anno
2002";
considerato che:
- la L.R. 24/01 all'art. 17 ha previsto l'istituzione di una anagrafe
dei beneficiari dei contributi e delle domande relative al Fondo
regionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione,
di seguito denominato Fondo regionale, di cui all'art. 38 della
medesima legge regionale autorizzando, al comma 4, il trattamento dei
dati personali relativi ai beneficiari del contributo economico e
alle domande presentate nel rispetto delle disposizioni della Legge
675/96;
- la deliberazione del Consiglio regionale 132/00 ha provveduto a
regolamentare il Fondo regionale per l'anno 2001 definendo i
requisiti economici per l'accesso al contributo sulla base delle
disposizioni del DLgs 109/98;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 2826, con cui si e'
regolamentata l'attivita' del Fondo regionale per l'anno 2002,
prevede all'art. 9, ai fini della costituzione della anagrafe di cui
al gia' citato art. 17 della L.R. 24/01, la raccolta dei dati
relativi alla gestione dell'anno 2001 di cui all'alinea precedente
tra i quali sono presenti anche informazioni relative alla eventuale
presenza nel nucleo familiare richiedente il contributo economico di
soggetti con handicap permanente o con invalidita' superiore al 66%;
- il DLgs 135/99 all'art. 20, comma 1, annovera, tra le rilevanti
finalita' di interesse pubblico per il cui perseguimento e'
consentito il trattamento da parte dei soggetti pubblici dei dati
sensibili, l'applicazione delle discipline in materia di assistenza,
integrazione e diritti delle persone handicappate e in particolare,
al comma 2, lettera a), l'assicurazione di interventi economici
integrativi ed altre agevolazioni;
- il provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali
n. 1/P/2000 del 13/12/2000 che, tra i trattamenti di dati sensibili
da parte di soggetti pubblici, individua, al punto 1, lettera E,
quelli relativi alle attivita' finalizzate alla assegnazione di
alloggi di edilizia residenziale pubblica;
- la Legge 675/96 in materia di trattamento di dati personali
stabilisce all'art. 22 un regime di particolare tutela per i dati
personali idonei a rivelare lo stato di salute specificando al comma
3-bis che, in assenza di specifica definizione legislativa, i
soggetti pubblici devono provvedere ad identificare e rendere
pubblici i tipi di dati sensibili trattati e le operazioni
eseguibili;
- la deliberazione della Giunta regionale 1444/97, con la quale si
sono stabiliti i criteri di applicazione della Legge 675/96 e
successive modifiche ed integrazioni, individua nella figura del
Direttore generale il titolare del trattamento dei dati;
ritenuto, per quanto sopra esposto, di dare attuazione alle sopra
citate disposizioni della Legge 675/96 e successive modifiche ed
integrazioni provvedendo all'individuazione dei dati sensibili
soggetti a trattamento, alla disciplina delle modalita' di
trattamento degli stessi e delle misure di sicurezza da adottare
nella gestione dell'anagrafe di cui all'art. 17 della L.R. 24/01;
richiamate le seguenti deliberazioni della Giunta regionale,
esecutive ai sensi di legge:
- n. 2774 del 10 dicembre 2001, recante "Direttiva sulle modalita' di
espressione dei pareri di regolarita' amministrativa e contabile dopo
l'entrata in vigore della L.R. 43/01";
- n. 2775 del 10 dicembre 2001, recante "Disposizioni per la
revisione dell'esercizio delle funzioni dirigenziali e dei controlli
interni a seguito dell'entrata in vigore della L.R. 43/01";
- n. 2832 del 17 dicembre 2001, recante "Riorganizzazione delle
posizioni dirigenziali della Giunta regionale - Servizi e
professional";
- n. 3021 del 28 dicembre 2001, recante "Approvazione degli atti di
conferimento degli incarichi di livello dirigenziale (decorrenza
1/1/2002)";
dato atto, ai sensi della sopra citata deliberazione della Giunta
regionale 2774/01:
- del parere favorevole di regolarita' tecnica espresso dal
Responsabile del Servizio Politiche abitative ing. U. Rossini;
- del parere favorevole di legittimita' espresso dal Direttore
generale alla Programmazione territoriale e Sistemi di mobilita'
dott. R. Raffaelli;
delibera:
1) di procedere all'individuazione dei dati sensibili trattati
nonche' alla definizione delle modalita' di trattamento degli stessi
e delle misure di sicurezza da adottare nell'ambito della gestione
dell'anagrafe di cui all'art. 17 della L.R. n. 24 dell'8/9/2001,
secondo quanto previsto nel testo allegato facente parte integrante
del presente atto;
2) di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale
della Regione Emilia-Romagna.
ALLEGATO A)
MODALITA' DI TRATTAMENTO DEI DATI SENSIBILI NELLA GESTIONE
DELL'ANAGRAFE DELL'INTERVENTO PUBBLICO NEL SETTORE ABITATIVO DI CUI
ALL'ART. 17 DELLA L.R. N. 24 DELL'8/9/2001
1) Disposizioni generali
Il presente allegato, in attuazione dell'art. 22, comma 3-bis della
Legge n. 675 del 31/12/1996, disciplina il trattamento dei dati
sensibili nella gestione dell'anagrafe dell'intervento pubblico di
cui all'art. 17 della L.R. 24/01, di seguito denominati dati.
Ai fini del presente allegato si applicano le definizioni elencate
nell'art. 1 della Legge 675/96.
Il trattamento dei dati avviene nel rispetto dei diritti, delle
liberta' fondamentali e della dignita' dell'interessato ed e'
compiuto solo quando, per lo svolgimento delle finalita'
istituzionali dell'anagrafe dell'intervento pubblico, non e'
sufficiente il trattamento di dati anonimi o di dati personali non
sensibili.
2) Dati soggetti a trattamento
I dati trattati attengono alla presenza nel nucleo familiare di
soggetti con un handicap permanente, uno stato di invalidita' o altre
gravi patologie, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
3) Operazioni di trattamento dei dati
Il trattamento dei dati prevede operazioni, svolte con l'ausilio di
mezzi elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione,
l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modificazione,
la selezione, l'estrazione, il raffronto, la cancellazione e la
distruzione dei dati medesimi.
I dati non possono essere comunicati o diffusi ad altri soggetti
pubblici o privati.
I dati sono conservati per mezzo dei "server" del sistema informativo
interno dell'Amministrazione regionale, ubicati nella sede di Bologna
e gestiti dal Servizio per l'Esercizio e Sviluppo delle
infrastrutture informatiche.
I dati sono trattati tramite le attrezzature informatiche in
dotazione al Servizio regionale Politiche abitative nonche' tramite
le attrezzature informatiche messe a disposizione dal Servizio per
l'Esercizio e lo Sviluppo delle infrastrutture informatiche.Il
Servizio regionale Politiche abitative verifica periodicamente
l'esattezza, l'aggiornamento, la pertinenza, la completezza, la non
eccedenza e la necessita' dei dati rispetto alle finalita' perseguite
e agli adempimenti dell'anagrafe dell'intervento pubblico. I dati che
risultino essere eccedenti, non pertinenti o non necessari possono
essere trattati solo ai fini della loro protezione e della
cancellazione.
I dati sono conservati separatamente dagli altri dati personali fino
a quando cio' non ostacola particolari operazioni di trattamento.
Sono utilizzate tecniche di cifratura o codici identificativi che
permettano l'identificazione degli interessati solo in caso di
necessita'.
4) Misure di sicurezza per la protezione dei dati
La Regione Emilia-Romagna adotta misure di sicurezza per la
protezione dei dati, in conformita' alle previsioni del decreto del
Presidente della Repubblica n. 318 del 28/7/1999.
In particolare, la raccolta dei dati effettuata tramite la rete di
telecomunicazione cosi' detta "internet" deve avvenire con modalita'
che garantiscano la sicurezza nella trasmissione e basate su di un
sistema di crittografia mista.
L'accesso alle attrezzature informatiche tramite le quali sono
trattati i dati e' consentito solo sulla base di una parola chiave
utilizzabile dagli incaricati al trattamento ed autonomamente
sostituibile dagli stessi previa comunicazione al titolare del
trattamento.
Nel caso di trattamento di dati effettuato con elaboratori
accessibili "in rete", agli incaricati deve essere attribuito un
codice identificativo personale per l'utilizzo dell'elaboratore,
disattivabile dal soggetto gestore, e che non puo' essere attribuito
a persone diverse. Gli elaboratori devono essere forniti di adeguata
protezione contro i "virus" informatici tramite programmi aggiornati
con cadenza almeno semestrale.